Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14292/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, di somme ritenute indebitamente percepite da una pensionata per la contemporanea percezione di pensione di reversibilità e reddito da lavoro dipendente, con superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per la prestazione. La Corte d'appello aveva ritenuto irripetibile l'indebito per difetto di dolo della pensionata, valorizzando l'assenza di omissioni nelle comunicazioni dovute e ritenendo irrilevante, ai fini del recupero, il superamento dei limiti reddituali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 13 l. n. 412/1991 e 52 l. n. 88/1989, sostenendo che, per il recupero dell'indebito previdenziale, non occorre accertare il dolo dell'assicurato né un provvedimento attributivo dell'ente, ma rileva il semplice controllo della data della comunicazione dei dati reddituali e della tempestività della richiesta di recupero rispetto ad essa. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo unico. Ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato né la previa esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione della prestazione indebitamente percepita; ciò che conta è verificare quando l'assicurato abbia comunicato i dati rilevanti e se la richiesta di recupero dell'ente sia tempestiva rispetto a tale comunicazione. Poiché la Corte territoriale si era discostata da tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 13, l. n. 412/1991

    Per il recupero delle somme indebitamente erogate in presenza di situazioni reddituali incidenti sulla prestazione pensionistica, l'INPS deve verificare annualmente le situazioni reddituali e recuperare entro l'anno successivo quanto pagato in eccedenza; non è necessario accertare il dolo dell'assicurato, ma va considerata la data della comunicazione dei dati e la tempestività della richiesta di recupero.

  • art. 52, l. n. 88/1989

    Norma richiamata come parametro di censura insieme all'art. 13 l. n. 412/1991 nel tema del recupero dell'indebito previdenziale.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Disposizione processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Massime di principio

  • Nel recupero dell'indebito previdenziale collegato al superamento di limiti reddituali, il dato decisivo è la tempestività dell'azione dell'ente rispetto alla comunicazione dei redditi rilevanti, non l'accertamento del dolo del pensionato.
  • Una volta che il pensionato abbia reso la comunicazione dei dati necessari alla verifica del diritto alla prestazione, le somme corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto sono ripetibili se la richiesta di recupero dell'ente interviene nei termini previsti dalla legge.
  • La valutazione della ripetibilità dell'indebito non può essere ancorata alla sola assenza di omissioni o di condotte fraudolente del beneficiario, quando la disciplina speciale impone un diverso criterio fondato sul rapporto tra comunicazione dei redditi e tempestività del recupero.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.