Sentenza n. 11869/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - degli esiti delle prove scritte tenutesi in seno al concorso a n. 104 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – D.A.P., di cui al Decreto del 18 ottobre 2022, e atti connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, preso atto della dichiarazione del difensore del ricorrente. Non è stata esaminata la legittimità degli esiti concorsuali né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate, ritenendo equa tale soluzione in considerazione dell'andamento e dell'esito in rito della vicenda.
Atto impugnato: esiti delle prove scritte del concorso per 104 posti di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica presso il Ministero della Giustizia – D.A.P.
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti delle prove scritte e gli atti connessi del concorso pubblico per 104 posti a tempo indeterminato di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, bandito con decreto del 18 ottobre 2022. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso. Il testo non espone i motivi di illegittimità originariamente dedotti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità, applicata in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione processuale della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene la carenza di interesse del ricorrente alla decisione, purché tale circostanza sia dichiarata o comunque accertata dal giudice.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando l'andamento e l'esito in rito della controversia rendano equa tale soluzione.
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