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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21809/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomini)

La controversia

Alcuni proprietari di immobili di un condominio chiedevano accertarsi che alcune particelle fossero di proprietà condominiale e, di conseguenza, che fosse inefficace la scrittura privata con cui l'originaria costruttrice aveva trasferito tali particelle alla società convenuta con atti del 1972 e del 2004. La società convenuta resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di rimozione di una caldaia situata nella sua proprietà esclusiva. In primo grado entrambe le domande venivano rigettate. In appello alcuni appellanti rinunciavano agli atti del giudizio e la rinuncia veniva accettata; la Corte d'appello rigettava comunque l'impugnazione e dichiarava estinto il giudizio nei confronti dei rinuncianti, ritenendo, sulla base dei titoli, che vi fosse stata riserva di proprietà delle particelle da parte della società originaria e che quindi non operasse la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. I ricorrenti per cassazione proponevano sei motivi: (1) mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio, asseritamente litisconsorte necessario sulla riconvenzionale di rimozione della caldaia; (2) mancata evocazione di una usufruttuaria, asseritamente litisconsorte necessario; (3) nullità per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria sulla domanda riconvenzionale; (4) motivazione apparente della sentenza d'appello perché resa per relationem; (5) violazione delle regole sulle spese per avere la Corte d'appello compensato le spese tra rinuncianti e controparte senza accordo; (6) violazione delle regole sulle spese per avere condannato alle spese in favore di un soggetto dichiarato carente di legittimazione passiva solo alcuni appellanti e non anche i rinuncianti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo inammissibili per difetto di interesse i motivi relativi al litisconsorzio necessario e alla mediazione, e infondato il motivo sulla motivazione apparente, poiché la Corte d'appello aveva espresso una motivazione sufficiente e coerente, anche richiamando la sentenza di primo grado, con puntuale riferimento ai titoli di proprietà e alla non operatività della presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo: in caso di rinuncia agli atti accettata, le spese devono essere poste a carico del rinunciante salvo diverso accordo, senza che il giudice possa compensarle discrezionalmente; inoltre, ai fini della condanna solidale alle spese di più soccombenti, l'interesse comune può derivare anche dalla convergenza degli atteggiamenti difensivi e non richiede necessariamente un rapporto sostanziale indivisibile o solidale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo regolamento delle spese di lite e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di asseriti litisconsorti necessari.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 1131 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la legittimazione del condominio nelle controversie relative alle parti comuni e alla domanda riconvenzionale.

  • art. 1117 c.c.

    Utilizzato dalla Corte per affermare che la presunzione di condominialità era superata dai titoli di proprietà, dai quali risultava una riserva e successivo trasferimento delle particelle come proprietà esclusiva.

  • D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5-8

    Richiamati per denunciare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse e ha ricordato che la mediazione non si estende alla domanda riconvenzionale nel caso esaminato.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; n. 3; n. 5

    Norma processuale del ricorso per cassazione richiamata per veicolare le censure di nullità, violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Invocato per denunciare la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d'appello era percepibile e sufficiente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 306 c.p.c.

    In caso di rinuncia agli atti accettata, il giudice deve dichiarare l'estinzione e liquidare le spese a carico del rinunciante, salvo diverso accordo; non può applicare compensazione discrezionale secondo i criteri generali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale delle spese, derogata dall'art. 306 c.p.c. in caso di rinuncia agli atti.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che il potere di compensazione non si estende al regime speciale dell'art. 306 c.p.c.

  • art. 97 c.p.c.

    La Corte afferma che, ai fini della condanna solidale alle spese, l'interesse comune può desumersi anche dalla convergenza delle difese e dall'identità delle questioni trattate.

  • art. 978 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla posizione dell'usufruttuaria asseritamente litisconsorte necessaria.

  • art. 981 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla posizione dell'usufruttuaria.

  • art. 982 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla posizione dell'usufruttuaria.

  • art. 983 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla posizione dell'usufruttuaria.

  • art. 984 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla posizione dell'usufruttuaria.

  • art. 985 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla posizione dell'usufruttuaria.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla mancata integrazione del contraddittorio o su vizi processuali analoghi è inammissibile per difetto di interesse quando la parte ricorrente è risultata vittoriosa nel merito e non può conseguire, neppure in astratto, un risultato più favorevole dal coinvolgimento del terzo pretermesso.
  • La presunzione di condominialità delle parti comuni può essere superata dai titoli di acquisto; se dai titoli emerge una riserva di proprietà o un trasferimento in proprietà esclusiva, l'art. 1117 c.c. non opera.
  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem a quella di primo grado purché il giudice del gravame renda percepibili le ragioni della conferma e il percorso argomentativo complessivo risulti coerente e sufficiente.
  • Nel regime speciale della rinuncia agli atti del giudizio, le spese devono essere poste a carico del rinunciante salvo diverso accordo tra le parti; il giudice non può sostituire a tale regola la disciplina generale della soccombenza o della compensazione.
  • Ai fini della condanna solidale di più soccombenti alle spese, l'interesse comune non richiede necessariamente un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, potendo derivare anche da una mera convergenza delle difese o dall'identità delle questioni affrontate nel processo.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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