Sentenza n. 201/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 1670 del 26.10.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive per progressione stipendiale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 1670 del 26 ottobre 2022 del Tribunale di Cosenza, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alle differenze retributive maturate in relazione alla progressione stipendiale spettante al personale di ruolo, per l'attività prestata in forza di contratti a termine con l'Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 7.137,99, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo, nonché delle spese di lite. Nonostante la richiesta di pagamento del 28 ottobre 2022, e decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, il Ministero è rimasto inadempiente. È stata quindi proposta l'actio iudicati ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cosenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, il quale, su istanza della ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, dovrà provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti decisori ex legge n. 89/2001 la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia adempiuto.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola secondo cui le spese dell'attività commissariale sono comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è ritenuta applicabile per analogia anche alle attività commissariali relative ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Disposizione indicata quale norma introduttiva dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- L'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, dopo il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni, legittima l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Accertato l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio occorrenti per il pagamento.
- La regola per cui le spese dell'attività commissariale sono comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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