Sentenza del 15/01/2025 n. 1760 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Sequestro probatorio per equivalente di bitcoin
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della convalida del sequestro probatorio eseguito aggredendo bitcoin (1,88805294 BTC) invece dell'ammontare in Euro dell'imposta ritenuta evasa (Euro 120.638,20). Il ricorrente contestava che i bitcoin non sono moneta avente corso legale, sono asset digitali volatili e pertanto non potevano essere considerati legittimamente come "profitto" del reato tributario né sottoposti a sequestro probatorio per equivalente; inoltre si lamentava insufficiente motivazione del Tribunale del riesame sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Firenze e ha rinviato per nuovo esame. La Corte ha rilevato carenza motivazionale in ordine alla finalità probatoria e al nesso di derivazione tra i bitcoin sequestrati e l'ammontare dell'imposta evasa, osservando che il Tribunale non ha adeguatamente contrastato le censure difensive circa l'illegittimità del sequestro effettuato «per equivalente» su un asset digitale non avente corso legale e soggetto a forte volatilità.
Norme richiamate
art. 4 D.Lgs. n. 74/2000
Norma sul reato di dichiarazione infedele: il profitto/oggetto materiale collegabile al reato riferito alla sfera tributaria è l'ammontare dell'imposta evasa; il sequestro probatorio deve coerentemente riferirsi a quell'ammontare o dimostrare adeguatamente il nesso con l'oggetto posto sotto sequestro.
art. 325 c.p.p.
Limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ammesso per violazione di legge e per vizi di motivazione così gravi da rendere il provvedimento inesistente sotto il profilo argomentativo.
art. 355 c.p.p.
Previsione della convalida del sequestro da parte dell'autorità inquirente: la Corte richiama che la convalida deve essere adeguatamente motivata e collegata all'oggetto del reato.
art. 324 co. 5 c.p.p.
Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio alla competente autorità in caso di annullamento; applicata dalla Corte per disporre il nuovo esame.
D.Lgs. 231/2007 (lett. qq) come modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 / Direttiva 2018/843/UE
"la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"
La definizione normativa evidenzia che le criptovalute sono asset digitali privi di status di moneta avente corso legale e soggetti a usi molteplici (pagamento, investimento, riserva di valore); la Corte la utilizza per argomentare la non assorbibilità automatica dei bitcoin nella categoria della moneta legale e per richiedere cautela nel trattarli come semplice equivalente dell'ammontare dell'imposta.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio collegato a reati tributari deve essere mirato all'oggetto materiale del profitto (es. l'ammontare dell'imposta evasa) e, se effettuato su beni diversi dalla valuta avente corso legale, richiede motivazione specifica che dimostri il nesso di derivazione tra quei beni e il profitto del reato.
- La qualificazione di criptovalute come oggetto di sequestro per equivalente non è automatica: occorre considerare la loro natura di rappresentazione digitale di valore, l'assenza di status di moneta avente corso legale e l'elevata volatilità, contabilizzando rischi di conversione e preservazione del valore.
- Il giudice che convalida o conferma un sequestro probatorio deve motivare espressamente la finalità probatoria e rispondere puntualmente alle censure difensive (in particolare sul nesso causale e sulla idoneità dell'oggetto per l'accertamento dei fatti). Carenze di motivazione possono determinare l'annullamento.
- In casi simili le autorità possono operare misure alternative o accessorie (es. conversione tempestiva e deposito del controvalore in valuta legale, o misure tecniche di custodia) ma devono giustificare procedure e modalità alla luce della tutela del valore e del diritto di difesa.
- Per la difesa, è efficace contestare la natura del bene sequestrato come non corrispondente all'ammontare del profitto, richiedere chiarimenti sulla conversione del valore al momento del sequestro e sottolineare la mancanza di motivazione sul nesso di derivazione.
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