Cassazione Penale, Sentenza n. 11915/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Anna impugnava la sentenza di condanna per il reato di trasferimento fraudolento di valori e la confisca dei beni. Le censure principali erano: 1) carenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma 2, c.p.p., per presunta illegittimità della richiesta inoltrata a un funzionario delegato dal Ministro della Giustizia (e contestuale doglianza circa la validita e la continuità della delega tra governi); 2) vizio di motivazione e accertamento erroneo dell'elemento soggettivo del reato, con riferimento ad intercettazioni ritenute inutilizzabili e ad atti di sequestro; 3) errori nel trattamento sanzionatorio e nella determinazione della data di commissione del reato, rilevanti ai fini del calcolo della prescrizione; 4) illegittimità e mancata prova della confisca, contestando la riconducibilità delle somme, del contante, dei gioielli e dei saldi bancari all'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla delega ministeriale: la delega era adeguata e non revocata dal susseguirsi dei governi, i presupposti di urgenza e la sussistenza dei presupposti per una misura cautelare erano presenti e la mancata adozione di formule solenni nella richiesta del pubblico ministero non ne invalida la validità. Tuttavia, accertata la validità della procedibilità, la Corte ha constatato che i reati si erano estinti per prescrizione. La condotta si e perfezionata con l'ultima attribuzione fittizia, individuata nella data dell'ultimo accredito (21 giugno 2013); calcolata la prescrizione, tenuto conto della pena edittale massima e degli atti interruttivi e delle periodiche sospensioni (incluse quelle previste dal D.L. 18/2020), i reati sono estinti il 1 giugno 2021. Per tale motivo la sentenza impugnata e stata annullata senza rinvio e i restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Norme di legittimità della Cassazione richiamate per i motivi di ricorso: lett. b) relativa alla violazione di norme processuali e lett. e) alla motivazione apparente o contraddittoria. La Corte ha ritenuto infondati gli specifici rilievi sulla delega e ha valutato la correttezza della motivazione in relazione alla procedibilità.
art. 9, comma 2, c.p.p.
Condizione di procedibilità per taluni reati su richiesta del Ministro o suo delegato. La Corte ha interpretato la richiesta e la delega in senso sostanziale, ritenendo presenti i presupposti (rischio di fuga, urgenza, possibilità di misura cautelare) e non invalida la procedibilità.
art. 342 c.p.p.
Richiamato nel ricorso in relazione alla procedibilità; la Corte ha comunque ritenuto che le formalità e il contenuto della richiesta non ne compromettessero la validità.
art. 43, comma 1, c.p.
Riferimento alla responsabilita penale personale e ai presupposti dell'elemento soggettivo; il ricorso deduceva motivazione apparente sul dolo, ma la Cassazione non ha accolto il rilievo in modo autonomo, avendo deciso per la prescrizione.
art. 12-quinquies, comma 1, legge n. 356/1992
Norma richiamata nel ricorso in tema di responsabilita e qualificazione della condotta; la sentenza di cassazione non ha ritenuto necessario approfondirne l'interpretazione essendo intervenuta l'estinzione per prescrizione.
art. 62-bis e art. 133 c.p.
Norme sulle circostanze attenuanti e sul calcolo della pena. Il ricorso lamentava inadeguatezza della motivazione in relazione all'applicazione di circostanze favorevoli; la Cassazione ha assorbito tali censure dopo aver dichiarato estinti i reati per prescrizione.
art. 157 c.p.
Disciplina del calcolo della prescrizione. La Corte ha applicato i criteri di computo basandosi sulla data dell'ultimo atto costitutivo della condotta (ultimo accredito) per fissare il termine di prescrizione.
art. 161 c.p.
Norma sul computo della durata della pena e correlati ai fini della prescrizione; richiamata nel calcolo del tempo necessario per la maturazione della prescrizione.
art. 240, comma 3, c.p.p.
Norma sulla confisca. Il ricorso contestava la confisca per mancata prova della riconducibilità dei beni; la Cassazione non si e pronunciata nel merito, assorbendo la questione dopo aver annullato per prescrizione.
art. 83, commi 2 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 26)
Norme che hanno disposto la sospensione di termini processuali per emergenza COVID-19. La Corte ha computato 64 giorni di sospensione per il periodo disciplinato da tali disposizioni ai fini del calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- La validità di una delega ministeriale va valutata in termini sostanziali: la mancanza di formule solenni nella richiesta del pubblico ministero non invalida automaticamente la procedibilità se i presupposti di fatto (urgenza, rischio di fuga, necessità di misura cautelare) risultano sussistenti.
- La delega del Ministro a funzionari interni non è automaticamente revocata dal cambio di governo se non vi sono atti formali di revoca; le deleghe relative all'organizzazione interna restano efficaci salvo diversa disposizione.
- Per reati a consumazione istantanea come il trasferimento fraudolento di valori, la data rilevante ai fini della prescrizione e quella dellultima attribuzione fittizia o dellultimo atto integrante la condotta.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti gli atti interruttivi e le sospensioni previste dalla legge, comprese le sospensioni straordinarie (es. disposizioni emergenziali come quelle per COVID-19).
- Se in sede di cassazione si accerta l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice può annullare senza rinvio la sentenza impugnata; le ulteriori questioni sostanziali possono risultare assorbite e quindi non esaminate.
- La confisca richiede prova chiara della riconducibilità dei beni all'imputato; l'utilizzo di intercettazioni dichiarate inutilizzabili o di prove non direttamente riconducibili può compromettere la legittimità della misura, ma tale valutazione esamina la prova di fatto e può essere assorbita se il processo viene dichiarato estinto per prescrizione.
- Le doglianze sulla motivazione dell'elemento soggettivo devono essere specifiche e fondate su evidenze probatorie precise; tuttavia, se il vizio principale del giudizio e di natura temporale (prescrizione), le censure probatorie possono rimanere irrilevanti.
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