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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1735/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di riforma parziale della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un sinistro stradale del 12/05/2019 con esito mortale e lesioni gravi, contestando: 1) la valutazione della prova dell'identità del conducente della Golf; 2) la credibilità della testimonianza di Graziano Lorenzetti; 3) la valutazione dei tabulati telefonici e del loro confronto con le testimonianze difensive; 4) l'assenza di ragionevole dubbio ai sensi dell'art.533 c.p.p.; 5) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza il ricorrente chiedeva che la Cassazione rivedesse la valutazione di merito sulla identificazione del conducente e sulla rilevanza di singoli elementi probatori (testimonianze, fotografie, tabulati telefonici, presenza della carta d'identità nel veicolo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le decisioni di primo e secondo grado costituiscano un compendio probatorio unitario (doppia conforme) e che non emergano illogicità o travisamenti probatori tali da giustificare l'intervento della suprema corte. La Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito riguardo all'identificazione del conducente (rilievo della carta d'identità trovata nell'auto, tabulati telefonici, irreperibilità post-incidente, dichiarazioni dell'assicuratore e testimoni), ha ritenuto legittima la valutazione di non attendibilità degli alibi prodotti tardivamente e ha condiviso il diniego delle attenuanti generiche per la gravita' del fatto, la fuga e i precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma relativa all'omicidio stradale; richiamata quale fattispecie contestata e posta a fondamento della valutazione della responsabilità del conducente coinvolto nel sinistro

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma relativa alle lesioni personali stradali gravi o gravissime; applicata alle lesioni riportate dalla persona ferita nel sinistro

  • art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30/04/1992, n.285

    Disposizioni del Codice della Strada richiamate in relazione alle condotte di guida (eccesso di velocità, inosservanza del segnale di stop) che hanno rilevanza causale nel sinistro

  • art. 611 cod. pen.

    Presumibilmente richiamato per rilevanza di condotte omissive o obblighi connessi al sinistro (fuga dal luogo), considerato nel quadro complessivo della responsabilità penale

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Norme che individuano i vizi della motivazione impugnabili in cassazione (violazione di legge, travisamento della prova, contraddittorietà/illogicità); la Corte ha valutato queste censure e le ha ritenute inammissibili per mancanza del requisito di decisività e per il divieto di riesame in fatto

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che la valutazione dei testimoni appartenga al giudice di merito e sia sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione non generici

  • art. 195 c.p.p.

    Disciplina sulla deposizione de relato; la Cassazione ha ricordato che il giudice di merito può valutare e ritenere attendibili dichiarazioni indirette se supportate da riscontri

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Dispositivo che impone la condanna solo in assenza di ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che il ragionevole dubbio non sia ravvisabile alla luce del complesso probatorio

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche (riformata); la Corte ha ricordato che non basta l'assenza di precedenti per ottenere la diminuente e che il giudice può motivare il diniego sulla base della gravita' del fatto e della condotta processuale

  • art. 133 cod. pen.

    Elenco dei criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito richiamando gli elementi previsti da tale articolo

Massime di principio

  • In caso di 'doppia conforme' (conferma da primo e secondo grado) la Cassazione valuta congiuntamente le motivazioni di entrambi i gradi e può intervenire solo in presenza di travisamento probatorio manifesto e decisivo.
  • La Corte di legittimità non può rivedere nel merito la valutazione delle prove: le critiche che mirano a una diversa rivalutazione degli elementi fattuali sono generalmente inammissibili.
  • Per ottenere l'annullamento per travisamento della prova il ricorrente deve indicare con precisione l'atto processuale, l'elemento fattuale incompatibile, dimostrarne la verità e spiegare per quale motivo esso comprometta in modo decisivo la motivazione.
  • I tabulati telefonici e i dati di aggancio delle celle vengono interpretati alla luce della loro limitata precisione: possono integrare indizi di presenza ma non costituiscono prova assoluta, e vanno confrontati con altri elementi (testimonianze, documenti, comportamento dell'imputato).
  • Le dichiarazioni de relato possono essere valorizzate se trovano riscontro in altri elementi probatori; la libera valutazione della prova consente al giudice di merito di ritenerle attendibili anche se contrastanti con la fonte diretta, se vi sono riscontri.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi valutabili ai sensi dell'art.133 c.p.; la sola spontaneità della presentazione o lo stato di incensuratezza non sono più automaticamente sufficienti dopo la riforma dell'art.62-bis.

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