Sentenza n. 16632/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. -OMISSIS- del 05/06/2025 della Direzione Generale per il Personale Civile (DGPC) – 1° Reparto – 1^ Divisione – 1^ Sezione, nella parte in cui dispone l'assegnazione del ricorrente, in seguito al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa 2. Della Direttiva del Ministero della Difesa n. M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25/07/2023, 3.Provvedimento Min Difesa MM, notificato in data 1° luglio concernente la riduzione del 100% (assegno fisso e continuativo) dello stipendio nei riguardi del ricorrente: atto dispositivo -OMISSIS-del giugno 2025, riduzione assegno del 100% per asserita mancata presentazione e sottoscrizione rapporto civile 4. Ogni altro atto presupposto, coordinato, connesso e/o consequenziale, pregiudizievole per gli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\11\2025 per impugnazione atti sopravvenuti: 1. Provvedimento dello Stato Maggiore Marina fg. M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 16- 09-2025, con cui viene confermata l'assegnazione del ricorrente presso la Direzione di Commissariato della Marina Militare (MARICOMMI) di Ancona; 2. Dispaccio PERSOCIV prot. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 18.09.2025, con cui viene reiterata la convocazione del ricorrente ad Ancona per il 29 settembre 2025; 3. Ogni altro atto presupposto, coordinato, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\3\2026 : 1. Provvedimento PERSOCIV prot. -OMISSIS- del 3 marzo 2026, notificato il 4 marzo 2026, con cui viene disposta l'assegnazione del ricorrente presso il Centro Interforze Munizionamento Avanzato (C.I.M.A.) di Aulla (MS), con invito a presentarsi il 9 marzo 2026 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 2. Foglio dello Stato Maggiore Marina n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2026, con cui viene individuata la nuova sede di assegnazione; 3. Ogni altro atto presupposto, coordinato, connesso e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del dipendente transitato nei ruoli civili al Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla, con invito a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, e atti presupposti relativi all’individuazione della sede
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Primo Maresciallo della Marina Militare impiegato presso la Capitaneria di porto di Livorno, era stato dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato per patologie, tra cui un disturbo ansioso-depressivo in trattamento e patologie discali; la patologia psichiatrica è stata successivamente riconosciuta dipendente da causa di servizio. Dopo aver chiesto il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, era stato inizialmente assegnato ad Ancona e, dopo i riesami disposti in sede cautelare, ad Aulla, sede che comportava comunque il pendolarismo quotidiano da Livorno. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento PERSOCIV del 3 marzo 2026 e il foglio dello Stato Maggiore Marina del 17 febbraio 2026, deducendo che non era stata acquisita un’aggiornata valutazione medico-sanitaria sulla compatibilità tra il suo stato psico-fisico e gli spostamenti necessari per raggiungere la nuova sede; ha inoltre contestato la mancata consultazione del MIT circa un possibile impiego presso le Capitanerie di porto. I motivi originari e i primi motivi aggiunti contestavano l’assegnazione ad Ancona, l’applicazione della direttiva ministeriale del 25 luglio 2023 e la riduzione del 100% dell’assegno fisso e continuativo per la mancata presentazione e sottoscrizione del rapporto civile.
La decisione
Il TAR ha espunto dagli atti la nota del MIT depositata dal Ministero il 4 agosto 2026 perché tardiva e la memoria di replica del ricorrente perché non vi era una memoria avversaria cui replicare. Ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso originario e i primi motivi aggiunti, poiché il provvedimento del 3 marzo 2026 aveva sostituito le precedenti assegnazioni e il relativo percorso motivazionale. Ha invece accolto i secondi motivi aggiunti e annullato, nei limiti dell’interesse del ricorrente, i provvedimenti che disponevano l’assegnazione ad Aulla. L’Amministrazione aveva deciso la sede senza acquisire un accertamento aggiornato sulla condizione di salute del dipendente e sulla sua compatibilità con il pendolarismo quotidiano, nonostante le patologie accertate e la precedente prescrizione di evitare attività comportanti intensi stress psico-fisici. La valutazione sanitaria deve riguardare non soltanto le mansioni, ma anche la sede e lo sforzo necessario per raggiungerla; non è sufficiente opporre che la scelta della sede attiene alle esigenze organizzative. Il TAR ha quindi imposto al Ministero di riesaminare la posizione e le attuali condizioni psico-fisiche del dipendente, con riguardo alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore e valutando le possibilità di allocazione offerte dalla normativa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.305,00, oltre accessori e rimborso dei contributi unificati.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
Non è qui ripetibile tout court lo schema dell’iniziale allocazione delle risorse umane all’avvio del rapporto d’impiego, che avviene con ampia discrezionalità dell’Amministrazione a fronte di soggetti neo assunti o reclutati per definizione in salute; l’allocazione nei ruoli civili all’esito della perdita dell’idoneità fisica militare deve invece confrontarsi con soggetti che per definizione sono in difficili condizioni di salute (e perlopiù ormai radicati con la loro famiglia in specifici luoghi di residenza) delle quali è quindi opportuno che si verifichi, nell’ambito del procedimento, la compatibilità con la nuova sede di lavoro, anche sotto il profilo dell’impegno necessario a raggiungerla, stante la sostanziale inesigibilità di un trasferimento della residenza.
Nel transito del personale militare non più idoneo nei ruoli civili, la scelta della sede deve confrontarsi con le condizioni di salute e con il radicamento familiare del dipendente; la verifica di compatibilità deve includere l’impegno necessario per raggiungere la sede.
art. 32 Cost.
Non è in discussione il primato delle esigenze organizzative della struttura militare nel decidere la destinazione, ma occorre che di detta destinazione sia chiaramente attestata, nell’ambito del relativo procedimento decisionale, la compatibilità con le attuali condizioni di salute del dipendente anche rispetto al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Le esigenze organizzative non esonerano l’Amministrazione dal verificare e attestare la compatibilità della sede assegnata con le condizioni di salute del dipendente, considerando anche il luogo in cui la prestazione deve essere svolta.
Massime di principio
- Nel transito di un militare non più idoneo al servizio incondizionato nei ruoli civili, la scelta della sede non può essere effettuata con il solo criterio delle esigenze organizzative o delle carenze di organico: il procedimento deve accertare la compatibilità della destinazione con le condizioni di salute del dipendente.
- La valutazione di compatibilità sanitaria relativa alla sede di servizio deve considerare anche l’impegno necessario per raggiungerla, compresi i viaggi pendolari quotidiani, poiché gli spostamenti possono costituire un fattore di stress rilevante quanto o più delle mansioni assegnate.
- Quando gli organi sanitari interpellati si dichiarano incompetenti a valutare la compatibilità tra salute e sede, l’Amministrazione deve ricorrere agli strumenti e agli organismi idonei a svolgere l’accertamento; non può adottare la decisione omettendo tale presupposto istruttorio.
- Le esigenze organizzative dell’Amministrazione restano rilevanti nella scelta della destinazione, ma devono essere contemperate con il dovere datoriale pubblico di proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore e con l’accertamento concreto delle sue condizioni psico-fisiche.
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