Cassazione Civile, Ordinanza n. 13032/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (trasportatore)
La controversia
Una banca, quale incorporante di altra banca, aveva chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti per il mancato recapito di due plichi assicurati contenenti ciascuno 90.000 marchi tedeschi, spediti tramite Poste Italiane dalla filiale di Palermo alla filiale di Torino. I plichi furono rinvenuti vuoti, con i sigilli, all’interno di un sacco di Poste Italiane in un hub adoperato come magazzino dalla convenuta a Calderara. La domanda era stata proposta, in via alternativa, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. In appello la domanda era stata respinta perché non era stata provata l’ascrivibilità della sottrazione a dipendenti o preposti della convenuta, né che il furto fosse avvenuto con certezza nel magazzino indicato, né un rapporto idoneo a fondare responsabilità ex art. 2049 c.c.; era stata inoltre esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. perché si trattava di danno arrecato alla cosa custodita e non dalla cosa. Con il ricorso per cassazione la banca articolava cinque motivi: (1) violazione di norme processuali, sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso sulla base di fatti non ritualmente allegati dalla convenuta e su un’eccezione tardiva relativa a un ipotetico subappalto; (2) violazione delle regole sulle prove e sull’onere probatorio, lamentando che il giudice di merito avesse invertito l’onere della prova imponendo all’attrice di dimostrare fatti ulteriori; (3) violazione degli artt. 117, 2051 e 2697 c.c., deducendo la responsabilità da cose in custodia perché l’effrazione sarebbe avvenuta durante la custodia della convenuta; (4) violazione dell’art. 2049 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la responsabilità per fatto dei preposti sussistesse comunque, anche senza indicare nominativamente persone o imprese utilizzate; (5) violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., affermando che la mera effrazione dei plichi e la sottrazione del contenuto dimostrassero la negligenza della convenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato il rigetto sulla mancata prova del fatto costitutivo della domanda, cioè dell’effettiva riconducibilità della sottrazione alla convenuta; ha inoltre rilevato la genericità delle censure, la mancata adeguata riproduzione degli atti difensivi e, per il secondo motivo, la richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede che il danno sia cagionato dalla cosa in custodia e non semplicemente arrecato alla cosa custodita; nel caso concreto la sottrazione del contenuto dei plichi non integrava tale schema. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che il vizio motivazionale denunciato non rientrava tra quelli deducibili in cassazione e che la censura presupponeva fatti non accertati in merito all’autore e al luogo del furto. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, perché si risolveva ancora una volta in una diversa lettura dei fatti di causa e perché, esclusa l’attribuibilità della sottrazione alla convenuta, non residuava spazio per la responsabilità aquiliana. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana richiede la prova di tutti gli elementi dell'illecito; nel caso concreto è stata esclusa per l'incertezza su dove, quando e ad opera di chi sia avvenuto il furto, con conseguente difetto di prova del fatto costitutivo.
art. 2049 c.c.
La responsabilità per fatto dei dipendenti o preposti presuppone la prova che il fatto illecito sia stato commesso da soggetti riferibili al convenuto nell'esercizio delle loro incombenze; tale prova non risultava raggiunta.
art. 2051 c.c.
danno cagionato dalle cose in custodia
La norma opera solo quando il danno sia causalmente provocato dalla cosa custodita; non si applica al danno arrecato alla cosa custodita, come nel caso della sottrazione del contenuto di un plico.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il fatto costitutivo del diritto al risarcimento gravava sull'attrice; la Corte non ha ravvisato alcuna inversione dell'onere probatorio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato insieme ad altre norme processuali nel primo motivo, senza che la censura superasse il difetto di confronto con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove, ma la doglianza si è risolta in una richiesta di nuova lettura del compendio istruttorio, non consentita in cassazione.
art. 132 c.p.c.
Usato dai motivi per denunciare motivazione asseritamente confusa o contraddittoria; la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio motivazionale rilevante in cassazione.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve esporre in modo adeguato il fatto processuale e gli atti rilevanti; la mancata riproduzione degli scritti difensivi ha impedito il controllo sulla dedotta tardività delle allegazioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è ristretto ai soli vizi radicali; la censura proposta non rientrava in tali ipotesi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia rigettato la domanda per mancata prova del fatto costitutivo e non per l'accoglimento di eccezioni avversarie.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia cagionato dalla cosa custodita; non basta che il danno si sia verificato durante la custodia o che la cosa sia stata il mero teatro dell'illecito.
- La responsabilità ex art. 2049 c.c. richiede la prova del fatto illecito commesso da un dipendente o preposto del convenuto e del nesso funzionale con le incombenze affidate; in difetto di tale prova non può essere affermata.
- La domanda risarcitoria fondata sull'art. 2043 c.c. deve essere sorretta dalla prova dell'illecito in tutti i suoi elementi; se restano incerti autore, tempo e luogo del fatto dannoso, la responsabilità non può essere affermata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e specifica del fatto processuale e degli atti rilevanti; la genericità o l'omessa riproduzione degli atti impedisce il controllo di legittimità.
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