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Sentenza

Sentenza n. 10339/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale sull'istanza di fissazione d'appuntamento (e/o convocazione) presso l'Ambasciata Italiana in Islamabad (PAKISTAN) per la presentazione della richiesta di rilascio del visto d'ingresso presentata da Ahmad Muhammad Naseer.

Giustizia amministrativa202600958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Islamabad per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, mediante la fissazione di un appuntamento e/o la convocazione presso la sede diplomatica italiana in Islamabad. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento mediante la fissazione dell'appuntamento ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. La sentenza non ha deciso sulla spettanza del visto, ma soltanto sulla domanda relativa alla formazione e alla gestione del procedimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata per contestare l'inerzia sull'istanza di attivazione del procedimento per la presentazione della domanda di visto.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto, la fissazione dell'appuntamento ha eliminato l'interesse a una pronuncia che ordinasse all'amministrazione di procedere.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la fissazione dell'appuntamento o comunque l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia quando la domanda giudiziale mira esclusivamente a ottenere una condanna dell'amministrazione a procedere.
  • L'attivazione del procedimento per la presentazione della domanda di visto non equivale al rilascio del visto e non determina, da sola, l'accoglimento della pretesa sostanziale al titolo d'ingresso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'attivazione del procedimento comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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