Risoluzione n. 152 del 5/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per le spese sostenute nel 2007 per interventi energetici, il contribuente può fruire della detrazione del 55% prevista dalla legge n. 296/2006 solo se non ha già usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese. Conferma inoltre che non vanno duplicati gli adempimenti della legge n. 449/1997, ma occorre rispettare le specifiche formalità del decreto del 19 febbraio 2007 e conservare la documentazione richiesta.
Agevolazione fiscale 55% per riqualificazione energetica e non cumulabilità con detrazioni per ristrutturazioni edilizie
Agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica e rapporto con le ristrutturazioni edilizie
La risoluzione esamina il caso di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, iniziata nel 2004 e destinata a concludersi nel 2007, nel quale alcuni lavori sono finalizzati al risparmio energetico. Il documento chiarisce se, per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2007, sia possibile applicare la detrazione del 55% introdotta dalla legge finanziaria 2007 in alternativa alle agevolazioni per recupero edilizio previste dalla legge n. 449/1997, nonché quali adempimenti siano necessari.
Quesito del contribuente
Il contribuente, comproprietario con moglie e figli di un immobile composto da tre unità abitative, aveva già avviato le formalità previste dalla legge n. 449/1997, inclusa la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Poiché alcuni interventi dell’opera di restauro e ristrutturazione mirano al risparmio energetico, egli chiede:
- se per le spese sostenute nel 2007 possa applicare la più favorevole detrazione del 55% introdotta dalla legge n. 296/2006;
- se sia necessario ripetere gli adempimenti già effettuati ai fini della detrazione per ristrutturazioni edilizie.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente sostiene che la detrazione del 55% sia applicabile alle spese 2007 relative ai lavori energetici in corso, in quanto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 vieta il cumulo tra agevolazioni per i medesimi interventi ma non esclude la fruizione del beneficio più vantaggioso. Propone inoltre una contabilità separata per evitare sovrapposizioni tra spese agevolate e ritiene non necessaria la duplicazione degli adempimenti già svolti ex legge n. 449/1997, poiché per il nuovo bonus sono richieste formalità ulteriori e specifiche.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introduce una detrazione dall’IRPEF pari al 55% delle spese sostenute nel 2007 e rimaste effettivamente a carico del contribuente per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il comma 348 rinvia, per modalità di riconoscimento, all’articolo 1 della legge n. 449/1997 e al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41. Il comma 349 demanda l’attuazione al decreto interministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio 2007.
Non cumulabilità delle agevolazioni
L’Agenzia osserva che la detrazione per il risparmio energetico si sovrappone, in molti casi, a quella per ristrutturazioni edilizie ed è sostanzialmente una sua specificazione, riferita a interventi che interessano:
- la componente muraria dell’edificio;
- gli impianti di riscaldamento;
- gli impianti di produzione di acqua calda; quando tali interventi migliorano la prestazione energetica dell’immobile.
Richiamando l’articolo 10, comma 1, del D.M. 19 febbraio 2007, l’Agenzia ribadisce che le detrazioni previste da tale decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali nazionali per i medesimi interventi. Pertanto, per le stesse spese il contribuente può utilizzare soltanto una delle due agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per ciascuna.
Condizioni per fruire del 55% nel caso concreto
Per il caso esaminato, la detrazione del 55% può spettare solo se:
- in relazione agli interventi "energetici" non sia già stata fruita un’altra agevolazione fiscale;
- le spese siano state sostenute nel periodo d’imposta 2007;
- dalla fattura risulti in modo specifico che i lavori pagati costituiscono uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico tra quelli indicati dall’articolo 3 del D.M. 19 febbraio 2007;
- siano rispettati gli adempimenti procedurali previsti dall’articolo 4 e seguenti del medesimo decreto.
Adempimenti richiesti per la detrazione del 55%
La risoluzione precisa che, ai fini del 55%, non è più richiesto l’invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione preventiva di inizio lavori, né la comunicazione di inizio lavori alla ASL. Restano invece necessari gli adempimenti previsti dal D.M. 19 febbraio 2007, in particolare:
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità degli interventi ai requisiti tecnici richiesti;
- trasmettere all’ENEA, per via telematica o tramite raccomandata, copia dell’attestato di certificazione energetica contenente i dati sull’efficienza energetica dell’edificio;
- trasmettere all’ENEA la scheda informativa degli interventi realizzati, redatta secondo il modello di cui all’allegato E del decreto.
Per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, i pagamenti devono essere eseguiti mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico.
Documentazione da conservare
Quanto alla proposta di tenere una contabilità separata, l’Agenzia ritiene sufficiente, ai fini dei controlli, la conservazione e l’esibizione, se richieste dall’amministrazione finanziaria, delle fatture e delle ricevute dei bonifici bancari relativi alle spese per cui si fruisce della detrazione del 55%.
Conclusione operativa
In sintesi, la risoluzione afferma che il contribuente può scegliere il beneficio del 55% solo per le spese 2007 riferite a interventi energetici non già agevolati con altre detrazioni, senza cumulo. Per tali spese non occorre replicare la comunicazione di inizio lavori prevista dalla legge n. 449/1997, ma è necessario rispettare gli adempimenti specifici del decreto del 19 febbraio 2007 e conservare la documentazione probatoria richiesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 151 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 153 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 154 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 155 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 156 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 157 del 5/07/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →