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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12165/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TK3036302277 (recupero a tassazione per IRES e IRAP di € 369.709,00) emesso nei confronti della Gai Mattiolo Holding SA e notificato al ricorrente nella sua qualità di presunto amministratore di fatto. Il ricorrente contestava la sua legittimazione ad essere indicato come destinatario dell'atto e denunziava violazione di norme processuali (art. 360 c.p.c. comma 1 n.3 in relazione agli artt. 100 e 102 c.p.c.) e dei principi giurisprudenziali in tema di legittimazione attiva, oltre a prospettare profili di illegittimità costituzionale (art. 24 Cost.)

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'atto impositivo fosse rivolto alla società (soggetto passivo) e che la notifica al sig. Mattiolo fosse avvenuta in quanto indicato come amministratore di fatto; tuttavia il ricorrente non aveva proposto il ricorso in qualità di rappresentante legale della società ma in proprio, per contestare la sua indicazione come amministratore di fatto. Perciò e mancava la legittimazione ad impugnare direttamente l'avviso. La Corte ha inoltre escluso la fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità e richiamato il principio secondo cui la persona fisica indicata erroneamente come rappresentante può tutelarsi in sede di riscossione se e quando l'azione esecutiva venga effettivamente promossa nei suoi confronti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito e prescrizione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3

    Invocato dal ricorrente come motivo di cassazione per vizio di diritto; la Corte ha ritenuto inammissibile nella parte in cui esso mira a rimettere in discussione valutazioni di merito adeguatamente motivate dai giudici di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione/qualità per agire; la Corte ha interpretato le norme processuali invocate (art.100 e 102 c.p.c.) nel senso che non autorizzano la persona fisica ad impugnare in proprio un atto indirizzato alla società quando non vi sia stata impugnazione dell'ente o non si agisca in qualità di rappresentante.

  • art. 102 c.p.c.

    V. art. 100: la disposizione non consente al soggetto non destinatario dell'atto di esercitare tutela diretta contro l'accertamento rivolto alla persona giuridica.

  • art. 24 Cost.

    La Corte ha escluso che il diniego di ammissione del ricorso costituisca violazione del diritto di accesso alla giustizia; l'assenza di interesse e legittimazione impedisce la tutela in giudizio e non configura violazione dell'art.24 Cost.

  • art. 7 D.L. n. 269 del 30/09/2003

    Richiamato per chiarire che le sanzioni amministrative fiscalmente rilevanti sono di norma a carico della persona giuridica; la responsabilità personale dell'amministratore sussiste solo in ipotesi di utilizzo dello 'schermo sociale' per il proprio esclusivo interesse (veil piercing), circostanza non allegata né provata nel caso di specie.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dell'applicazione della disposizione relativa al contributo unificato e della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo è rivolto ad una società (persona giuridica), l'impugnazione deve essere proposta dalla società o dal suo legale rappresentante; una persona fisica indicata nell'atto come rappresentante non può normalmente impugnare in proprio se non agisce nella sua qualità rappresentativa.
  • Se si ritiene di essere stati indicati erroneamente come destinatari o rappresentanti, la via processuale ordinaria per la persona fisica è di attendere eventuali atti di riscossione effettivamente diretti contro di essa e contestarli in quella sede (eccezione circa la titolarità del credito e la propria responsabilità).
  • Per ottenere tutela immediata rispetto ad un'accertamento notificato alla società, il ricorrente deve provare e assumere la qualità in cui agisce (es. legale rappresentante) o far intervenire/mandare la società a proporre il ricorso; ricorsi presentati 'in proprio' quando la pretesa non è diretta al soggetto che impugna sono in genere dichiarati inammissibili.
  • La prospettazione di un vulnus costituzionale (es. art. 24 Cost.) è inefficace se il problema è meramente di mancanza di interesse/legittimazione: il diritto di accesso al giudice non esonera dal requisito della legittimazione sostanziale a impugnare.
  • La responsabilità personale dell'amministratore per debiti fiscali della società è un'eccezione che richiede specifiche allegazioni e prove (uso dello 'schermo sociale' per vantaggio personale); in assenza di tali elementi, le sanzioni e i recuperi restano a carico della società.
  • Prima di proporre ricorso autonomo, verificare sempre quale soggetto sia formalmente destinatario dell'atto, se la società ha già impugnato e quali azioni di riscossione sono state intraprese: duplicazioni di impugnazioni personali non ammissibili possono comportare condanne alle spese.

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