Cassazione Civile, Ordinanza n. 14292/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte dell'INPS, di somme ritenute indebitamente percepite da una pensionata per la contemporanea percezione di pensione di reversibilità e reddito da lavoro dipendente, con superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per la prestazione. La Corte d'appello aveva ritenuto irripetibile l'indebito per difetto di dolo della pensionata, valorizzando l'assenza di omissioni nelle comunicazioni dovute e ritenendo irrilevante, ai fini del recupero, il superamento dei limiti reddituali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 13 l. n. 412/1991 e 52 l. n. 88/1989, sostenendo che, per il recupero dell'indebito previdenziale, non occorre accertare il dolo dell'assicurato né un provvedimento attributivo dell'ente, ma rileva il semplice controllo della data della comunicazione dei dati reddituali e della tempestività della richiesta di recupero rispetto ad essa. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo unico. Ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato né la previa esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione della prestazione indebitamente percepita; ciò che conta è verificare quando l'assicurato abbia comunicato i dati rilevanti e se la richiesta di recupero dell'ente sia tempestiva rispetto a tale comunicazione. Poiché la Corte territoriale si era discostata da tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 13, l. n. 412/1991
Per il recupero delle somme indebitamente erogate in presenza di situazioni reddituali incidenti sulla prestazione pensionistica, l'INPS deve verificare annualmente le situazioni reddituali e recuperare entro l'anno successivo quanto pagato in eccedenza; non è necessario accertare il dolo dell'assicurato, ma va considerata la data della comunicazione dei dati e la tempestività della richiesta di recupero.
art. 52, l. n. 88/1989
Norma richiamata come parametro di censura insieme all'art. 13 l. n. 412/1991 nel tema del recupero dell'indebito previdenziale.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Disposizione processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Massime di principio
- Nel recupero dell'indebito previdenziale collegato al superamento di limiti reddituali, il dato decisivo è la tempestività dell'azione dell'ente rispetto alla comunicazione dei redditi rilevanti, non l'accertamento del dolo del pensionato.
- Una volta che il pensionato abbia reso la comunicazione dei dati necessari alla verifica del diritto alla prestazione, le somme corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto sono ripetibili se la richiesta di recupero dell'ente interviene nei termini previsti dalla legge.
- La valutazione della ripetibilità dell'indebito non può essere ancorata alla sola assenza di omissioni o di condotte fraudolente del beneficiario, quando la disciplina speciale impone un diverso criterio fondato sul rapporto tra comunicazione dei redditi e tempestività del recupero.
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