Ordinanza n. 1194/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 4769 del 17 dicembre 2025 con cui la p.a. ha disposto l'esclusione del ricorrente: (I) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 3515 del 23 settembre 2025; (II) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale n. 216 del 15 dicembre 2025, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico dell'odierno ricorrente, la causa di esclusione di <<Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 30,1%>>, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1, c. 1, lett. b), del decreto ministeriale del 4 novembre 2019, n. 166 rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative>>; - del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025, art. 8, laddove prevede che <<i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso>>, anziché far riferimento all'art. 2, cc. 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato <<Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali>>, e - di conseguenza - dell'art. 2 del precitato decreto, il quale ha prescritto il possesso della <<idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166>>, ove fosse interpretato alla luce dell'art. 8 in parola; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi - ove occorra - l'avviso di accertamento del 12 novembre 2025, laddove - riproponendo la clausola di cui all'art. 8 del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025 - prevede che i candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione <<saranno sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166>>, e la scheda medica del 15 dicembre 2025; - della nota prot. n. 93016 del 9 dicembre 2025, con la quale la p.a. ha avviato la procedura di assegnazione sede, precludendo al ricorrente di parteciparvi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da procedure speciali di reclutamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per alterazione del parametro di composizione corporea relativo alla massa grassa, nonché clausole del bando che richiamano i requisiti fisici del personale operativo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui è stato escluso dalla procedura speciale per l'assunzione di 97 operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché l'esclusione da un'ulteriore procedura speciale e gli atti presupposti e consequenziali. L'esclusione è stata motivata dall'accertamento di una massa grassa pari al 30,1%, ritenuta causa di esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166. Il ricorrente ha contestato, in via principale, la legittimità delle clausole del bando e dell'avviso di accertamento che imponevano ai candidati destinati al ruolo degli operatori il possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti per il personale operativo dall'art. 1 del d.m. n. 166/2019, anziché quelli specificamente stabiliti dall'art. 2 dello stesso decreto per il personale tecnico-professionale. Ha dedotto l'ingiustificata restrittività della disciplina concorsuale, in rapporto alle mansioni proprie del ruolo e alla sporadicità dell'eventuale impiego in operazioni di soccorso.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha ritenuto prima facie fondate le censure rivolte alle clausole della lex specialis, poiché il ruolo degli operatori è destinato eminentemente a funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, mentre l'impiego nelle operazioni di soccorso in caso di calamità o emergenze è soltanto sporadico ed eventuale. Ne consegue, secondo la valutazione cautelare, che non appare giustificato sottoporre tali candidati ai requisiti fisici e attitudinali previsti per il personale operativo, risultando rilevante la diversa disciplina dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019 per il personale tecnico-professionale. Sono stati sospesi sia il provvedimento di esclusione sia il bando, limitatamente alle clausole che richiamano i requisiti dell'art. 1 anziché quelli dell'art. 2 del decreto ministeriale, con ammissione del ricorrente alle successive fasi della procedura, incluso il tirocinio previsto dal bando. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento presupposta, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto la domanda di sospensione.
art. 1, comma 1, lettera b), d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 30,1%
È stata applicata dall'amministrazione come causa di esclusione per il candidato.
art. 2, commi 1 e 2, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166
Il TAR ha ritenuto prima facie applicabile ai candidati destinati al ruolo degli operatori la disciplina dei requisiti prevista per il personale tecnico-professionale, distinta da quella del personale operativo.
art. 68 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Richiamato per evidenziare che l'impiego del personale del ruolo degli operatori nelle operazioni di soccorso avviene soltanto in modo sporadico ed eventuale, in caso di calamità pubbliche o altre situazioni di emergenza.
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale
Richiamato per qualificare le mansioni eminentemente basiche e di supporto proprie del ruolo degli operatori, elemento utilizzato per valutare l'ingiustificata restrittività dei requisiti fisici imposti dal bando.
art. 8 del decreto dipartimentale 23 settembre 2025, n. 3515
i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso
Clausola sospesa limitatamente al richiamo ai requisiti dell'art. 1 del d.m. n. 166/2019, ritenuto cautelarmente non coerente con le mansioni del ruolo degli operatori.
art. 10 del decreto dipartimentale 23 settembre 2025, n. 3515
Individua il tirocinio, al quale il ricorrente deve essere ammesso in esecuzione della misura cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., quale base per l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per autorizzare la notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per le modalità di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco dei controinteressati.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della legittimità di una procedura concorsuale, i requisiti di idoneità fisica e attitudinale devono essere coerenti e proporzionati alle mansioni concretamente proprie del ruolo da ricoprire; non è giustificata l'applicazione di requisiti previsti per personale operativo quando il ruolo ha principalmente funzioni basiche e di supporto e l'impiego operativo è soltanto sporadico ed eventuale.
- Quando una disciplina regolamentare distingue tra requisiti di idoneità del personale operativo e requisiti del personale tecnico-professionale, il bando deve individuare e applicare la disciplina corrispondente alle funzioni del ruolo oggetto di reclutamento.
- In sede cautelare, la sospensione può riguardare sia l'atto individuale di esclusione sia le clausole della lex specialis che ne costituiscono il presupposto, con ammissione del candidato alle successive fasi della procedura concorsuale quando le censure sulle clausole appaiano prima facie fondate.
- Quando il ricorso incide sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti e autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione.
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