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Risoluzione

Risoluzione n. 154 del 5/07/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il reverse charge si applica alle prestazioni di installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari rese in subappalto, anche quando la commessa provenga da un privato o da un’impresa edile. La mera manutenzione di impianti esistenti è ricondotta alle riparazioni e quindi al comparto costruzioni, con conseguente applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Applicazione del reverse charge alle prestazioni di installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari in subappalto

Applicazione del reverse charge nel settore degli impianti idraulico-sanitari

La risoluzione esamina l’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, introdotto dall’art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle prestazioni rese da un’impresa che svolge attività di installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari. Il documento chiarisce quando tali prestazioni rientrino nel comparto edilizio e quindi siano soggette a reverse charge.

Quesito posto dal contribuente

La ditta istante svolge attività di installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari, con codice ATECOFIN 45.33.0, ricompreso nella sezione F “Costruzioni”. Opera come subappaltatore: non fattura al cliente finale, ma a una società di idraulici che, a sua volta, fattura il committente finale.

L’istante chiede se il reverse charge si applichi alle seguenti prestazioni:

  • mera manutenzione di un impianto idraulico già esistente;
  • installazione dell’impianto idraulico di un immobile in costruzione, con commessa ricevuta direttamente da un privato proprietario dell’immobile;
  • installazione dell’impianto idraulico di un immobile in costruzione, con commessa ricevuta direttamente dall’impresa edile proprietaria dell’immobile;
  • rifacimento dell’impianto idraulico per conto di un appaltatore che ha ricevuto la commessa dal privato proprietario, quando l’intervento non fa parte di un più ampio intervento di costruzione o ristrutturazione.

Soluzione interpretativa del contribuente

Secondo la ditta, il reverse charge non sarebbe applicabile alla sola manutenzione di un impianto già esistente, perché mancherebbe il collegamento con l’attività di costruzione. Sarebbe invece applicabile alle altre prestazioni indicate nel quesito.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 ha sostituito il sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, estendendo il reverse charge ad alcune prestazioni di servizi nel settore edile.

In particolare, la lett. a) dell’art. 17, sesto comma, prevede l’applicazione dell’inversione contabile:

  • alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera;
  • rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
  • nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
  • ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.

L’effetto del reverse charge è che il destinatario della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, assume l’obbligo di assolvere l’IVA in luogo del prestatore.

Chiarimenti interpretativi già forniti

La risoluzione richiama la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, che aveva precisato che i destinatari della disciplina vanno individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile, sostanzialmente riconducibile all’attività di costruzione.

La stessa circolare aveva chiarito che rientrano nel comparto edilizio le prestazioni, dipendenti da subappalti, riconducibili alle attività elencate nella sezione F della tabella ATECOFIN (2004). In tale ambito sono comprese:

  • i lavori generali di costruzione;
  • i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;
  • i lavori di completamento di un fabbricato;
  • i lavori di installazione di servizi nell’edificio;
  • i nuovi lavori;
  • le riparazioni;
  • i rinnovi e i restauri;
  • le aggiunte e le alterazioni;
  • la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere;
  • le costruzioni temporanee.

La circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, al punto 5.2, aveva inoltre precisato che il reverse charge nell’edilizia è applicabile solo se sia l’appaltatore sia il subappaltatore operano entrambi nell’ambito di attività riconducibili alla sezione F della tabella ATECOFIN.

Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto

L’Agenzia ritiene che l’attività di installazione di impianti idraulico-sanitari debba essere considerata attività resa nel comparto delle costruzioni. Le prestazioni rese dall’istante, in quanto dipendenti da contratti di subappalto, sono infatti classificate con il codice ATECOFIN 45.33.0, corrispondente a “Installazione di impianti idraulico-sanitari”, incluso nella sezione F “Costruzioni”.

Viene inoltre ribadito che nel comparto delle costruzioni rientrano anche le prestazioni relative alle riparazioni. Di conseguenza, la mera manutenzione di impianti idraulici già esistenti, essendo riconducibile alla categoria delle riparazioni, è anch’essa considerata attività del comparto edilizio.

Conclusione

L’Agenzia conclude che il reverse charge, ai sensi dell’art. 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006, si applica alle prestazioni di installazione e di manutenzione di impianti idraulico-sanitari.

In particolare, tutte le attività oggetto dei quesiti rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, senza che rilevi il fatto che l’appaltatore abbia ricevuto l’incarico direttamente da un privato o da un’impresa edile.

La risposta è resa nell’ambito della procedura di interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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