Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9481/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensiva - della graduatoria finale di merito relativa al Concorso pubblico per reclutamento di n. 1100 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa per il profilo di “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” adottata con provvedimento M_D A0582CC REG2025 0085708 del 31-12-2025 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, nella misura in cui il ricorrente non è stato inserito nella quota di riserva e non gli è stato riconosciuto il titolo preferenziale previsto dal bando per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; - dei verbali di valutazione dei candidati tutti, anche dagli estremi non noti, ed in particolare del verbale con cui sono stati esaminati i titoli preferenziali ed il verbale n. 6 del 23 dicembre 2025 e relativo allegato, con cui è stata stilata la graduatoria del concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa- Profilo Assistente tecnico per la cartografia e la grafica- Posti 100; - del provvedimento M_D A0582CC REG2026 0010013 10-02-2026 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Civile, Ufficio Concorsi e Assunzioni, avente ad oggetto: “Concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa. - Istanza posizione graduatoria FT48”, con cui è stato comunicato, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal ricorrente in ordine agli esiti della procedura che la: “S.V. è collocata al posto n. 394 con il punteggio di 22,8 in qualità di idoneo non vincitore; - della graduatoria finale di merito per il Profilo FT48 – “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” della procedura concorsuale in oggetto”; - dell’ulteriore nota M_D A0582CC REG2026 0014191 del 26-2-2026, inviata a mezzo pec, con cui l’Amministrazione ha precisato che la “documentazione prodotta dal candidato deve attestare il possesso di tale condizione con tutte le precisazioni richieste dalla norma. Inoltre, gli elogi indicati sono riferiti ad un successivo richiamo in servizio e comunque non sono validi ai fini del riconoscimento del titolo preferenziale” e con cui ha riscontrato negativamente la richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente e intesa ad ottenere i dati personali dei controinteressati; - ove occorre possa della lex specialis tutta ed in particolare del bando di concorso, indetto con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile n. M_D A0582CC DE12024 0000873 18-07-2024; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti; NONCHE’ PER LA CONDANNA ex art. 116, comma 2, c.p.a. del Ministero della Difesa a fornire gli indirizzi di residenza e i dati anagrafici (comprensivi del codice fiscale) degli indicati controinteressati; ED ANCORA PER LA CONDANNA dell’Amministrazione resistente all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante il riconoscimento del diritto al collocamento nella quota di riserva prevista per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito nonché del riconoscimento del titolo preferenziale previsto dal bando per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, e conseguente collocamento in posizione utile in graduatoria tra i vincitori (al 99° posto) del concorso, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a

Giustizia amministrativa202602549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il profilo di Assistente tecnico per la cartografia e la grafica, nella parte in cui il candidato non è stato collocato nella quota di riserva né gli è stato riconosciuto il titolo preferenziale previsto per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, i verbali di valutazione e gli atti con cui l'Amministrazione gli ha comunicato il collocamento al posto n. 394, con punteggio di 22,8, quale idoneo non vincitore. Ha dedotto la mancata applicazione della quota di riserva e del titolo preferenziale previsti dal bando in favore dei militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Ha inoltre chiesto l'accesso ai dati anagrafici e agli indirizzi dei controinteressati, nonché il riconoscimento del diritto al collocamento in posizione utile tra i vincitori, anche mediante risarcimento in forma specifica. Dalla documentazione dell'Amministrazione è emerso che i dati richiesti relativi a una controinteressata erano stati comunicati al ricorrente il 10 marzo 2026. Tuttavia, dagli atti non risultava, allo stato, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.

La decisione

Il TAR non ha deciso la fondatezza dei motivi relativi alla quota di riserva e al titolo preferenziale, né ha definito la domanda cautelare. Ha rilevato, ai fini della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, la mancanza nel fascicolo della prova della notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato. Ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, onerandolo di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notifica se anteriore, chiarimenti documentati sulla notificazione oppure la documentazione comprovante l'avvenuta notifica a un controinteressato. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026. La domanda di accesso ai dati della controinteressata risulta, per quanto emerge dall'ordinanza, soddisfatta dall'Amministrazione mediante comunicazione del 10 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La corretta instaurazione del contraddittorio richiede la verifica della notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato; in mancanza della relativa prova, il giudice può disporre chiarimenti e documentazione prima di procedere oltre nella trattazione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base della domanda di condanna dell'Amministrazione a fornire i dati anagrafici e di residenza dei controinteressati; l'ordinanza rileva che i dati relativi a una controinteressata erano già stati comunicati.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato nella domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di adozione delle misure idonee al riconoscimento della posizione utile in graduatoria; la relativa pretesa non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando dagli atti non risulta la prova della notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire chiarimenti documentati sulla corretta instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
  • In presenza di un dubbio sulla notificazione del ricorso, la trattazione della domanda cautelare può essere rinviata dopo l'assegnazione al ricorrente di un termine per depositare la documentazione comprovante l'avvenuta notifica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.