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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26992/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro (o del controvalore in denaro) depositato dal ricorrente con contratto "Conto Tesoro" con E.G.M. s.p.a.; il ricorrente, terzo di presumed buona fede, deduceva il proprio diritto di proprietà sui metalli preziosi, la validità del contratto di adesione e la mancata responsabilità per la "confusione contabile" addebitata all'impresa sequestrata; chiedeva la restituzione o il riconoscimento del controvalore, richiamando le norme di tutela dei terzi (artt. 52 e ss. d.lgs. n.159/2011 e art.58) e censurando la valutazione che l'oro fosse confluito tra i beni strumentali dell'impresa e/o fosse stato venduto dall'amministrazione giudiziaria con versamento del ricavato al FUG.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: l'appello era meramente ripropositivo rispetto a precedenti istanze già rigettate (decisione del G.i.p. del 24/11/2023) senza nuovi elementi; il ricorrente non ha confutato i rilievi preliminari di preclusione e non ha dimostrato un interesse concreto e attuale all'impugnazione, posto che l'amministratore giudiziario aveva ottenuto autorizzazione a vendere l'oro e a versare il ricavato al F.U.G., e nelle ricognizioni non risultavano lotti di oro specificamente identificabili per il "Conto Tesoro"; di conseguenza il Passeri è rimasto titolare di un solo diritto di credito da verificare nell'apposita procedura prevista dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (udienza di cui all'art.57) dinanzi al giudice delegato. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    art. 322-bis cod. proc. pen.

    Fondamento formale della decisione di inammissibilità dell'appello cautelare, richiamato per la corretta valutazione dei presupposti dell'impugnazione

  • art. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011

    art. 52 segg. del d.lgs. n. 159 dei 2011

    Individua il procedimento e i criteri per la tutela dei terzi estranei al reato; la Corte ritiene che il terzo che vanti diritti sui beni sequestrati debba chiedere il riconoscimento del credito secondo tale procedura

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    art. 58 dello stesso d.igs

    Prevede il riconoscimento del credito dei terzi: la Corte segnala che il rimedio appropriato per il ricorrente è la verifica del credito ai sensi di questa norma

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    art. 57 del d.lgs. 159/2011

    Stabilisce la fissazione dell'udienza di verifica e la composizione dello stato passivo: la Corte ha indicato che il giudice delegato dovrà verificare i crediti dei terzi tramite questa procedura

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011

    Consente all'amministratore giudiziario di subentrare e gestire le richieste contrattuali: la Corte osserva che le opzioni contrattuali del "Conto Tesoro" possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen. / art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    art. 104 disp. att. cod, proc. pen.; art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Indica l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) al procedimento penale in esame; la Corte richiama tali riferimenti per giustificare il ricorso alla disciplina speciale sui crediti dei terzi

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato per i requisiti dell'appello cautelare: l'impugnazione deve indicare specificamente i punti di censura e i motivi, con specificità proporzionale alla decisione impugnata

Massime di principio

  • Non è ammesso riproporre in appello questioni già decise e rigettate in precedenti provvedimenti senza allegare elementi nuovi o precedentemente non conosciuti: l'impugnazione diventa inammissibile per preclusione
  • L'appello cautelare deve indicare punti e motivi con sufficiente specificità e deve mirare a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante; in mancanza, è inammissibile
  • Il terzo di buona fede che vanti diritti su beni sequestrati può ottenere il riconoscimento del proprio credito solo mediante la procedura prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (domanda di ammissione, udienza di verifica, composizione dello stato passivo), non attraverso un'istanza cautelare che non possa produrre effetti immediati
  • Se l'amministratore giudiziario ottiene autorizzazione a vendere i beni sequestrati e versa il ricavato al Fondo (F.U.G.), il terzo perde la possibilità di ottenere la restituzione immediata del bene e rimane titolare di un credito da verificare nella procedura concorsuale
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria per la tutela favorevole nella verifica del credito, ma non garantisce di per sé la restituzione immediata fuori dall'apposito procedimento
  • Il mancato contrasto, nell'impugnazione, dei profili preliminari di inammissibilità indicati dal giudice (es. efficacia preclusiva di provvedimenti anteriori) espone il ricorrente alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna a spese e ammenda

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