Sentenza n. 10339/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale sull'istanza di fissazione d'appuntamento (e/o convocazione) presso l'Ambasciata Italiana in Islamabad (PAKISTAN) per la presentazione della richiesta di rilascio del visto d'ingresso presentata da Ahmad Muhammad Naseer.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Islamabad per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, mediante la fissazione di un appuntamento e/o la convocazione presso la sede diplomatica italiana in Islamabad. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento mediante la fissazione dell'appuntamento ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. La sentenza non ha deciso sulla spettanza del visto, ma soltanto sulla domanda relativa alla formazione e alla gestione del procedimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata per contestare l'inerzia sull'istanza di attivazione del procedimento per la presentazione della domanda di visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, la fissazione dell'appuntamento ha eliminato l'interesse a una pronuncia che ordinasse all'amministrazione di procedere.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la fissazione dell'appuntamento o comunque l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia quando la domanda giudiziale mira esclusivamente a ottenere una condanna dell'amministrazione a procedere.
- L'attivazione del procedimento per la presentazione della domanda di visto non equivale al rilascio del visto e non determina, da sola, l'accoglimento della pretesa sostanziale al titolo d'ingresso.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'attivazione del procedimento comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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