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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Potenza emessa ai sensi dell’art. 35-ter o.p., azionata in via di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di ottemperanza, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza emessa il 17 dicembre 2019 dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza ai sensi dell’art. 35-ter o.p. Nella fase cautelare il Collegio ha rilevato, quanto al fumus boni iuris, che dagli atti non risultavano né la prova della rituale notificazione del ricorso presso il domicilio erariale dell’amministrazione né l’attestazione della competente cancelleria relativa al passaggio in giudicato del titolo azionato, adempimenti ritenuti prescritti dall’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha inoltre considerato non configurabile un pregiudizio grave e irreparabile in ragione dell’esiguità della pretesa indennitaria.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che il ricorso apparisse inammissibile, allo stato degli atti, per la mancanza della prova della rituale notifica presso il domicilio erariale dell’amministrazione e dell’attestazione del passaggio in giudicato del titolo azionato, dando contestualmente avviso alla parte ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. In ogni caso, il requisito del periculum in mora è stato escluso, poiché l’esiguità della pretesa indennitaria non consentiva di ravvisare un pregiudizio grave e irreparabile. Non sono state liquidate spese, non essendosi costituite controparti.

Norme richiamate

  • art. 35-ter o.p.

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza azionata in ottemperanza; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il Collegio richiama la necessità della prova della rituale notificazione del ricorso presso il domicilio erariale dell’amministrazione e dell’attestazione della competente cancelleria relativa al passaggio in giudicato del titolo azionato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR è chiamato a pronunciarsi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio utilizza la disposizione per rendere alla parte l’avviso relativo alla possibile inammissibilità del ricorso per le carenze documentali rilevate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella domanda di ottemperanza è necessario fornire la prova della rituale notificazione del ricorso presso il domicilio erariale dell’amministrazione e dell’attestazione della competente cancelleria relativa al passaggio in giudicato del titolo azionato, secondo quanto richiesto dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; la mancanza di tali elementi può fondare una valutazione di inammissibilità già in sede cautelare.
  • Ai fini della tutela cautelare, l’esiguità della pretesa indennitaria può escludere la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e condurre al rigetto della domanda, anche ove il fumus boni iuris risulti dubbio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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