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Sentenza

Sentenza del 06/06/2017 n. 2486 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Coassicurazione - Esenzione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA della delega con cui, nell'ambito di un rapporto di coassicurazione, uno dei coassicuratori assume la gestione di determinati aspetti esecutivi per conto degli altri. La questione era stabilire se tale attività costituisse una mera prestazione amministrativa imponibile oppure un'operazione assicurativa in senso stretto, esente da IVA.

La decisione

È stato affermato che la delega dei poteri di gestione rappresenta una fase fondamentale e intrinseca del rapporto coassicurativo. Di conseguenza, essa deve essere qualificata come operazione assicurativa in senso stretto e beneficia dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972. Non sono indicati nel testo gli estremi della decisione né l'esito formale del ricorso, ma il principio enunciato è favorevole all'applicazione dell'esenzione.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio

    L'esenzione IVA si applica anche alla delega di gestione di aspetti esecutivi tra coassicuratori quando tale attività costituisce una fase fondamentale del rapporto coassicurativo e presenta un collegamento diretto con l'operazione assicurativa.

Massime di principio

  • Nell'ambito della coassicurazione, le attività delegate a uno dei coassicuratori non sono automaticamente qualificabili come servizi amministrativi imponibili: occorre verificare se siano strutturalmente necessarie alla gestione del rapporto assicurativo.
  • Quando una prestazione è parte integrante e funzionale dell'operazione assicurativa principale, può rientrare nell'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative, anche se consiste in attività esecutive o gestionali.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza e dalla funzione della prestazione, non soltanto dalla sua denominazione contrattuale o dalla modalità con cui viene remunerata.
  • L'esenzione non dovrebbe estendersi indistintamente a qualsiasi servizio reso tra coassicuratori: è necessario dimostrare il nesso diretto e necessario con la gestione del rapporto assicurativo.

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