Cassazione Civile, Ordinanza n. 20812/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva indicato in dichiarazione IVA, per l’anno d’imposta 1992, un credito d’imposta chiesto a rimborso. L’Ufficio aveva poi disposto la sospensione del rimborso per la presenza di carichi pendenti. Dopo anni, la contribuente aveva presentato nuove istanze di rimborso e impugnato il silenzio-rifiuto. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo prescritto il diritto, reputando irrilevante la domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, omessa pronuncia e motivazione apparente/insufficiente: la CTR non avrebbe esaminato l’eccezione relativa agli effetti sospensivi della prescrizione derivanti dal provvedimento amministrativo di sospensione del rimborso ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, adottato per carichi pendenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler considerare omessa la pronuncia della CTR sulla questione della sospensione del rimborso, la censura era comunque infondata nel merito: la sospensione amministrativa della procedura di rimborso non sospende né interrompe la prescrizione del diritto al rimborso IVA, perché non incide sui requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. In mancanza di un valido atto interruttivo della prescrizione dal 1993 fino all’istanza del 10 dicembre 2004, il credito era prescritto ex art. 2946 c.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’appello della contribuente e l’ha condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. per omessa pronuncia/motivazione
art. 112 c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
la sospensione del rimborso IVA ex tale norma non incide sul decorso della prescrizione del credito
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
la sospensione della procedura di rimborso non sospende la prescrizione del diritto al rimborso
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, quando la questione è infondata e non servono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito senza rinvio
art. 2946 c.c.
termine ordinario di prescrizione applicato al diritto di credito per rimborso IVA
art. 2941 c.c.
le cause di sospensione della prescrizione sono tipiche e di stretta interpretazione
art. 14 preleggi
le disposizioni eccezionali, come le cause di sospensione della prescrizione, non sono applicabili oltre i casi previsti
artt. 1460 c.c.
richiamati in via analogica per spiegare che la sospensione della prestazione non rende inesigibile il credito della controparte
artt. 1461 c.c.
richiamati in via analogica per spiegare che la sospensione della prestazione non rende inesigibile il credito della controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La sospensione amministrativa della procedura di rimborso di un credito tributario non coincide con la sospensione o interruzione della prescrizione del diritto al rimborso: il credito resta esigibile e continua a prescriversi, salvo valido atto interruttivo.
- Le cause di sospensione della prescrizione hanno natura eccezionale e di stretta interpretazione; non possono essere estese a fattispecie non espressamente previste dalla legge.
- Quando la decisione impugnata è omissiva su un motivo, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Per impedire la prescrizione del diritto al rimborso, il creditore deve compiere un valido atto interruttivo entro il termine ordinario; la mera pendenza di una sospensione della procedura di rimborso non basta.
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