Cassazione Penale, Sentenza n. 42458/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi principali: 1) vizio di motivazione per l'affermazione della responsabilità penale, denunciando che tale responsabilità sarebbe stata illogicamente fondata su una conversazione intercorsa molti mesi dopo l'importazione dell'hashish e che la conversazione non era stata attribuita con certezza al ricorrente; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancata e insufficiente motivazione circa l'identificazione dell'"Alberto" che conversava con Scalise il 13/07/2020, conversazione che la Corte territoriale aveva ritenuto decisiva ai fini indiziari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il secondo motivo generico e non autosufficiente perché la difesa non ha indicato, né allegato, atti o circostanze concreti che potessero rendere dubbia l'identificazione dell'interlocutore come il ricorrente. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la valutazione della rilevanza probatoria della conversazione e la sua attribuzione al ricorrente rientrano nel giudizio di merito e risultano sorretti da elementi convergenti (disponibilità di capannone con insegna "Monsolino Vasi" vicino al capannone "Scalise Vasi", co-presenza a Valencia nei tabulati telefonici nel periodo dell'imbarco, contenuto della conversazione che indica conoscenza della perdita del carico e della scelta comune della modalità di trasporto). La Corte ha sottolineato l'inammissibilità di una rivalutazione autonoma degli elementi di fatto in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Uso come norma che regola il concorso di persone nel reato: la responsabilità è stata contestata in concorso con altro soggetto (Scalise).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; il fatto riguarda l'importazione di ingenti quantitativi di hashish, contestata ai sensi di questa disposizione.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Aggravante applicata ai reati di cui al d.P.R. n. 309/1990; nella specie è stata contestata e bilanciata dall'attenuante ex art. 114 c.p.
art. 114 cod. pen.
Attenuante riconosciuta al ricorrente e valutata in equilibrio con l'aggravante e la recidiva; ha inciso sulla determinazione della pena.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non conforme ai requisiti di autosufficienza richiesti per contestare la motivazione.
art. 616 c.p.p.
Dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per colpa: applicata per determinare l'importo di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'affidamento dell'onere pecuniario per l'inammissibilità: la Corte di Cassazione ha considerato non sussistere elementi che esentassero il ricorrente da colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente in Cassazione la valutazione probatoria del giudice di merito è necessario indicare in modo specifico e documentato i punti di fatto o di diritto che si ritengono erronei: mere affermazioni generiche sono inammissibili.
- La Corte di legittimità non è un giudice di merito: non può rivedere liberamente la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, salvo vizi di motivazione manifesti e specificamente indicati.
- Quando la decisione si fonda su elementi indiziari connotati da convergenza (più circostanze che, lette insieme, formano un quadro probatorio), il ricorso deve dimostrare concretamente come ciascun elemento possa essere confutato o ricondotto a interpretazioni alternative plausibili.
- Per censurare l'identificazione di una persona in una intercettazione o conversazione è necessario produrre o richiamare elementi probatori che possano ragionevolmente mettere in dubbio l'identificazione (es. tabulati, testimonianze, video, incongruenze temporali), non solo ipotesi generiche.
- Una conversazione posteriore al fatto può avere rilevanza indiziaria se il suo contenuto indica conoscenza o partecipazione all'evento: la rilevanza temporale non esclude di per sé il valore probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; dunque, prima di proporre ricorso è necessario curare la specificità e l'autosufficienza dei motivi.
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