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Sentenza

Sentenza n. 6166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma quanto al ricorso n. 5140 del 2025 e al ricorso n. 7119/2025 della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sezione ottava) n. 3001/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, n. 3001/2025, che aveva annullato l’autotutela sul permesso di costruire e il diniego di prosecuzione dei lavori oggetto di SCIA, dichiarando improcedibile l’impugnazione del PUC

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza deducendo, in sintesi: l’erroneità dell’esclusione di una falsa rappresentazione dei fatti idonea a consentire l’annullamento d’ufficio, oltre il termine ordinario, del permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso; la sussistenza di plurime difformità progettuali, consistenti nel superamento della volumetria consentita, nell’errato calcolo delle distanze, nella mancata dimostrazione dei rapporti aeroilluminanti e nell’inosservanza dell’altezza minima del piano seminterrato; l’erroneità dell’annullamento del diniego di prosecuzione dei lavori relativi alla SCIA, sostenendo che questa introducesse modifiche sostanziali, con aumento di volumetria, incompatibili con il PUC sopravvenuto e non realizzabili mediante SCIA; l’irrilevanza dei precedenti giudizi favorevoli ai privati rispetto all’esercizio dell’autotutela. Gli appellati hanno eccepito il difetto di specificità dell’appello e hanno riproposto le difese di primo grado. Il proprietario dell’area ha impugnato la medesima sentenza nella parte in cui aveva dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti contro il PUC, deducendo la permanenza dell’interesse all’annullamento dello strumento urbanistico per conservare la precedente destinazione edificatoria e lo ius aedificandi, nonché in ragione del contenzioso relativo alla decadenza del permesso di costruire. Ha inoltre riproposto le censure contro il procedimento di formazione e approvazione del PUC: mancata acquisizione preventiva del parere del Genio civile ai sensi dell’art. 89 d.P.R. 380/2001; mancato recepimento delle prescrizioni provinciali; omissione o mancato aggiornamento delle tavole; nullità della delibera per assenza degli elaborati; illegittima destinazione del terreno ad aree per standard urbanistici di progetto; errato dimensionamento del fabbisogno abitativo e degli standard; illegittimo riutilizzo del parere del Genio civile e degli atti istruttori relativi a una precedente versione del PUC; irragionevole localizzazione degli standard su aree libere anziché sulle aree di sedime degli immobili abusivi non sanabili; falsità ideologica delle attestazioni contenute negli atti comunali.

La decisione

I due appelli sono stati riuniti perché proposti contro la medesima sentenza. È stata respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello comunale per difetto di specificità, poiché l’atto conteneva una diffusa confutazione delle ragioni della sentenza. I primi due motivi del Comune, relativi all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso, sono stati respinti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il superamento della volumetria, l’errato calcolo delle distanze, la mancata dimostrazione dei rapporti aeroilluminanti e l’altezza insufficiente del piano seminterrato non costituissero falsa rappresentazione dello stato di fatto o di diritto, ma contestazioni sulle modalità progettuali e sulla conformità dell’intervento, che l’amministrazione avrebbe dovuto rilevare in sede istruttoria o entro il termine ordinario di autotutela. Inoltre, il provvedimento non aveva espresso lo specifico interesse pubblico all’annullamento, necessario in considerazione del tempo trascorso e dell’affidamento maturato sul titolo, riconosciuto anche da una precedente sentenza passata in giudicato. È stato invece accolto il motivo relativo al diniego di prosecuzione dei lavori oggetto della SCIA. Tale diniego aveva presupposti autonomi rispetto all’annullamento del permesso di costruire: la SCIA prevedeva una volumetria di mc 2.827,50, superiore ai mc 2.798,86 del titolo originario, e risultava incompatibile con il PUC sopravvenuto. Le censure dei privati sul punto sono state ritenute generiche e non supportate da adeguata prova; pertanto, il ricorso di primo grado è stato respinto limitatamente all’impugnazione del diniego relativo alla SCIA. Il quarto motivo del Comune è stato respinto: l’autotutela può astrattamente essere esercitata anche dopo pronunce favorevoli al privato, ma solo nel rispetto dei presupposti temporali e sostanziali stabiliti dall’art. 21-nonies. L’appello del proprietario è stato respinto, ma con diversa motivazione rispetto al TAR. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che l’annullamento dell’autotutela sul permesso di costruire non faceva venir meno l’interesse all’impugnazione del PUC, poiché permaneva l’interesse alla conservazione della precedente destinazione edificatoria. Nel merito, tuttavia, le censure sono state respinte: gli atti iniziali del PUC erano stati annullati in autotutela ed erano quindi divenute improcedibili le relative doglianze; il Comune poteva utilizzare gli atti istruttori non viziati, in applicazione dei principi di economicità e di divieto di aggravamento del procedimento; le scelte urbanistiche rientravano nella discrezionalità pianificatoria comunale e non erano affette da manifesta illogicità o irrazionalità; la verificazione aveva ritenuto sostanzialmente corretto il dimensionamento abitativo e il recepimento delle prescrizioni provinciali. È stata inoltre esclusa l’idoneità delle contestazioni generiche e delle allegazioni di falsità ideologica, in assenza di querela di falso, a determinare l’annullamento degli atti. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    Il principio di specificità dei motivi d’appello è rispettato quando l’atto contiene una diffusa confutazione delle ragioni giuridiche della sentenza impugnata.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dei motivi formulati in primo grado.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, adottato a considerevole distanza temporale dalla sua formazione, richiede la verifica dei presupposti normativi e la motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, tenendo conto dell’affidamento del privato.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La deroga al termine ordinario di autotutela presuppone una non veritiera rappresentazione dei fatti o altri presupposti specifici; non è sufficiente contestare ex post la non conformità del progetto alla disciplina edilizia.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    È invocato dai privati per sostenere che le modifiche introdotte dalla SCIA fossero varianti non sostanziali; il giudice ha tuttavia ritenuto non provata tale ricostruzione.

  • art. 89 d.P.R. 380/2001

    Il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali deve intervenire prima della delibera di adozione; nel caso concreto, le doglianze relative agli atti iniziali sono divenute improcedibili perché quegli atti erano stati annullati in autotutela.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    Il principio di economicità consente di utilizzare, nel procedimento rinnovato, gli atti istruttori precedentemente formati che non risultino viziati.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    Il divieto di aggravamento del procedimento supporta il riutilizzo degli atti istruttori non viziati nel procedimento di nuova approvazione del PUC.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La declaratoria di improcedibilità presuppone il venir meno dell’interesse alla decisione; nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha escluso che l’interesse all’impugnazione del PUC fosse venuto meno.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato dedotto dall’appellante, ma non ha condotto alla riforma della decisione di merito.

  • art. 3, comma 5, regolamento regionale Campania n. 5/2011

    È richiamato con riguardo all’obbligo di adeguamento degli elaborati del PUC alle prescrizioni provinciali; la verificazione ha ritenuto che tale adeguamento fosse stato recepito nelle NTA.

  • d.m. 1444/1968

    È richiamato quale parametro della disciplina degli standard urbanistici e del dimensionamento della pianificazione; le relative censure non sono state provate.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio adottato a distanza considerevole dalla sua formazione non può essere giustificato dalla mera rilevazione tardiva di difformità progettuali o di errori nel calcolo dei parametri urbanistico-edilizi: tali elementi integrano, di regola, una contestazione della conformità del progetto e non una falsa rappresentazione dei fatti idonea a derogare al termine ordinario di autotutela.
  • La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario presuppone una non veritiera prospettazione, imputabile al privato, di circostanze di fatto o di diritto poste a fondamento del titolo; non coincide con la diversa valutazione amministrativa delle modalità di edificazione indicate nel progetto.
  • Quando l’amministrazione annulla d’ufficio, dopo un considerevole lasso di tempo, un titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso, deve esplicitare l’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro e ponderarlo con l’affidamento del destinatario; il richiamo generico al ripristino della legalità non è sufficiente, salvo che ricorrano i presupposti specifici della falsa rappresentazione non veritiera.
  • L’annullamento giudiziale dell’autotutela relativa a un titolo edilizio non determina automaticamente l’annullamento di un distinto diniego di prosecuzione dei lavori mediante SCIA quando quest’ultimo si fondi su presupposti autonomi, quali un incremento di volumetria e l’incompatibilità con uno strumento urbanistico sopravvenuto.
  • Nella pianificazione urbanistica il Comune dispone di ampia discrezionalità; la destinazione impressa a una singola area non richiede una motivazione puntuale, salvo la presenza di qualificate aspettative o affidamenti, e il sindacato giurisdizionale resta estrinseco, limitato alla manifesta illogicità o irrazionalità.
  • L’annullamento di precedenti atti di pianificazione non impedisce all’amministrazione di rinnovare il procedimento utilizzando gli atti istruttori non viziati, quando ciò sia coerente con i principi di economicità e di divieto di aggravamento del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiStandard urbanistici e dotazioni territorialiAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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