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Sentenza

Sentenza n. 748/2026 - Cagliari, Sezione 1

per la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittimo provvedimento (Decreto prot. -OMISSIS- in data 8.6.2015) con il quale il Prefetto di Sassari aveva vietato al ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi natura ed in esecuzione del quale gli erano state sequestrate le armi regolarmente detenute, nonché dell'ulteriore provvedimento (Decreto prot. -OMISSIS- in data 9.6.2015) con il quale il Prefetto di Sassari aveva revocato la licenza di porto d'armi intestata al ricorrente n. -OMISSIS-, rilasciata il 30.5.2012 e rinnovata fino al 30.5.2016.

Giustizia amministrativa202300639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: domanda di risarcimento dei danni derivanti dal divieto prefettizio di detenzione di armi e dalla revoca della licenza di porto d’armi, successivamente annullati in sede giurisdizionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti per effetto dei provvedimenti prefettizi dell’8 e del 9 giugno 2015, con i quali era stato vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ed era stata revocata la licenza di porto d’armi. Ha dedotto l’illegittimità accertata dal giudice amministrativo, la colpa dell’amministrazione per carenza di istruttoria e motivazione e per mancata considerazione delle conseguenze lavorative, il nesso causale tra i provvedimenti e il successivo licenziamento quale guardia particolare giurata, nonché l’ingiustizia del danno, quantificato in retribuzioni non percepite e contributi previdenziali non versati, oltre rivalutazione e interessi. La Prefettura ha eccepito la prescrizione e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha preliminarmente ritenuto ammissibile e tempestiva l’eccezione di prescrizione, osservando che nel processo amministrativo il termine di costituzione dell’amministrazione non è perentorio e che l’eccezione può essere proposta anche successivamente. L’eccezione è stata tuttavia giudicata infondata: ai sensi dell’art. 30, commi 3 e 5, c.p.a., il termine decorreva dal passaggio in giudicato della decisione che aveva annullato i provvedimenti; il ricorso, notificato l’11 settembre 2023 dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato il 12 aprile 2023, è stato ritenuto tempestivo considerando la sospensione feriale e la scadenza domenicale. Nel merito, il giudice ha escluso il nesso causale, poiché l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato dell’11 settembre 2015 aveva sospeso gli effetti dei provvedimenti, consentendo, sia pure entro limiti funzionali, l’utilizzo dell’arma per il servizio di guardia giurata; inoltre, la Prefettura aveva adottato il 20 novembre 2015 un provvedimento attuativo che abilitava il ricorrente a detenere l’arma necessaria. Il successivo licenziamento è stato quindi ricondotto a valutazioni autonome del datore di lavoro e non quale conseguenza immediata e diretta dell’azione amministrativa. Le allegazioni sull’impossibilità di riprendere effettivamente servizio sono state ritenute generiche e non adeguatamente provate. È stato escluso anche l’elemento soggettivo: l’annullamento dell’atto non determina automaticamente la colpa dell’amministrazione; occorre una violazione non scusabile, caratterizzata da negligenza qualificata, errore macroscopico o manifesta violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento. I provvedimenti erano stati adottati nell’esercizio di un potere preventivo e ampiamente discrezionale in materia di affidabilità nell’uso delle armi, sulla base di segnalazioni e notizie di reato oggettivamente rilevanti. L’assoluzione penale non è stata ritenuta decisiva, poiché il giudizio amministrativo di affidabilità ha natura autonoma e diverso standard probatorio. Le carenze istruttorie e motivazionali rilevate nel giudizio di annullamento non sono state considerate sufficienti, da sole, a dimostrare una colpa grave o inescusabile. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

    La domanda risarcitoria è stata ritenuta tempestiva perché proposta entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva definitivamente accertato l’illegittimità dei provvedimenti, considerando la sospensione feriale e la scadenza domenicale.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dell’amministrazione richiede la prova del danno ingiusto, del nesso causale immediato e diretto e dell’elemento soggettivo della colpa; tali presupposti sono stati esclusi nel caso concreto.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria difensiva contenente l’esplicazione dell’eccezione di prescrizione è stata depositata nel rispetto dei termini processuali.

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine di costituzione delle parti intimate è stato ritenuto non perentorio, con conseguente ammissibilità della proposizione dell’eccezione di prescrizione anche oltre il termine iniziale di costituzione.

  • art. 120 CCNL di categoria

    La disposizione è stata richiamata dalla datrice di lavoro per giustificare il licenziamento conseguente alla protratta indisponibilità dei titoli autorizzativi necessari allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata.

Massime di principio

  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione: il danneggiato deve dimostrare anche il nesso causale immediato e diretto, secondo il criterio della causalità adeguata, e una colpa dell’amministrazione non meramente presunta.
  • Quando, dopo l’adozione del provvedimento amministrativo illegittimo, intervengono una misura cautelare che ne attenua o sospende gli effetti e un successivo provvedimento amministrativo conformativo, il danno derivante dalla successiva cessazione del rapporto di lavoro non è imputabile in via immediata e diretta all’atto originario se la cessazione dipende da autonome determinazioni organizzative del datore di lavoro.
  • La responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima richiede una violazione non scusabile dei canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento, caratterizzata da negligenza qualificata, omissione o errore interpretativo macroscopico e inescusabile; le carenze istruttorie o motivazionali accertate nel giudizio di annullamento non sono, da sole, sufficienti a provare la colpa.
  • Nell’esercizio dei poteri preventivi di pubblica sicurezza concernenti l’affidabilità nell’uso delle armi, la valutazione amministrativa ha natura prognostica e può fondarsi su elementi sintomatici e su un criterio di ragionevole probabilità, senza richiedere un accertamento penale definitivo.
  • L’assoluzione penale non è automaticamente decisiva per escludere la legittimità o la colpa dell’amministrazione nell’esercizio di un autonomo potere amministrativo di prevenzione, poiché il giudizio penale e quello amministrativo perseguono finalità diverse e applicano standard probatori differenti.
  • Nel processo amministrativo il termine di costituzione dell’amministrazione previsto dall’art. 46 c.p.a. non è perentorio; l’eccezione di prescrizione può pertanto essere proposta anche successivamente, purché comunque dedotta e sviluppata nel rispetto dei termini per le memorie processuali.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTermini e notificazione del ricorso
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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