Cassazione Civile, Ordinanza n. 39429/2021 del 13/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio per il pagamento, a titolo di rimborso, di somme anticipate per indennità o risarcimenti dovuti in relazione a espropriazioni eseguite per la realizzazione di una infrastruttura viaria. Il consorzio agiva assumendo che tali oneri dovessero essere sopportati dall’ente pubblico subentrato nella gestione delle strade. La Regione Campania proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e poi appello, sostenendo di non essere legittimata passivamente perché, in base alla disciplina sul trasferimento delle strade e al DPCM 21 febbraio 2000, come modificato dal DPCM 21 settembre 2001, la competenza sarebbe rimasta in capo all’ANAS per i lavori non ultimati o per il contenzioso instaurato entro la data limite prevista. In cassazione la Regione deduceva due motivi: 1) nullità della sentenza e violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la corte di merito avesse negato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva senza tenere conto del fatto non contestato e della documentazione prodotta; 2) violazione dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 101 d.lgs. 112/1998 e all’art. 3 DPCM 21 febbraio 2000, sostenendo che la norma derogatoria avrebbe dovuto condurre a ritenere l’ANAS, e non la Regione, tenuta al pagamento. Il controricorrente eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso per giudicato esterno, richiamando una precedente sentenza della Corte d’appello di Napoli sulla medesima questione, ma la Corte di cassazione ha escluso la portata preclusiva di quel giudicato perché non risultavano chiariti in modo sufficiente i presupposti temporali e processuali richiesti per l’estensione dell’efficacia espansiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato esterno e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la censura formulata come violazione dell’art. 115 c.p.c. era impropriamente impostata, poiché il vizio sussiste solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non è invece sindacabile, sotto quell’articolo, la valutazione del materiale probatorio. Riqualificati i motivi come violazione di legge, la Corte ha comunque rilevato che la decisione impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi: da un lato, il comma 3 dell’art. 3 del DPCM 21 febbraio 2000 deroga alla regola del subentro regionale solo per lavori non ultimati entro la data di riferimento; dall’altro, occorre che alla stessa data fosse pendente un contenzioso rilevante. La Corte d’appello aveva accertato che i primi tre lotti dell’opera erano già ultimati e che per il quarto lotto non vi era approvazione del progetto esecutivo; inoltre, non era stata provata la pendenza di un contenzioso entro il 31 dicembre 2000. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso non superasse tali rilievi, poiché l’indicazione di una precedente sentenza relativa a fatti del 1990 non dimostrava né la pendenza del contenzioso entro la data limite né la riferibilità del titolo azionato al regime derogatorio. Conseguentemente, il primo motivo è stato rigettato e il secondo è stato dichiarato assorbito. La Regione è stata condannata alle spese di legittimità; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la sua qualità soggettiva.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non riguarda invece la valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
È la norma che consente al giudice la valutazione del materiale probatorio; non può essere surrettiziamente denunciata come violazione dell’art. 115 c.p.c. la critica al diverso apprezzamento delle prove.
art. 12 preleggi
Richiamato come parametro ermeneutico per la lettura dell’art. 101 d.lgs. 112/1998 e dell’art. 3 DPCM 21 febbraio 2000, ma senza accoglimento della tesi ricorrente.
art. 101 d.lgs. 112/1998
Norma richiamata per il trasferimento di competenze e rapporti inerenti alle strade alle Regioni o agli enti locali individuati dalla legge regionale.
art. 3 DPCM 21 febbraio 2000
Prevede, quale regola generale, il subentro di Regioni o enti locali nei rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti; il comma 3 contiene una deroga, mantenendo in capo all’ANAS solo i lavori non ultimati alla data limite e il contenzioso instaurato per fatti e atti antecedenti alla scadenza.
DPCM 21 settembre 2001
Richiamato come modifica del DPCM 21 febbraio 2000, senza che dalla decisione emergano ulteriori precisazioni decisive.
L. n. 219/1981
Richiamata nel contesto del trasferimento delle strade alla Regione Campania, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri consentiti; non può invece essere usata per contestare la mera valutazione delle prove.
- Quando una norma di trasferimento di competenze prevede una regola generale di subentro dell’ente territoriale e una deroga in favore dell’ente originario, la deroga va interpretata restrittivamente e opera solo al ricorrere congiunto dei presupposti espressamente previsti.
- Se la deroga al subentro dipende sia dallo stato di ultimazione dei lavori sia dalla pendenza del contenzioso entro una data limite, chi la invoca deve dimostrare entrambi i requisiti in modo puntuale.
- Ai fini dell’efficacia del giudicato esterno, non basta il richiamo a una decisione passata in giudicato sul medesimo rapporto: occorre che risultino chiaramente identici il punto fondamentale comune e i presupposti temporali e fattuali necessari per l’estensione preclusiva.
- In cassazione è inammissibile o infondata una censura che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la mancata contestazione di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende improduttivo l’esame delle altre.
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