Sentenza del 06/06/2017 n. 2486 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Coassicurazione - Esenzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA della delega con cui, nell'ambito di un rapporto di coassicurazione, uno dei coassicuratori assume la gestione di determinati aspetti esecutivi per conto degli altri. La questione era stabilire se tale attività costituisse una mera prestazione amministrativa imponibile oppure un'operazione assicurativa in senso stretto, esente da IVA.
La decisione
È stato affermato che la delega dei poteri di gestione rappresenta una fase fondamentale e intrinseca del rapporto coassicurativo. Di conseguenza, essa deve essere qualificata come operazione assicurativa in senso stretto e beneficia dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972. Non sono indicati nel testo gli estremi della decisione né l'esito formale del ricorso, ma il principio enunciato è favorevole all'applicazione dell'esenzione.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio
L'esenzione IVA si applica anche alla delega di gestione di aspetti esecutivi tra coassicuratori quando tale attività costituisce una fase fondamentale del rapporto coassicurativo e presenta un collegamento diretto con l'operazione assicurativa.
Massime di principio
- Nell'ambito della coassicurazione, le attività delegate a uno dei coassicuratori non sono automaticamente qualificabili come servizi amministrativi imponibili: occorre verificare se siano strutturalmente necessarie alla gestione del rapporto assicurativo.
- Quando una prestazione è parte integrante e funzionale dell'operazione assicurativa principale, può rientrare nell'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative, anche se consiste in attività esecutive o gestionali.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza e dalla funzione della prestazione, non soltanto dalla sua denominazione contrattuale o dalla modalità con cui viene remunerata.
- L'esenzione non dovrebbe estendersi indistintamente a qualsiasi servizio reso tra coassicuratori: è necessario dimostrare il nesso diretto e necessario con la gestione del rapporto assicurativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 1835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 62 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →