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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41119/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che nella sentenza d'appello manca una motivazione pertinente (la motivazione prodotta riguarda un altro reato) e che tale carenza equivale a omessa motivazione che non può essere colmata con la procedura ex art. 130 c.p.p.; ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per carenza e illogicità della motivazione della sentenza di appello: omissione di risposta alle censure sulla offensività della condotta, sul difetto di prova dell'elemento psicologico, sulla sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la motivazione della Corte territoriale avrebbe infatti fatto riferimento a una diversa fattispecie (reato di evasione) anziché a quella devoluta in appello (art. 73 d.lgs. n. 159/2011).

Norme richiamate

  • art. 73, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    presente nel testo come titolo del reato per cui Oliveri è stato condannato

    Indica la fattispecie oggetto del processo di merito; la Corte osserva che la motivazione d'appello non ha trattato la fattispecie devoluta (art. 73) ma un diverso reato, con conseguente nullità della motivazione rispetto al processo

  • art. 131-bis cod. pen.

    citato come causa di esclusione della punibilità che la difesa aveva dedotto

    La Corte rileva che la sentenza d'appello si è limitata a negare l'applicazione dell'art. 131-bis ma lo ha fatto riferendosi a un reato diverso; ne deriva che il giudice d'appello deve motivare specificamente la valutazione sull'applicabilità dell'istituto rispetto alla fattispecie concreta

  • art. 130 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo in relazione alla possibilità di correggere errori nella sentenza

    L'art. 130 c.p.p. può consentire correzioni di errori formali, ma non può supplire a una sostanziale carenza di motivazione quando la rettifica richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti di discrezionalità del giudice

Massime di principio

  • Se la motivazione di una sentenza d'appello è assente o è riferita a una fattispecie diversa da quella devoluta, la sentenza è viziata per omessa motivazione e può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
  • Errori formali o di intestazione possono talvolta essere corretti, ma la procedura di correzione non è idonea a supplire a una mancanza di motivazione che incide sulla discrezionalità del giudice.
  • In cassazione il ricorso deve essere specifico, ma l'esistenza di una motivazione totalmente avulsa dalla vicenda processuale rende irrilevante la genericità del ricorso con riferimento alla doglianza di omessa motivazione.
  • Quando viene dedotta l'applicabilità di istituti come l'art. 131-bis c.p., il giudice di merito è tenuto a motivare specificamente il diniego o l'accoglimento in relazione alla fattispecie concreta.
  • La rinnovazione dell'intero giudizio di secondo grado è necessaria se la motivazione d'appello, pur essendo formalmente presente, è sostanzialmente riferita a un altro imputato o a un altro reato.

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