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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48283/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Perrone impugna la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 21/11/2022 che aveva convertito una pena detentiva di 4 mesi in una pena pecuniaria fissata in complessivi euro 30.000, contestando (1) l'inosservanza dell'art. 53, comma 2, L. n. 689/1981 (previgente) in relazione all'art. 135 c.p. e (2) il vizio di motivazione sui criteri di ragguaglio della pena pecuniaria. Inoltre è emersa nel giudizio di legittimità la remissione di querela per i reati del capo A.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte territoriale non ha applicato il nuovo criterio di commisurazione sopravvenuto (art. 56‑quater d.lgs. 150/2022, conformmente alla sentenza Corte Cost. n.28/2022 e alla normativa di coordinamento) e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati del capo A) perché estinti per remissione di querela. Ha dichiarato irrevocabile la condanna relativa al capo B) (lesioni aggravate perseguibili d'ufficio) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (applicazione corretta del criterio di conversione/commisurazione della pena pecuniaria). Ha inoltre posto le spese del querelante a carico dell'imputato.

Norme richiamate

  • L. n. 689/1981, art. 53, comma 2 (formulazione previgente)

    Parametro previgente per la conversione della pena detentiva in pecuniaria richiamato dal ricorrente; la Corte segnala che quel parametro è stato inciso dalla giurisprudenza costituzionale e dalla successiva riforma

  • Codice Penale, art. 135

    Norma richiamata in relazione al criterio di conversione della pena detentiva in pecuniaria; contestata l'applicazione della precedente formulazione non coerente con la successiva pronuncia costituzionale e normativa

  • D.lgs. 150/2022, art. 71, comma 1, lett. d) (introduzione art. 56‑quater L. n. 689/1981)

    "Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che puo' essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133‑ter del codice penale."

    Nuovo criterio di commisurazione della pena pecuniaria: fissazione di un valore giornaliero tra 5 e 2.500 euro basato sulle condizioni economiche dell'imputato; norma applicabile retroattivamente se incide sul trattamento sanzionatorio

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale del parametro precedente (che ancorava il calcolo a un minimo giornaliero di 250 euro) e indicata la necessita' di adeguamento del criterio; ha inciso sul regime di conversione delle pene pecuniarie

  • Codice di procedura penale, art. 459, comma 1‑bis

    Richiamato in relazione al parametro di riferimento indicato dalla Corte Costituzionale; usato per collegare principi procedurali e parametro di calcolo della sanzione

  • Codice Penale, art. 133‑ter

    Norma applicabile alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, richiamata espressamente dall'art. 56‑quater quale presidio per la determinazione della pena sostitutiva

  • Norme penali contestate (artt. 81, 610, 635, 61 n.2, 582, 585 c.p.)

    Articolazione delle fattispecie contestate all'imputato: violenza privata e danneggiamento (capo A, estinti per remissione di querela) e lesioni aggravate (capo B, perseguibile d'ufficio e rimasto)

  • Remissione di querela (giurisprudenza: Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, Tamburrino, Rv. 277754‑01)

    La remissione di querela determina l'estinzione dei reati procedibili a querela; non incide sui reati perseguibili d'ufficio né sulla configurabilità di eventuali aggravanti teleologiche, secondo la giurisprudenza richiamata

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co.8 e D.L. 198/2022 art. 8 (riferimenti procedurali)

    Riferimenti normativi procedurali relativi al rito e al contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • La determinazione della pena pecuniaria sostitutiva deve seguire il criterio previsto dall'art. 56‑quater (valore giornaliero tra €5 e €2.500 basato sulle condizioni economiche dell'imputato) e, se la modifica normativa o una pronuncia costituzionale incide sul trattamento sanzionatorio, tale criterio va applicato retroattivamente dal giudice chiamato a ricalcolare la sanzione.
  • Se nel corso del giudizio interviene remissione di querela, i reati procedibili a querela si estinguono; ciò impone l'annullamento senza rinvio delle statuizioni relative a quei capi. I reati perseguibili d'ufficio restano invece efficaci e la loro sanzione va rideterminata congruamente.
  • La Corte di merito deve motivare specificamente i criteri di ragguaglio della pena pecuniaria (indicando il valore giornaliero adottato e le ragioni basate sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato); motivazioni generiche non sono sufficienti e possono comportare annullamento con rinvio.
  • La sentenza della Corte Costituzionale che incide su parametri di calcolo delle sanzioni penali richiede un adeguamento da parte dei giudici di merito, che non possono attenersi a parametri dichiarati incostituzionali o superati dalla disciplina sopravvenuta.
  • In caso di annullamento parziale per estinzione di alcuni capi e conferma di responsabilità per altri, gli atti devono essere trasmessi al giudice di merito competente per la sola rinnovazione del trattamento sanzionatorio relativo ai reati non estinti.

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