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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25332/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 in ragione dell’estinzione del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento collettivo intimato a un lavoratore all’esito della procedura attivata dalla società formalmente datrice di lavoro. La Corte d’appello aveva ritenuto che tra due società del gruppo sussistesse un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; per questo aveva affermato che, nella verifica degli esuberi, avrebbe dovuto considerarsi l’intera platea dei lavoratori delle società coinvolte e non solo il personale della società che aveva formalmente attivato la procedura. Da ciò aveva tratto la illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegrazione e condanna al risarcimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1 bis della legge n. 291/2004, come modificato; 2) violazione dell’art. 5 della L. n. 223/1991 e degli artt. 2359, 2497 e 2094 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c.; 3) violazione di varie disposizioni del codice della navigazione e di regolamenti europei in materia aeronautica. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    udienza non partecipata e proposta del relatore

    Richiamato come base procedurale della trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori per produrre effetti processuali.

  • art. 391 c.p.c.

    La regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al processo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le motivazioni di precedenti decisioni della Corte sono richiamate per relationem come base del convincimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.

  • art. 1 bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291

    Norma invocata nel primo motivo di ricorso per censurare la decisione di merito.

  • art. 2 del D.I. n. 134/2008 convertito nella L. n. 166/2008

    Norma invocata nel primo motivo di ricorso.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    Norma invocata nel secondo motivo con riferimento alla procedura di licenziamento collettivo e alla verifica degli esuberi.

  • art. 2359 c.c.

    Norma invocata nel secondo motivo per sostenere l’esistenza o meno di rapporti societari rilevanti ai fini dell’unicità del centro di imputazione.

  • art. 2497 c.c.

    Norma invocata nel secondo motivo in tema di direzione e coordinamento societario.

  • art. 2094 c.c.

    Norma invocata nel secondo motivo con riguardo alla nozione di prestatore di lavoro subordinato.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma invocata nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • artt. 776 e 779 cod. nav.

    Norme invocate nel terzo motivo, in relazione alla disciplina aeronautica richiamata dalla ricorrente.

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell’OPS 1.175 punti a) e b)

    Normativa tecnica aeronautica invocata nel terzo motivo.

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    Normativa aeronautica/europea invocata nel terzo motivo.

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. CC 125

    Normativa aeronautica/europea invocata nel terzo motivo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte intimata nei modi prescritti.
  • La rinuncia al ricorso fa venir meno l’interesse a coltivare l’impugnazione e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al processo.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
  • Le censure di ricorso, quando non idonee a scalfire l’orientamento consolidato della Corte, non incidono sulla decisione processuale di estinzione conseguente alla rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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