Cassazione Penale, Sentenza n. 16823/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che rigettava le sue istanze volte all'ottenimento di misure alternative alla detenzione: l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Il motivo di censura in cassazione era costituito dall'illegittimità dell'ordinanza e dei provvedimenti connessi per mancata conoscenza, da parte dell'interessato, dell'avviso previsto dall'art. 656 c.p.p. e degli atti correlati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse: durante il giudizio di cassazione il ricorrente è infatti stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Potenza del 12 ottobre 2022. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non comporta la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
La norma è richiamata dal ricorrente quale elemento procedurale non conosciuto dall'interessato (mancata notificazione dell'avviso). La Corte non si pronuncia nel merito sulla violazione della norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 11302 del 19 settembre 2017 (Rezmuves, Rv. 272308)
Principio applicato: la sopravvenuta mancanza di interesse che rende il ricorso inammissibile non configura soccombenza e pertanto non dà luogo all'addebitabilità delle spese processuali né all'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ottiene extrajudizialmente o da altro giudice la prestazione o il provvedimento richiesto, si verifica una sopravvenuta mancanza di interesse che rende il ricorso inammissibile per improcedibilità del motivo.
- La sopravvenuta mancanza di interesse determina inammissibilità del ricorso ma non costituisce soccombenza: non si applicano spese e sanzioni (Cassa delle ammende) quando l'inammissibilità deriva dall'assenza di interesse sopravvenuta.
- Le contestazioni procedurali (es. mancata notificazione ex art. 656 c.p.p.) devono essere valutate tempestivamente; tuttavia, se il bene giuridico perseguito dal ricorrente viene comunque ottenuto durante il processo, la questione può diventare assorbente e privare di rilevanza l'impugnazione.
- Prima di proporre ricorso, conviene verificare l'esistenza di eventi sopravvenuti o di procedimenti paralleli che possano incidere sull'interesse a proseguire, per evitare procedure inutili.
- La Corte di legittimità, quando rileva sopravvenuta carenza di interesse, non entra nel merito delle doglianze procedurali o sostanziali; per ottenere tutela sul punto specifico (es. vizio di notifica) è necessario che la questione non sia diventata priva di rilevanza pratica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16746/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16747/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16748/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16751/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16752/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →