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Risoluzione

Risoluzione n. 156 del 5/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal 1° luglio 2007 lo scontrino per l'acquisto di medicinali deve indicare natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario; è sufficiente la dicitura generica "farmaco" o "medicinale" per la natura, mentre per la qualità serve la denominazione del farmaco. L'Agenzia esclude problemi di privacy perché la disciplina fiscale e quella sulla protezione dei dati consentono il trattamento di tali informazioni per finalità tributarie.

Chiarimenti sullo scontrino "parlante" per l'acquisto di farmaci ai fini di detrazione/deduzione delle spese sanitarie

Chiarimenti sul contenuto dello scontrino fiscale per farmaci

La risoluzione affronta un interpello proposto da una farmacia in merito ai dati che devono comparire nello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di medicinali, ai fini della detrazione o deduzione delle spese sanitarie. Il documento chiarisce l'applicazione dell'art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Quesito posto dal contribuente

Il farmacista chiede quali informazioni debba contenere lo scontrino fiscale per consentire al cliente di fruire dei benefici fiscali sulle spese mediche per medicinali. In particolare, viene chiesto se, oltre al codice fiscale dell'acquirente, sia necessario indicare in modo dettagliato la natura e la descrizione del farmaco acquistato, con attenzione anche al profilo della riservatezza dei dati sulla salute.

Quadro normativo richiamato

L'Agenzia ricorda che l'art. 1, comma 28, della legge n. 296 del 2006 ha modificato l'art. 10, comma 1, lettera b), e l'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, incidendo rispettivamente sulla deducibilità e detraibilità delle spese mediche.

La decorrenza della nuova disciplina è fissata al 1° luglio 2007. Da tale data, la detrazione o deduzione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali è subordinata al possesso:

  • della fattura, oppure
  • del cosiddetto "scontrino parlante".

Contenuto richiesto dello scontrino parlante

Secondo l'Agenzia, lo scontrino deve riportare:

  • la natura del prodotto;
  • la qualità del prodotto;
  • la quantità del prodotto;
  • il codice fiscale del destinatario.

Quanto alla natura del bene, è sufficiente una dicitura generica come "farmaco" o "medicinale", purché consenta di escludere che la spesa si riferisca ad altre categorie merceologiche vendute in farmacia.

Per la qualità del prodotto, invece, è necessario indicare anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato. Tale requisito è ritenuto soddisfatto se lo scontrino riporta la denominazione del farmaco.

Profili di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'istante aveva sollevato perplessità sul possibile contrasto tra l'indicazione dettagliata del farmaco e la tutela della privacy. L'Agenzia esclude tale problema per più ragioni.

In primo luogo, i dati relativi agli oneri deducibili o detraibili sono forniti dal contribuente facoltativamente, soltanto se intende avvalersi del beneficio fiscale.

In secondo luogo, il trattamento dei dati sensibili da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quando esista una espressa base legislativa. Per l'Amministrazione finanziaria, tale base è individuata nell'art. 66 del medesimo decreto, che riconduce all'area di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione delle disposizioni tributarie, comprese quelle in materia di deduzioni e detrazioni.

Infine, per i farmaci soggetti a prescrizione, la natura e la qualità del medicinale risultano già dalla ricetta medica, che il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria se richiesto per ottenere il beneficio fiscale.

Conclusione

La risoluzione conferma quindi che, ai fini della detrazione o deduzione delle spese per medicinali, lo scontrino deve essere "parlante" e contenere gli elementi richiesti dalla norma, senza che ciò comporti violazione della riservatezza del contribuente.

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