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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11915/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

D'Anna impugnava la sentenza di condanna per il reato di trasferimento fraudolento di valori e la confisca dei beni. Le censure principali erano: 1) carenza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma 2, c.p.p., per presunta illegittimità della richiesta inoltrata a un funzionario delegato dal Ministro della Giustizia (e contestuale doglianza circa la validita e la continuità della delega tra governi); 2) vizio di motivazione e accertamento erroneo dell'elemento soggettivo del reato, con riferimento ad intercettazioni ritenute inutilizzabili e ad atti di sequestro; 3) errori nel trattamento sanzionatorio e nella determinazione della data di commissione del reato, rilevanti ai fini del calcolo della prescrizione; 4) illegittimità e mancata prova della confisca, contestando la riconducibilità delle somme, del contante, dei gioielli e dei saldi bancari all'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla delega ministeriale: la delega era adeguata e non revocata dal susseguirsi dei governi, i presupposti di urgenza e la sussistenza dei presupposti per una misura cautelare erano presenti e la mancata adozione di formule solenni nella richiesta del pubblico ministero non ne invalida la validità. Tuttavia, accertata la validità della procedibilità, la Corte ha constatato che i reati si erano estinti per prescrizione. La condotta si e perfezionata con l'ultima attribuzione fittizia, individuata nella data dell'ultimo accredito (21 giugno 2013); calcolata la prescrizione, tenuto conto della pena edittale massima e degli atti interruttivi e delle periodiche sospensioni (incluse quelle previste dal D.L. 18/2020), i reati sono estinti il 1 giugno 2021. Per tale motivo la sentenza impugnata e stata annullata senza rinvio e i restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme di legittimità della Cassazione richiamate per i motivi di ricorso: lett. b) relativa alla violazione di norme processuali e lett. e) alla motivazione apparente o contraddittoria. La Corte ha ritenuto infondati gli specifici rilievi sulla delega e ha valutato la correttezza della motivazione in relazione alla procedibilità.

  • art. 9, comma 2, c.p.p.

    Condizione di procedibilità per taluni reati su richiesta del Ministro o suo delegato. La Corte ha interpretato la richiesta e la delega in senso sostanziale, ritenendo presenti i presupposti (rischio di fuga, urgenza, possibilità di misura cautelare) e non invalida la procedibilità.

  • art. 342 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla procedibilità; la Corte ha comunque ritenuto che le formalità e il contenuto della richiesta non ne compromettessero la validità.

  • art. 43, comma 1, c.p.

    Riferimento alla responsabilita penale personale e ai presupposti dell'elemento soggettivo; il ricorso deduceva motivazione apparente sul dolo, ma la Cassazione non ha accolto il rilievo in modo autonomo, avendo deciso per la prescrizione.

  • art. 12-quinquies, comma 1, legge n. 356/1992

    Norma richiamata nel ricorso in tema di responsabilita e qualificazione della condotta; la sentenza di cassazione non ha ritenuto necessario approfondirne l'interpretazione essendo intervenuta l'estinzione per prescrizione.

  • art. 62-bis e art. 133 c.p.

    Norme sulle circostanze attenuanti e sul calcolo della pena. Il ricorso lamentava inadeguatezza della motivazione in relazione all'applicazione di circostanze favorevoli; la Cassazione ha assorbito tali censure dopo aver dichiarato estinti i reati per prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    Disciplina del calcolo della prescrizione. La Corte ha applicato i criteri di computo basandosi sulla data dell'ultimo atto costitutivo della condotta (ultimo accredito) per fissare il termine di prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Norma sul computo della durata della pena e correlati ai fini della prescrizione; richiamata nel calcolo del tempo necessario per la maturazione della prescrizione.

  • art. 240, comma 3, c.p.p.

    Norma sulla confisca. Il ricorso contestava la confisca per mancata prova della riconducibilità dei beni; la Cassazione non si e pronunciata nel merito, assorbendo la questione dopo aver annullato per prescrizione.

  • art. 83, commi 2 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 26)

    Norme che hanno disposto la sospensione di termini processuali per emergenza COVID-19. La Corte ha computato 64 giorni di sospensione per il periodo disciplinato da tali disposizioni ai fini del calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • La validità di una delega ministeriale va valutata in termini sostanziali: la mancanza di formule solenni nella richiesta del pubblico ministero non invalida automaticamente la procedibilità se i presupposti di fatto (urgenza, rischio di fuga, necessità di misura cautelare) risultano sussistenti.
  • La delega del Ministro a funzionari interni non è automaticamente revocata dal cambio di governo se non vi sono atti formali di revoca; le deleghe relative all'organizzazione interna restano efficaci salvo diversa disposizione.
  • Per reati a consumazione istantanea come il trasferimento fraudolento di valori, la data rilevante ai fini della prescrizione e quella dellultima attribuzione fittizia o dellultimo atto integrante la condotta.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti gli atti interruttivi e le sospensioni previste dalla legge, comprese le sospensioni straordinarie (es. disposizioni emergenziali come quelle per COVID-19).
  • Se in sede di cassazione si accerta l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice può annullare senza rinvio la sentenza impugnata; le ulteriori questioni sostanziali possono risultare assorbite e quindi non esaminate.
  • La confisca richiede prova chiara della riconducibilità dei beni all'imputato; l'utilizzo di intercettazioni dichiarate inutilizzabili o di prove non direttamente riconducibili può compromettere la legittimità della misura, ma tale valutazione esamina la prova di fatto e può essere assorbita se il processo viene dichiarato estinto per prescrizione.
  • Le doglianze sulla motivazione dell'elemento soggettivo devono essere specifiche e fondate su evidenze probatorie precise; tuttavia, se il vizio principale del giudizio e di natura temporale (prescrizione), le censure probatorie possono rimanere irrilevanti.

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