Risoluzione n. 151 del 5/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che i servizi di lavanderia prestati da una cooperativa a strutture sanitarie, asili nido, scuole materne e simili non rientrano tra le prestazioni socio-sanitarie o educative agevolabili al 4% ai sensi del n. 41-bis della Tabella A, parte II, del DPR 633/1972. Tali servizi devono quindi essere assoggettati all’IVA ordinaria del 20%.
IVA ridotta per servizi di lavanderia resi da cooperative
IVA sui servizi di lavanderia resi da cooperative a strutture ricettive e similari
La risoluzione affronta il trattamento IVA applicabile ai servizi di lavanderia resi da una costituenda società cooperativa all’interno di aziende sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture analoghe. L’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% prevista per specifiche prestazioni rese da cooperative.
Quesito e posizione dell’istante
La Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue ha chiesto chiarimenti sul regime IVA dei servizi di lavanderia svolti da una cooperativa presso strutture sanitarie, educative e assimilate. L’istante riteneva che tali attività potessero essere ricondotte alla previsione del n. 41-bis della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, che riconosce l’aliquota IVA del 4% a determinate prestazioni socio-sanitarie, educative e di assistenza rese dalle cooperative a favore di soggetti svantaggiati.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l’IVA al 4% per:
- prestazioni socio-sanitarie;
- prestazioni educative;
- prestazioni di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, o ovunque rese;
- prestazioni rese in favore di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza;
- prestazioni rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di appalti o convenzioni.
Condizioni per l’aliquota agevolata
Secondo l’Amministrazione finanziaria, per beneficiare dell’aliquota ridotta devono coesistere due presupposti:
- la prestazione deve rientrare tra quelle socio-sanitarie, educative o di assistenza domiciliare, ambulatoriale o in comunità;
- la prestazione deve essere resa a favore dei soggetti espressamente indicati dalla norma.
Esclusione dei servizi di lavanderia
Nel caso esaminato, i servizi di lavanderia, pur essendo forniti a strutture sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture similari, non soddisfano le condizioni richieste dalla norma. L’Agenzia precisa che tali servizi:
- non sono, in sé, prestazioni socio-sanitarie o educative;
- non costituiscono prestazioni di assistenza domiciliare, ambulatoriale o in comunità;
- non possono assumere tale natura solo perché svolti presso strutture destinate a finalità socio-sanitarie o educative.
Conseguenze fiscali
I servizi di lavanderia devono quindi essere qualificati come servizi generici e non possono essere ricompresi nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972. Ne deriva che:
- non si applica l’aliquota IVA ridotta del 4%;
- si applica l’aliquota IVA ordinaria del 20%.
Contesto della risposta
La risposta è resa nell’ambito della consulenza giuridica richiamata dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 152 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 153 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 154 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 155 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 156 del 5/07/2007
- Risoluzione · 5 lug 2007Risoluzione n. 157 del 5/07/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →