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Ordinanza

Ordinanza n. 3724/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 911 del 5.5.2026, con la quale il Comune di Pozzuoli ha aggiudicato la gara per l’affidamento del “servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di 5 anni” (CIG B9B61994B9) “all’impresa Del Prete s.r.l., in qualità di mandataria del RTI con la società Ecogin s.r.l.”; - di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti gli atti e verbali della commissione giudicatrice e del seggio di gara, nonché la nota datata 12.5.2016 in tema di Adempimenti finalizzati al cambio di gestore in seguito a Determina Dirigenziale di Aggiudicazione n. 911/2026; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione della commessa, subentrando nell’esecuzione della stessa. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Del Prete S.r.l. il 9/6/2026: Nell’ambito del giudizio proposto dalla Società DE Vizia Transfer s.p.a. per l’annullamento: 1) della lex specialis di gara, ove interpretabile così come interpretata dalla ricorrente principale e dunque in senso escludente dell’ATI Del Prete – Ecogin, con impugnazione espressa del Disciplinare di gara e, in particolare, dei quanto previsto a pag. 40 ed a pag. 33 dello stesso, e della pag. 23 nella parte in cui non prevede la possibilità di attivazione del soccorso istruttorio; 2) della determinazione dirigenziale n. 911 del 5.5.2026 e di tutti gli atti consequenziali e presupposti unicamente nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della De Vizia Transfer s.p.a.; 3) di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della De Vizia Transfer s.p.a.; 4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, non ancora conosciuti, che ove conosciuti e lesivi saranno gravati con motivi integrativi/aggiuntivi.

Giustizia amministrativa202603346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per l'affidamento quinquennale del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana, nonché gli atti di gara connessi e consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Pozzuoli in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l'accertamento del diritto all'aggiudicazione e al subentro. La ricorrente principale aveva inoltre proposto una domanda cautelare di sospensione degli atti, alla quale ha successivamente rinunciato. Nel giudizio è stato proposto ricorso incidentale dall'aggiudicatario, diretto a contestare la lex specialis, ove interpretata nel senso di escludere il raggruppamento aggiudicatario, e a ottenere l'esclusione della ricorrente principale dalla gara, deducendo l'illegittimità della sua ammissione e la mancata attivazione del soccorso istruttorio secondo quanto prospettato nel ricorso incidentale. Per l'esame dei motivi incidentali, l'aggiudicatario ha chiesto l'esibizione dell'offerta amministrativa e della relativa documentazione presentata dalla ricorrente principale.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia della ricorrente principale alla domanda cautelare, senza pronunciarsi in questa fase sulla legittimità dell'aggiudicazione o sulle censure formulate nei ricorsi principale e incidentale. Ha ritenuto necessaria, ai fini della completezza del contraddittorio e della corretta istruzione della causa, l'acquisizione dell'offerta amministrativa integrale della ricorrente principale e della relativa documentazione. Ha quindi ordinato al Comune di Pozzuoli di depositare in giudizio la documentazione richiesta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il merito è stato rinviato direttamente all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo a una procedura di gara, il giudice amministrativo può ordinare alla stazione appaltante l'esibizione e il deposito della documentazione amministrativa dell'offerta di una parte quando tale acquisizione sia necessaria per assicurare la completezza del contraddittorio e la corretta istruzione della causa.
  • La rinuncia alla domanda cautelare deve essere recepita dal giudice, ma non determina la definizione della controversia principale, che può proseguire mediante attività istruttoria e fissazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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