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Sentenza

Sentenza n. 4031/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019; d) dell’Accordo del 7.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 13812 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi inclusa la Deliberazione n. 499 del 16.09.2019 del Direttore generale dell''Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con cui è stata approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Giustizia amministrativa202301111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e provinciali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e la quantificazione dell’obbligo di payback sanitario per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione della Provincia autonoma di Trento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti adottati in attuazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e della disciplina successiva sul payback sanitario, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Erano contestati, in particolare, i decreti del Ministero della Salute relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alle linee guida per il ripiano, la circolare ministeriale, l’accordo Stato-Regioni, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni, la determinazione della Provincia autonoma di Trento recante l’elenco delle aziende e gli importi dovuti, nonché la ricognizione della spesa effettuata dall’azienda sanitaria provinciale. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato attestazioni del pagamento alla Provincia autonoma di Trento delle somme nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, dichiarando così la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta. Tuttavia, il pagamento non è stato considerato satisfattivo della pretesa azionata, poiché la domanda originaria era diretta all’annullamento degli atti e mirava a evitare qualsiasi pagamento, non semplicemente a ridurne l’importo. Per tale ragione il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, che avrebbe potuto derivare soltanto dall’annullamento d’ufficio degli atti impugnati, e ha pronunciato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell’ambito del meccanismo di payback sanitario.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende e degli importi dovuti.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    È richiamato tra i fondamenti degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione economica per gli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all’obbligo di pagamento; nel processo pendente determina, secondo il TAR, la sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio lo ha richiamato per dare avviso alle parti della possibile diversa qualificazione dell’esito processuale, da cessazione della materia del contendere a improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la norma è stata applicata perché il pagamento ha reso inutile una pronuncia di annullamento.

Massime di principio

  • Il pagamento, nel corso del giudizio, di una somma dovuta in forza di una disciplina sopravvenuta può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia richiesta.
  • La sopravvenuta soddisfazione solo parziale o diversa rispetto alla pretesa demolitoria non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone un evento integralmente satisfattivo della domanda, quale l’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato quando la domanda era diretta al suo annullamento.
  • Quando il ricorrente ha impugnato gli atti per evitare integralmente il pagamento e, durante il giudizio, versa la quota ridotta prevista dalla legge, la permanenza dell’interesse alla pronuncia di annullamento viene meno se la disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative al pagamento.
  • La dichiarazione della parte di cessazione della materia del contendere non vincola il giudice, che deve qualificare autonomamente l’esito processuale in base alla causa concreta della sopravvenuta inutilità della decisione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la peculiarità della materia trattata giustifica una deroga al criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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