Sentenza n. 106/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione del giudizio - della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1442 del 23.10.2023, comunicata con nota prot. n. 0350233.U del 14.10.2024 del Comune di Bari, avente ad oggetto “Deliberazione del Consiglio Comunale n.112 del 16/12/2021. Ritipizzazione suoli in strada Vassallo (fg. 49 , particelle 354, 355, 1191, 1192, 1193) Variante al Piano regolatore Generale ai sensi dell’art.16 delle L.R. n.56/80; Approvazione con prescrizioni e parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.96 comma 1lett.c) delle NTA del PPTR”, nella parte impositiva delle prescrizioni; - del parere tecnico – allegato A alla deliberazione di G.R. n.1142/2023 del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, sezione urbanistica, servizio strumentazione urbanistica della Regione Puglia; - di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, preordinati, coordinati, connessi o consequenziali, quelli richiamati negli atti e provvedimenti dinanzi elencati, con particolare riferimento alla nota prot. n. 912 del 20/01/2021 della Sezione regionale lavori pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale pugliese di approvazione con prescrizioni della variante al PRG del Comune di Bari relativa alla ritipizzazione di suoli in strada Vassallo, nonché il relativo parere tecnico e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la ritipizzazione in zona B5 di suoli originariamente classificati in parte come area di completamento B5, in parte come viabilità di PRG e in parte come area di rispetto degli assi di comunicazione, dopo la decadenza dei vincoli espropriativi e l'accertamento comunale che non risultavano più previste opere viarie sui terreni. Il Comune aveva adottato una variante attribuendo ai suoli destinazione residenziale ed edificatoria, con la prescrizione di mantenere libere da edificazione le aree esterne alla preesistente perimetrazione B5. La Regione aveva approvato la variante con tre prescrizioni: mantenere libere da edificazione le particelle interessate dal progetto di allargamento di strada Vassallo; vincolare nel bilancio comunale le somme derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici; sottoporre la variante alla verifica di compatibilità geomorfologica, ai fini dell'eventuale acquisizione del parere ex art. 89 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente deduceva l'esorbitanza delle prescrizioni dalle competenze regionali, l'aggravamento procedimentale e la violazione dell'art. 16 l.r. Puglia n. 56/1980, dell'art. 10 l. n. 1150/1942, dell'art. 13 d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 1 e 3 ss. l. n. 241/1990, degli artt. 114 e 117 Cost. e dell'art. 89 d.P.R. n. 380/2001, oltre a eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, irrazionalità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di buon andamento, affidamento, proporzionalità, partecipazione, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, tipicità, sussidiarietà, leale collaborazione e certezza del diritto. La Regione eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per mancato esaurimento dell'iter di pianificazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. La prima prescrizione, relativa al mantenimento libero da edificazione delle particelle interessate dal progetto di allargamento della strada Vassallo, è stata qualificata come modifica non sostanziale o facoltativa della variante, ammissibile ai sensi dell'art. 10, comma 2, l. n. 1150/1942. Il giudice ha ribadito che l'approvazione definitiva dello strumento urbanistico generale è un atto complesso, alla cui formazione concorrono il Comune, titolare dell'iniziativa e della definizione dei contenuti, e la Regione, competente all'approvazione definitiva; richiamando l'Adunanza plenaria n. 490/2021, ha riconosciuto alla Regione un ampio potere di intervento sullo strumento urbanistico adottato dal Comune, purché esercitato secondo i canoni ordinari di legittimità. La seconda indicazione, relativa alla destinazione nel bilancio comunale delle somme derivanti dalla monetizzazione degli standard, è stata ritenuta un richiamo rivolto al Comune e non al privato, quindi privo di lesività nei confronti del ricorrente. La terza indicazione, relativa alla verifica geomorfologica e all'eventuale parere ex art. 89 d.P.R. n. 380/2001, è stata qualificata come mero richiamo all'adempimento previsto dalla normativa statale e non come autonoma prescrizione regionale; il parere deve essere richiesto dal Comune alla competente Sezione regionale dei lavori pubblici e deve essere reso entro sessanta giorni. La domanda cautelare era stata rinunciata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, l. n. 1150/1942
possono essere apportare al piano […] le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'art. 6, secondo comma; b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; d) l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge
Consente, in sede di approvazione del piano regolatore, modifiche non sostanziali che non alterino le caratteristiche essenziali e i criteri di impostazione del piano; la prescrizione volta a salvaguardare l'allargamento stradale rientra in tale categoria.
art. 89, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Impone al Comune di richiedere alla competente struttura regionale il parere sugli strumenti urbanistici, ai fini della verifica di compatibilità geomorfologica; il parere deve essere reso entro sessanta giorni.
art. 16 l.r. Puglia n. 56/1980
È richiamato quale norma regionale disciplinante il procedimento di approvazione della variante urbanistica, ma il ricorso è stato respinto e la disposizione non è stata ritenuta violata.
art. 3 d.m. n. 1444/1968
È richiamato con riguardo al fabbisogno di servizi e standard urbanistici conseguente all'incremento volumetrico; il vincolo di destinazione delle somme di monetizzazione è stato ritenuto rivolto al Comune e non lesivo per il privato.
Massime di principio
- L'approvazione definitiva di uno strumento urbanistico generale è un atto complesso, alla cui formazione concorrono la volontà del Comune, cui spettano l'iniziativa e la definizione dei contenuti della pianificazione, e quella della Regione, cui compete l'approvazione definitiva.
- In sede di approvazione regionale di una variante urbanistica adottata dal Comune, la Regione può apportare modifiche non sostanziali dirette, tra l'altro, a salvaguardare la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse pubblico, purché tali modifiche non mutino le caratteristiche essenziali del piano né i suoi criteri di impostazione.
- Un'indicazione contenuta nell'atto regionale di approvazione, rivolta esclusivamente al Comune e concernente la destinazione contabile delle somme derivanti dalla monetizzazione degli standard urbanistici, non costituisce una prescrizione lesiva della posizione del proprietario privato.
- Il richiamo, nell'approvazione di una variante urbanistica, alla necessità che il Comune richieda l'eventuale parere regionale sulla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 380/2001 costituisce un rinvio a un adempimento previsto dalla legge e non una nuova prescrizione autonomamente lesiva.
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