Risoluzione n. 155 del 5/07/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 155 del 5 luglio 2007 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nei contratti di affidamento a contraente generale per lavori edili, i rapporti con i terzi affidatari sono qualificabili come subappalto. Di conseguenza, si applica il reverse-charge ex art. 17, sesto comma, DPR 633/1972: i terzi emettono fattura senza IVA e il contraente generale integra il documento con aliquota e imposta.
Applicazione del reverse-charge alle prestazioni rese dai terzi affidatari a un contraente generale
Applicazione del reverse-charge ai lavori affidati da un contraente generale
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle prestazioni rese da soggetti terzi a favore di un contraente generale che ha assunto, nei confronti di ANAS, l’incarico di realizzare una tratta autostradale. Il chiarimento richiesto riguarda l’estensione del reverse-charge nel settore edile dopo la modifica introdotta dalla legge finanziaria 2007.
Quesito posto dall’istante
La società ALFA S.p.A., qualificatasi come general contractor nell’ambito del contratto con ANAS, chiede se il meccanismo dell’inversione contabile debba applicarsi anche alle prestazioni rese dai soggetti terzi ai quali il contraente generale affida l’esecuzione dei lavori.
L’istante richiama che:
- l’art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha modificato l’art. 17, sesto comma, del DPR 633/1972;
- il reverse-charge è stato esteso ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile;
- il debitore IVA è il destinatario della prestazione, purché soggetto passivo nel territorio dello Stato.
Posizione del contribuente
Secondo ALFA S.p.A., il reverse-charge si applica anche alle prestazioni rese dai terzi affidatari nell’ambito dei contratti stipulati dal contraente generale. In tale impostazione:
- gli affidatari devono emettere fattura senza addebito IVA;
- il general contractor deve integrare la fattura con aliquota e imposta.
La società contesta la lettura restrittiva dell’ANCE, secondo cui il reverse-charge non si applicherebbe al contraente generale perché, nei rapporti con i terzi, si configurerebbe un appalto e non un subappalto. L’istante osserva che il fatto che il contraente generale svolga funzioni proprie dell’ente appaltante non ne muterebbe la natura giuridica di impresa appaltatrice.
Valutazione dell’Agenzia: qualificazione del rapporto contrattuale
L’Agenzia precisa che, per stabilire il regime IVA, è necessario qualificare il rapporto tra contraente generale e terzi affidatari. Se tale rapporto corrisponde allo schema del subappalto, trova applicazione l’art. 17, sesto comma, lett. a), del DPR 633/1972.
La disciplina richiamata è quella estesa dall’art. 35, comma 5, del DL 223/2006, poi ripresa dall’art. 1, comma 44, della legge 296/2006, alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione, dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Inquadramento del contraente generale nel Codice dei contratti pubblici
L’Agenzia richiama il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha codificato la figura del contraente generale. In base agli artt. 173 e 176:
- il soggetto aggiudicatore affida a un soggetto con adeguata esperienza e qualificazione la realizzazione dell’opera con qualsiasi mezzo;
- il corrispettivo può essere pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.
Dall’art. 3, comma 7, del medesimo Codice, il contratto di affidamento a contraente generale è qualificato come una tipologia di contratto di appalto pubblico. Pertanto, il general contractor assume il ruolo di appaltatore, con funzioni peculiari quali:
- prefinanziamento dell’opera;
- progettazione;
- direzione dei lavori.
L’art. 176, comma 4, conferma inoltre che i rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati anche dalle norme del codice civile in materia di appalto.
Subappalto nei rapporti con i terzi affidatari
Secondo l’Agenzia, l’art. 176, comma 7, consente al contraente generale di eseguire i lavori direttamente oppure tramite affidamento a soggetti terzi; in quest’ultimo caso, i rapporti contrattuali con i terzi vanno inquadrati nello schema del subappalto.
Ne deriva che:
- il contratto principale è quello tra committente e contraente generale;
- dai rapporti principali possono derivare subappalti con cui il contraente generale affida a terzi tutta o parte dell’opera.
Nel caso esaminato, i contratti tra ALFA S.p.A. e i terzi affidatari sono quindi giuridicamente subappalti, perché riguardano l’esecuzione dei lavori affidati ad ALFA nella sua veste di appaltatore-general contractor.
Applicazione del reverse-charge e adempimenti
Poiché ricorrono gli elementi richiesti dall’art. 17, sesto comma, lett. a), DPR 633/1972, l’Agenzia conclude che il reverse-charge si applica anche alla fattispecie del contraente generale.
In sostanza:
- i terzi affidatari devono emettere fattura senza addebito d’imposta;
- la fattura deve essere emessa nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del DPR 633/1972;
- deve essere indicata la norma che prevede il reverse-charge, cioè l’art. 17, sesto comma, del medesimo decreto;
- la ALFA S.p.A. deve integrare la fattura con aliquota e relativa imposta.
Finalità antielusive richiamate
La soluzione è coerente con la finalità della disciplina, che mira a contrastare fenomeni fraudolenti nel settore edile. La relazione governativa al DL 223/2006 viene richiamata per evidenziare che l’attribuzione della qualifica di debitore d’imposta al soggetto capofila, anche se costruttore o general contractor, assicura una maggiore tutela dell’erario grazie alla normale affidabilità dei contribuenti maggiori.
Esito
La risoluzione afferma quindi che, nei rapporti tra contraente generale e soggetti terzi affidatari dei lavori, si applica il meccanismo dell’inversione contabile. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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