Cassazione Civile, Ordinanza n. 06614/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di affitto di un terreno sito in Palermo sul quale la conduttrice aveva realizzato manufatti e presentato domande di sanatoria edilizia, assumendo secondo la tesi attorea i relativi oneri e obbligandosi, alla cessazione del rapporto, a restituire l'area e le costruzioni senza nulla pretendere per la costruzione e per la sanatoria. Il locatore sosteneva di aver successivamente autorizzato una domanda integrativa di condono e di aver inviato diffida alla controparte a provvedere al pagamento degli importi dovuti al Comune; per evitare il rigetto delle istanze, egli aveva poi versato personalmente le somme residue e chiedeva in giudizio il rimborso di quanto pagato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la società al pagamento; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che la clausola contrattuale invocata non configurasse un'assunzione di responsabilità della conduttrice per i costi di sanatoria, escludendo inoltre che vi fosse una diversa pattuizione riferita alla seconda domanda di condono e reputando tardiva la domanda restitutoria fondata su un obbligo di legge di natura solidale. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la clausola contrattuale che prevederebbe un espresso obbligo della dante causa della resistente di farsi carico della sanatoria; 2) violazione degli artt. 426 e 667 c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato tardiva la prospettazione dell'obbligo giuridico del conduttore, sostenendo che il thema decidendum si cristallizzerebbe solo con la memoria integrativa nel rito mutato; 3) violazione dell'art. 31, comma 3, l. 47/1985, assumendo che il conduttore autore dell'abuso sarebbe legittimato a chiedere il condono e che non potrebbe quindi essere esclusa la rivalsa per quanto pagato dal proprietario. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello, pur avendo riformato la sentenza di primo grado, aveva omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione riformata, domanda che essa sosteneva di aver formulato tempestivamente in appello e reiterato in comparsa conclusionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del locatore, rilevando per il primo motivo il difetto di autosufficienza e di specifica allegazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.; per il secondo motivo l'irrilevanza dell'art. 667 c.p.c. e la genericità della censura sul mutamento di rito; per il terzo motivo l'inammissibilità per difetto di interesse nella parte in cui si contestava una motivazione resa ad abundantiam dopo una statuizione pregiudiziale sfavorevole. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società, affermando che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, se ritualmente proposta in appello, deve essere esaminata dal giudice di merito e non può essere omessa; la restituzione non opera automaticamente per il solo fatto della riforma della sentenza, ma richiede una specifica pronuncia quando la parte la domandi. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per il solo motivo accolto e per la liquidazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede che il ricorrente alleghi specificamente il fatto decisivo, il dato extratestuale da cui risulti e il modo in cui è stato discusso tra le parti.
art. 366, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre riprodurre o individuare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda il motivo, indicando dove siano stati prodotti nei gradi di merito.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
L'onere di deposito può essere assolto indicando in modo idoneo la fase del processo in cui atti e documenti sono stati formati o prodotti.
art. 426 c.p.c.
Nel passaggio al rito speciale, dopo il mutamento disposto dal giudice, sono ammesse memorie integrative che non possono contenere domande nuove, pena inammissibilità.
art. 667 c.p.c.
La norma è stata ritenuta non pertinente alla vicenda perché riguarda il passaggio dalla fase sommaria alla cognizione piena, non il mutamento di rito.
art. 31, comma 3, l. 47/1985
È stata richiamata per escludere una obbligazione diretta del conduttore, diverso dal proprietario, per oneri di urbanizzazione e oblazione dovuti per la sanatoria.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda di restituzione tempestivamente proposta; l'omissione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 345 c.p.c.
La domanda restitutoria non è considerata domanda nuova e può essere proposta anche in appello, in deroga al divieto di nuove domande.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte ha escluso di poter provvedere direttamente nel merito sulla restituzione, disponendo invece il rinvio al giudice di merito.
art. 389 c.p.c.
È valorizzato come indice della necessità di un'autonoma domanda restitutoria o ripristinatoria dopo la riforma della decisione.
art. 402 c.p.c.
Conferma che, nei casi espressamente previsti, il giudice può ordinare la restituzione o il ripristino a seguito della decisione favorevole alla revocazione.
art. 96 c.p.c.
Richiamato in via analogica per affermare che, per ragioni di economia processuale, alcune domande consequenziali possono essere proposte nel medesimo giudizio di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduca omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica specificamente il fatto, il suo fondamento documentale, la sua localizzazione processuale e il momento in cui è stato discusso tra le parti.
- Il principio di autosufficienza impone che gli atti e i documenti posti a base del ricorso siano riprodotti o chiaramente individuati e localizzati; la semplice allegazione non basta.
- Nel mutamento di rito disposto dal giudice, le memorie integrative non possono introdurre domande nuove; eventuali preclusioni non vanno confuse con quelle proprie del diverso meccanismo del passaggio dalla fase sommaria alla cognizione piena.
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata non si produce automaticamente con la sola riforma, ma deve essere specificamente proposta e decisa dal giudice se ritualmente introdotta.
- Se la sentenza d'appello contiene una statuizione pregiudiziale che definisce l'assetto decisorio sul merito, le ulteriori argomentazioni di merito svolte ad abundantiam non impongono un'autonoma impugnazione nella parte non decisiva.
- La domanda restitutoria può essere formulata anche in appello, poiché non integra domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., quando è consequenziale alla riforma della decisione impugnata.
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