Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16067/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6693/2025, che aveva riconosciuto per l’anno scolastico 2024/2025 il diritto alla Carta elettronica del docente per il valore nominale di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6693/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire, per l’anno scolastico 2024/2025, del beneficio annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad assegnarla. Deduce l’inadempimento del Ministero, nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge. Il Ministero si è costituito con memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza: accerta che la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata nelle forme di legge e che è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. In assenza di chiarimenti del Ministero sull’adempimento e alla luce dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore, riconosce il diritto del ricorrente a ottenere quanto stabilito dal titolo; i presupposti della pretesa riconosciuta non sono riesaminabili in sede di ottemperanza. Ordina al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, nomina commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale, che dovrà intervenire entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente e con facoltà di delega, senza compenso. Non applica allo stato penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a un successivo giudizio su richiesta della parte. Dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero per quanto di competenza. Condanna il Ministero a pagare le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Dalla sentenza in questione si ricava, dunque, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, sicché il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.

    In sede di ottemperanza il giudice assicura l’attuazione della pretesa già riconosciuta dal titolo e non può sindacarne nuovamente i presupposti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Per procedere all’ottemperanza del titolo nei confronti dell’amministrazione, il giudice rileva il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione, oltre al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo.

  • art. 1, l. 107/2015

    Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/2025 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente per un valore nominale di euro 500,00

    La sentenza posta in esecuzione ha riconosciuto, per l’anno scolastico 2024/2025, il diritto al beneficio di 500 euro tramite Carta elettronica del docente; il TAR ne ordina l’attuazione senza riesaminare i presupposti già definiti dal titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, i presupposti della pretesa già riconosciuta con il titolo giudiziale non sono nuovamente sindacabili: il giudice deve assicurare l’esecuzione della statuizione passata in giudicato.
  • Accertati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine legale di 120 giorni, l’inadempimento non superato da chiarimenti o indicazioni dell’amministrazione può fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale inerzia successiva, stabilendo tempi e condizioni del suo intervento.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e riservata a un’eventuale successiva domanda in caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.