Cassazione Penale, Sentenza n. 48770/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e 2-bis c.d.s.), con due motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di secondo grado; 2) nullità della sentenza per omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia prima dell'accertamento con alcoltest (violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina temporanea introdotta dalla legge 23/6/2017 n.103 ("Orlando") — applicabile al fatto commesso il 28/2/2018 — che prevede una sospensione della prescrizione fino a 1 anno e 6 mesi nei gradi di giudizio indicati, sicché il reato non era estinto per prescrizione prima dell'appello. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato la tardività dell'eccezione e che il verbale degli accertamenti urgenti riportava l'avvenuto avviso all'imputato della facoltà di difesa; il ricorrente non ha contestato specificamente tale argomentazione, rendendo il motivo aspecifico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada
Norma sostanziale che definisce il reato contestato (guida in stato di ebbrezza); la sentenza conferma la responsabilità dell'imputato per tale fattispecie
art. 157 cod. pen.
Norma generale sulla prescrizione: riferimento per il calcolo dei termini prima dell'intervento delle riforme successive
Legge 23 giugno 2017 n. 103 (legge Orlando)
legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto l'art. 159, comma 2, c.p.p., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione per determinati periodi tra gradi di giudizio; applicabile ai reati commessi dal 3/8/2017 e quindi rilevante per il fatto del 28/2/2018
art. 159, comma 2, cod. proc. pen.
art. 159, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede specifici periodi di sospensione della prescrizione tra deposito della sentenza e pronuncia del dispositivo nei gradi successivi; interpretato dalla Corte come operativo per i fatti nel periodo Orlando
Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (legge Bonafede)
legge 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1, comma 1, lett. e) n. 1
Ha riformulato art. 159 c.p.p. prevedendo, con decorrenza dal 1/1/2020, la sospensione dal primo grado fino alla esecutività o irrevocabilità della sentenza; evidenziata nella ricostruzione storica delle diverse discipline
Legge 27 settembre 2021 n. 134 (Riforma Cartabia)
legge 27 settembre 2021 n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)
Ha abrogato l'art. 159, comma 2, c.p.p. e introdotto l'art. 161-bis c.p.; disciplina diversa applicabile ai reati commessi dopo la data di efficacia prevista
art. 161-bis cod. pen.
Stabilisce che il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado (disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia)
art. 344-bis cod. proc. pen.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Introduce l'istituto processuale dell'improcedibilità per determinate fattispecie a partire dai reati commessi dal 1/1/2020, circoscrivendo l'applicazione temporale dell'istituto
art. 544 cod. proc. pen.
Rilevante per il computo dei termini di deposito della sentenza e per il richiamo, nelle norme sulla sospensione, al decorso dei termini processuali
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da difensore prima di accertamenti come l'alcoltest; la Corte ha ritenuto assorbente che il verbale attestasse l'avviso, e che l'eccezione fosse tardiva e aspecifica
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza
Massime di principio
- Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della legge Orlando: al calcolo della prescrizione vanno aggiunti i periodi di sospensione previsti dall'art. 159 c.p.p. nel testo introdotto dalla legge 103/2017
- Per reati commessi dal 1/1/2020 in poi si applicano le norme successive (Bonafede prima e Cartabia poi), con effetti diversi sul decorso della prescrizione e con l'introduzione dell'istituto di improcedibilità per la fase di impugnazione
- Nelle controversie sulla prescrizione occorre valutare la normativa applicabile in base alla data del fatto e applicare il regime temporale più favorevole ove previsto; la successione delle riforme richiede attenzione al criterio di applicabilità temporale stabilito da ciascuna legge
- La mancata informazione sull'assistenza del difensore può rilevare, ma l'eccezione deve essere tempestiva e confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata; se il verbale documenta l'avviso, l'eccezione può essere dichiarata infondata
- Ricorsi privi di argomentazioni specifiche rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata sono esposti a dichiarazioni di inammissibilità o manifesta infondatezza e a condanne per spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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