Circolare n. 52 del 30/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262/2006, che collega l’immatricolazione o voltura di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di provenienza comunitaria al versamento dell’IVA relativa alla prima cessione interna tramite modello F24. Vengono precisati i casi di esclusione o di applicazione della procedura, in particolare per i veicoli acquistati per uso proprio, per quelli immatricolati prima della prima cessione interna, e per i beni rientranti nel regime del margine. La circolare disciplina inoltre il controllo del versamento minimo, la correzione degli errori nell’F24 e l’importo da indicare nel modello.
Adempimenti per l’immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria e chiarimenti sull’F24 IVA immatricolazione auto UE
Adempimenti per l’immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria e chiarimenti sull’F24 IVA immatricolazione auto UE
La circolare fornisce ulteriori chiarimenti operativi sull’articolo 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di immatricolazione e voltura di veicoli di provenienza comunitaria. L’intervento si inserisce nel sistema di contrasto alle frodi IVA nel settore auto e precisa, per diversi casi concreti, quando occorra il versamento tramite modello "F24 IVA immatricolazione auto UE" e quando invece tale adempimento non sia dovuto.
Quadro normativo e finalità della disciplina
La disciplina richiamata riguarda autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura, la richiesta deve essere corredata da copia del modello F24 contenente, per ciascun mezzo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna.
La misura, introdotta dal D.L. n. 262/2006 e resa operativa dal 3 dicembre 2007 tramite i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007, è finalizzata a contrastare le frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto provenienti da altri Stati membri e rivenduti in Italia. La circolare si pone come integrazione di precedenti documenti di prassi, richiamando in particolare la risoluzione n. 172/E del 24 aprile 2008 e le circolari n. 14/E del 26 febbraio 2008 e n. 64/E del 30 novembre 2007.
Acquisti per uso proprio e soggetti non rivenditori abituali
La circolare chiarisce che la procedura non si applica ai soggetti passivi IVA residenti in Italia che acquistano il veicolo per uso proprio, cioè come bene strumentale all’esercizio della propria attività, e non per la rivendita. La ratio della norma, infatti, è quella di colpire gli operatori commerciali del settore auto in relazione alla prima cessione interna successiva all’acquisto intracomunitario.
Resta comunque fermo, per l’acquirente nazionale, l’obbligo di assolvere l’IVA sull’acquisto in Italia secondo il principio di tassazione nello Stato di destinazione, mediante integrazione della fattura o di altro documento emesso dal cedente comunitario e annotazione nei registri delle cessioni e degli acquisti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. Il soggetto diventa così debitore dell’imposta, con possibilità di detrazione nei limiti degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.
Ai fini dell’immatricolazione, il soggetto deve inoltre effettuare la comunicazione telematica prevista dal comma 378 della legge n. 311/2004, trasmettendo entro 15 giorni dall’acquisto e comunque prima dell’immatricolazione il numero identificativo intracomunitario e il numero di telaio. Per i passaggi interni precedenti l’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. La mancata comunicazione impedisce l’immatricolazione.
La circolare precisa che anche i soggetti non tenuti al versamento tramite F24 devono rendere tale comunicazione. A tal fine, prima di richiedere l’immatricolazione, l’operatore deve esibire o trasmettere all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate la fattura integrata e numerata, nonché una dichiarazione che attesti l’attività svolta e la volontà di utilizzare il mezzo nell’esercizio dell’attività e non per la rivendita. Verificati i dati, l’Ufficio comunica gli estremi identificativi del veicolo al CED del Dipartimento dei trasporti terrestri, consentendo l’immatricolazione in deroga alle ordinarie regole che subordinano l’operazione alla prova del pagamento dell’imposta.
Veicoli destinati alla rivendita e immatricolazione anticipata
Per gli operatori del settore auto che acquistano veicoli destinati alla vendita e li immatricolano a proprio nome prima della cessione al cliente finale, la procedura di cui all’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262/2006 resta applicabile. In tali casi il soggetto, pur assumendo formalmente la veste di primo cessionario nazionale, deve versare l’IVA dovuta tramite il modello "F24 IVA immatricolazione auto UE" prima dell’immatricolazione.
L’imposta va calcolata sul prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, ossia sul prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni della stessa specie e similari in condizioni di libera concorrenza e allo stesso stadio di commercializzazione. Il versamento deve essere annotato separatamente nelle scritture contabili come versamento anticipato ai fini dell’immatricolazione. Quando il veicolo sarà successivamente ceduto a terzi, nella liquidazione periodica occorrerà tenere conto dell’imposta già versata autonomamente.
Regime Iva del margine
La circolare ribadisce che gli acquisti di beni assoggettati al regime IVA del margine nello Stato membro di provenienza non sono considerati acquisti intracomunitari, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.L. n. 41/1995. Di conseguenza, per tali veicoli non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 1, commi 9, 10 e 11, del D.L. n. 262/2006.
Per evitare abusi nell’utilizzo del regime speciale, l’operatore nazionale che acquista questi veicoli deve presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate idonea documentazione che dimostri la legittima applicazione del regime del margine. La circolare precisa, in integrazione alla prassi precedente, che alla carta di circolazione estera esibita o trasmessa deve essere allegata la traduzione integrale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero. Dopo i necessari riscontri, l’Ufficio comunica i dati del veicolo al CED del Dipartimento dei trasporti terrestri, consentendo l’immatricolazione senza il versamento tramite F24.
Controllo automatico del versamento
Il sistema centrale che gestisce i pagamenti effettuati con il modello "F24 IVA immatricolazione auto UE" verifica automaticamente l’importo del versamento. Il versamento è considerato congruo se almeno pari al 20 per cento dell’imponibile della fattura, importo corrispondente all’IVA dovuta, così come risulta dai dati acquisiti e trasmessi dal CED.
Se il pagamento è inferiore all’importo atteso, il contribuente può essere invitato a integrare il versamento oppure a esibire la documentazione idonea a dimostrare che, nonostante la difformità, l’importo versato è comunque congruo in base a specifiche situazioni previste dalla legge.
Errori nel modello F24 e correzioni
La circolare chiarisce che gli eventuali errori commessi nella compilazione del modello F24, in particolare quelli relativi al numero di telaio, all’importo versato o all’acquisizione del numero di telaio nella dichiarazione di acquisto intracomunitario, possono essere corretti esclusivamente dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. Le richieste di correzione non vanno quindi indirizzate ai Centri di Assistenza Multicanale, ma agli uffici competenti dell’Agenzia.
Importo da indicare nel modello F24
L’importo da indicare nel modello deve riferirsi alla base imponibile della fattura relativa alla prima cessione interna, al netto dei centesimi di euro. Nei casi in cui l’immatricolazione avvenga prima della vendita, l’importo va invece commisurato al prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972.
Vigilanza sugli uffici
La circolare si chiude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.
Punti principali
Finalità della disciplina e ambito generale
La normativa nasce per contrastare le frodi nel commercio di mezzi di trasporto provenienti da altri Paesi UE e rivenduti in Italia. Per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la richiesta deve essere accompagnata dalla copia dell’F24 che riporti per ciascun veicolo il numero di telaio e l’IVA assolta in occasione della prima cessione interna.
Acquisto per uso proprio da parte di soggetto non rivenditore abituale
La procedura dell’F24 IVA immatricolazione auto UE non si applica ai soggetti passivi che acquistano il veicolo come bene strumentale e non per la rivendita. In questi casi resta fermo l’obbligo di assolvere l’IVA in Italia con integrazione della fattura e registrazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, nonché di effettuare la comunicazione telematica al Dipartimento dei trasporti terrestri prevista dal comma 378 della legge n. 311/2004.
Immatricolazione prima della prima cessione interna
Per gli operatori del settore che acquistano veicoli destinati alla rivendita e li immatricolano prima di cederli, la procedura resta applicabile. Il soggetto deve versare tramite F24 l’IVA calcolata sul prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, annotando il versamento come anticipato e tenendone conto nella successiva liquidazione periodica al momento della vendita.
Veicoli assoggettati al regime Iva del margine
Gli acquisti di beni soggetti al regime del margine nello Stato membro di provenienza non sono considerati acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.L. n. 41/1995. Pertanto, per tali veicoli non si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi 9, 10 e 11, del D.L. n. 262/2006. Ai fini dell’immatricolazione è però necessaria idonea documentazione comprovante la legittima applicazione del regime, comprensiva della traduzione integrale in italiano della carta di circolazione estera certificata conforme.
Controllo automatico del versamento minimo
Il sistema centrale considera congruo il versamento effettuato con F24 se pari almeno al 20 per cento dell’imponibile della fattura, corrispondente all’IVA dovuta. Se l’importo risulta inferiore, il contribuente può integrare il versamento oppure dimostrare, su richiesta dell’Ufficio, che l’importo versato è comunque corretto in base a specifiche previsioni di legge.
Correzione degli errori nel modello F24
Gli errori relativi al numero di telaio, all’importo versato o all’acquisizione del numero di telaio in dichiarazione di acquisto intracomunitario possono essere corretti solo dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. Le richieste non devono quindi essere indirizzate ai Centri di Assistenza Multicanale, ma direttamente agli uffici competenti.
Importo da indicare nel modello F24
L’importo da versare deve essere calcolato sulla base imponibile della fattura relativa alla prima cessione interna, al netto dei centesimi di euro, oppure sul prezzo di vendita determinato ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 nei casi di immatricolazione anticipata rispetto alla vendita.
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