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Sentenza

Sentenza n. 2057/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’ottemperanza dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25600/2021, pubblicata il 21.9.2021, emessa nel giudizio recante n. R.G. 20651/2018.

Giustizia amministrativa202512291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25600/2021, recante la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori di spese)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25600/2021, passata in giudicato e notificata all’amministrazione debitrice l’11 agosto 2022 e il 26 aprile 2024. L’ordinanza aveva liquidato in loro favore, quali difensori dichiaratisi antistatari, euro 2.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, accessori ed euro 200,00 per esborsi. Deducevano l’inerzia dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, e chiedevano l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle penalità di mora previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché l’ordinanza della Corte di Cassazione era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni era ampiamente decorso senza che fosse stato dimostrato il pagamento delle somme dovute. Ha quindi ordinato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di dare piena esecuzione al giudicato, mediante il pagamento ai ricorrenti delle spese liquidate dalla Corte di Cassazione, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 30 giorni per provvedere. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la procedura di ottemperanza, strutturata in termini stringenti e celeri. Ha condannato l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese di lite, liquidate in euro 750,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario; ha invece compensato le spese nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina i poteri del giudice dell’ottemperanza, comprese le penalità di mora; la relativa domanda è stata respinta nel caso concreto perché il giudice ha ritenuto sufficiente la procedura esecutiva disposta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna pecuniaria consente, una volta accertata l’inerzia dell’amministrazione, la proposizione dell’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, notificato all’amministrazione debitrice, non sia stato eseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione debitrice di adempiere entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con previsione di un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva qualora l’amministrazione non adempia all’ordine giudiziale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando il giudice abbia predisposto una procedura di ottemperanza specifica, celere e assistita dalla nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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