Cassazione Penale, Ordinanza n. 05865/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di una imputata avverso la sentenza della Corte di appello di Bari dell'11/06/2024. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano quattro: i primi due non risultavano già dedotti in appello, sicché la ricorrente censurava in cassazione vizi di motivazione su punti non sottoposti al giudice di secondo grado; i terzi e quarti motivi riguardavano la tesi difensiva della supposta segregazione subita dalla ricorrente, ma la Corte riteneva che la motivazione di merito avesse già dato conto della mancanza di riscontri a tale assunto. La Suprema Corte ha quindi qualificato i motivi come generici e manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che due motivi introducessero questioni non dedotte in appello e che gli altri due fossero manifestamente infondati alla luce della motivazione completa della sentenza impugnata, la quale escludeva il riscontro della prospettata segregazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili, come vizi di motivazione, censure che investano punti non devoluti al giudice di appello, quando la relativa questione non sia stata previamente dedotta in secondo grado.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano generici o manifestamente infondati, cioè non si confrontino in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può rivalutare il merito della ricostruzione fattuale se la decisione di appello contiene una motivazione completa e coerente che esclude la tesi difensiva prospettata, in assenza di specifiche lacune argomentative o illogicità manifeste.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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