Cassazione Penale, Sentenza n. 41119/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che nella sentenza d'appello manca una motivazione pertinente (la motivazione prodotta riguarda un altro reato) e che tale carenza equivale a omessa motivazione che non può essere colmata con la procedura ex art. 130 c.p.p.; ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per carenza e illogicità della motivazione della sentenza di appello: omissione di risposta alle censure sulla offensività della condotta, sul difetto di prova dell'elemento psicologico, sulla sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la motivazione della Corte territoriale avrebbe infatti fatto riferimento a una diversa fattispecie (reato di evasione) anziché a quella devoluta in appello (art. 73 d.lgs. n. 159/2011).
Norme richiamate
art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
presente nel testo come titolo del reato per cui Oliveri è stato condannato
Indica la fattispecie oggetto del processo di merito; la Corte osserva che la motivazione d'appello non ha trattato la fattispecie devoluta (art. 73) ma un diverso reato, con conseguente nullità della motivazione rispetto al processo
art. 131-bis cod. pen.
citato come causa di esclusione della punibilità che la difesa aveva dedotto
La Corte rileva che la sentenza d'appello si è limitata a negare l'applicazione dell'art. 131-bis ma lo ha fatto riferendosi a un reato diverso; ne deriva che il giudice d'appello deve motivare specificamente la valutazione sull'applicabilità dell'istituto rispetto alla fattispecie concreta
art. 130 cod. proc. pen.
richiamato nel testo in relazione alla possibilità di correggere errori nella sentenza
L'art. 130 c.p.p. può consentire correzioni di errori formali, ma non può supplire a una sostanziale carenza di motivazione quando la rettifica richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti di discrezionalità del giudice
Massime di principio
- Se la motivazione di una sentenza d'appello è assente o è riferita a una fattispecie diversa da quella devoluta, la sentenza è viziata per omessa motivazione e può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
- Errori formali o di intestazione possono talvolta essere corretti, ma la procedura di correzione non è idonea a supplire a una mancanza di motivazione che incide sulla discrezionalità del giudice.
- In cassazione il ricorso deve essere specifico, ma l'esistenza di una motivazione totalmente avulsa dalla vicenda processuale rende irrilevante la genericità del ricorso con riferimento alla doglianza di omessa motivazione.
- Quando viene dedotta l'applicabilità di istituti come l'art. 131-bis c.p., il giudice di merito è tenuto a motivare specificamente il diniego o l'accoglimento in relazione alla fattispecie concreta.
- La rinnovazione dell'intero giudizio di secondo grado è necessaria se la motivazione d'appello, pur essendo formalmente presente, è sostanzialmente riferita a un altro imputato o a un altro reato.
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