Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 153 del 5/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i registri delle operazioni giornaliere delle armerie e dei depositi esplosivi, bollati dalla Questura e non secondo le modalità dell’art. 2215 c.c., non sono soggetti né alla tassa di concessione governativa né all’imposta di bollo.

Bollatura dei registri giornalieri di armerie e depositi esplosivi: esclusione da tassa di concessione governativa e imposta di bollo

Bollatura dei registri delle operazioni giornaliere di armerie e depositi esplosivi

La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile ai registri delle operazioni giornaliere tenuti dalle armerie e dai depositi o fabbriche di esplodenti, chiedendosi in particolare se, all’atto della bollatura, siano dovute la tassa sulle concessioni governative e l’imposta di bollo. L’Agenzia delle Entrate conclude per l’irrilevanza di entrambe le imposte, in ragione della particolare modalità di bollatura prevista dalla normativa di pubblica sicurezza.

Quadro normativo richiamato

Il documento richiama innanzitutto le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza):

  • l’articolo 35, che impone a fabbricanti, commercianti e riparatori di armi di tenere un registro delle operazioni giornaliere con le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute;
  • l’articolo 55, che prevede un analogo obbligo per gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti.

È inoltre richiamato l’articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, secondo cui, quando la legge prescrive per attività soggette ad autorizzazioni di polizia la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, numerati e, quando occorra, vidimati dall’autorità di Pubblica Sicurezza.

Tesi prospettata dal contribuente

Secondo quanto riportato nell’istanza, il Ministero dell’Interno riteneva che i registri delle operazioni giornaliere dovessero essere ricompresi tra i libri "bollati" ai sensi della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, con conseguente assoggettamento alla tassa di concessione governativa. Sul punto dell’imposta di bollo, invece, il contribuente non aveva fornito una soluzione interpretativa.

Tassa sulle concessioni governative: esclusione

L’Agenzia analizza l’articolo 23 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che assoggetta a tassa sulle concessioni governative la bollatura e numerazione di libri e registri di cui all’art. 2215 c.c., nella misura di lire 67,00 per ogni 500 pagine o frazione.

Viene inoltre richiamata la nota n. 1 allo stesso articolo, secondo cui la tassa è dovuta per:

  • i registri di cui all’articolo 2215 c.c.;
  • tutti gli altri libri o registri che, per obbligo di legge o volontariamente, siano fatti bollare nei modi indicati dall’articolo 2215 c.c.;
  • con esclusione di quelli la cui tenuta sia prescritta soltanto da leggi tributarie.

L’articolo 2215 c.c. viene richiamato per evidenziare che la bollatura rilevante ai fini della tassa è quella effettuata dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio, secondo le disposizioni speciali.

L’Agenzia conclude che i registri delle operazioni giornaliere delle armerie e dei depositi esplosivi non sono soggetti alla tassa sulle concessioni governative, poiché non sono bollati nei modi previsti dall’articolo 2215 c.c.: la bollatura avviene infatti presso gli uffici della Questura e non presso l’ufficio del registro delle imprese.

Imposta di bollo: esclusione

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, la risoluzione richiama l’articolo 16 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a bollo, nella misura di lire 14,62 per ogni cento pagine o frazione, alcuni libri e registri, tra cui:

  • i repertori;
  • i libri di cui all’art. 2214, primo comma, c.c.;
  • ogni altro registro se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 c.c.

L’Agenzia osserva che il rinvio all’articolo 2216 c.c. non è più attuale, in quanto tale disposizione non contiene più previsioni relative alla bollatura e vidimazione dei registri dopo le modifiche intervenute nel 1994 e nel 2001.

Anche sotto il profilo dell’imposta di bollo, quindi, l’Amministrazione ritiene che i registri in esame non rientrino nella previsione normativa, perché non sono bollati secondo le modalità dell’articolo 2215 c.c. Ne deriva la loro non assoggettabilità all’imposta di bollo.

Orientamento amministrativo richiamato

La risoluzione precisa che tale conclusione è coerente con precedenti orientamenti dell’Amministrazione finanziaria in materia di registri previsti da leggi di pubblica sicurezza, richiamando in particolare la risoluzione n. 5 del 23 gennaio 2004.

Conclusione

In sintesi, la risoluzione afferma che:

  • i registri delle operazioni giornaliere delle armerie e dei depositi esplosivi, pur essendo soggetti a bollatura, sono bollati dalla Questura e non nei modi dell’art. 2215 c.c.;
  • per tale ragione non è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui all’art. 23 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972;
  • per la medesima ragione non è dovuta neppure l’imposta di bollo di cui all’art. 16 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.