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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24286/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi all'anno 2006, contestando l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello nei rapporti con un fornitore. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che lo aveva annullato; la CTR, in appello, aveva invece riformato la decisione e ritenuto provata la fittizietà delle operazioni, valorizzando il PVC della Guardia di Finanza e l'insieme degli atti richiamati. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 17 della VI Direttiva CEE per motivazione per relationem dell'avviso basata su atti non prodotti; omesso esame di fatti decisivi (natura di 'cartiera' del fornitore, mancanza di prova della consapevolezza della contribuente, effettività dei trasporti, errato ricarico); omessa pronuncia su doglianze relative a capacità contributiva e divieto di doppia imposizione in materia IVA; nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, perché la CTR si sarebbe limitata a richiami apodittici senza esplicitare la propria valutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente: il giudice d'appello aveva richiamato PVC, avviso di accertamento e difese dell'ufficio, ma senza indicare quali elementi fossero decisivi, in che consistesse la frode, quali operazioni fossero inesistenti e perché le prove della contribuente fossero inidonee. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame anche delle questioni sulle sanzioni dedotte in memoria.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario, con l'affermazione che, a fronte della contestazione di operazioni inesistenti, la prova della legittimità dell'operazione grava sul contribuente.

  • art. 17 della VI Direttiva CEE

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla detrazione IVA e alla pretesa invalidità dell'accertamento fondato su atti non prodotti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base dei motivi relativi a nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia su specifiche censure formulate in appello.

  • principio di capacità contributiva

    Invocato dalla contribuente come parametro non esaminato dal giudice di appello.

  • principio del divieto di doppia imposizione

    Invocato dalla contribuente con riguardo all'Iva, senza specifica valutazione da parte della CTR.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'Ufficio contesta l'indebita detrazione di imposta per fatture relative a operazioni inesistenti, il contribuente deve offrire una prova concreta della legittimità e dell'effettività dell'operazione, ma il giudice deve comunque motivare in modo specifico sulle risultanze probatorie poste a base della decisione.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice di merito si limita a richiami generici a PVC, avviso di accertamento o difese di parte senza esplicitare quali fatti ritenga provati, quali presunzioni reputi gravi, precise e concordanti, e perché la prova contraria sia inattendibile o insufficiente.
  • Costituisce vizio rilevante la mancata confutazione delle principali doglianze riproposte in appello, soprattutto quando riguardano l'assenza di prova della partecipazione del contribuente alla frode, l'effettività delle operazioni e la regolarità motivazionale dell'atto impositivo.
  • Quando la censura di nullità per motivazione apparente è accolta, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame completo, inclusi i profili eventualmente rimasti non scrutinati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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