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Sentenza

Sentenza n. 575/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: - della determina di aggiudicazione, adottata con decreto n. 206 del 19 novembre 2025, comunicata a mezzo pec in data 21.11.2025, con il quale il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna ha approvato gli atti della procedura di gara e ha aggiudicato in favore della Rem S.r.l. il LOTTO 14 – Istituti di Alghero, Sassari e Oristano (CIG B7D4242B62); - ove lesiva e per quanto di interesse, della determina a contrarre n. 135 del 18.7.2025; - per quanto di interesse, delle operazioni, valutazioni e determinazioni della Commissione giudicatrice relativamente al lotto 14 e, segnatamente, dei verbali da 1 a 9 meglio specificati nel ricorso introduttivo; - della nota prot. n. 32122 del 23.10.2025 (richiesta giustificativi a Rem S.r.l.); - della nota prot. n. 2055-ID del 23.10.2025 (invio documenti al RUP per verifica anomalia); - di tutti gli atti di gara adottati dal RUP e dalla Commissione di gara presupposti e consequenziali, ivi incluso qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla SAEP S.p.A, con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento dell'appalto in questione; - di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura di gara; - dell'eventuale contratto sottoscritto; - della graduatoria provvisoria e finale Lotto 14; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti ancorché non conosciuto; per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto LOTTO 14, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., ove stipulato tra il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Sardegna e la ditta risultata aggiudicataria, e per l'accertamento del diritto/interesse della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto e al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.; con riserva di articolare apposita domanda per il risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a e con riserva di proporre motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202501270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 14 della procedura aperta per l'affidamento del servizio di vitto presso gli istituti penitenziari di Alghero, Sassari e Oristano, nonché gli atti di gara, le valutazioni della commissione e la verifica di anomalia delle offerte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, terza classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 14, deducendo l'illegittima ammissione dell'aggiudicataria e della seconda classificata. Con il primo motivo ha sostenuto che entrambe avessero utilizzato un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis, non equivalente quanto alle tutele dei lavoratori e non riferibile alle prestazioni oggetto dell'appalto, lamentando inoltre la mancata acquisizione della dichiarazione di equivalenza e l'omessa verifica da parte della stazione appaltante. Con il secondo motivo ha contestato, nei confronti dell'aggiudicataria, l'attribuzione di punteggi premiali per prodotti ittici provenienti da determinate zone FAO e per prodotti biologici, in assenza delle necessarie certificazioni. Con il terzo e il quinto motivo ha censurato la valutazione di anomalia delle offerte dell'aggiudicataria e della seconda classificata, deducendo omissioni e sottostime di costi, inattendibilità economica e mancata indicazione delle caratteristiche dei prodotti. Con il quarto motivo ha contestato la mancata esclusione della seconda classificata per grave illecito professionale, in relazione alla precedente risoluzione per grave inadempimento di un contratto di concessione, iscritta nel Casellario ANAC. In via subordinata ha chiesto l'annullamento integrale della gara o la riedizione della valutazione delle offerte, sostenendo che l'utilizzo di criteri on/off per 50 punti su 70 e l'attribuzione a tutti i concorrenti del massimo punteggio discrezionale avessero appiattito la valutazione tecnica, relegando il confronto alla sola componente prezzo. Ha inoltre formulato richiesta di verificazione o CTU.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato anzitutto le censure rivolte alla seconda classificata, rilevando che l'annotazione nella sezione B del Casellario ANAC ha natura di pubblicità-notizia e non determina alcun automatismo espulsivo. La valutazione della gravità del fatto e della sua idoneità a incidere sull'affidabilità dell'operatore compete alla stazione appaltante, nell'esercizio di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità o irragionevolezza. L'ammissione dell'impresa, in assenza di contestazioni in gara, può inoltre esprimere implicitamente il giudizio di non rilevanza della vicenda, senza necessità di una motivazione analitica, essendo particolarmente onerosa la motivazione richiesta per l'esclusione e non per l'ammissione. Quanto al CCNL, il Collegio ha accertato che entrambe le concorrenti avevano prodotto la dichiarazione di equivalenza e che la stazione appaltante aveva verificato l'equipollenza delle tutele nel verbale relativo all'esame delle giustificazioni. La censura è stata quindi ritenuta infondata in fatto e, nella parte volta a sostituire la valutazione della ricorrente a quella amministrativa, inammissibile. La valutazione di equivalenza, come quella di anomalia, è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o istruttoria incongrua. Essa deve essere globale e sintetica, senza una verifica atomistica delle singole voci. Anche le censure sull'inattendibilità delle offerte sono state respinte, poiché il RUP aveva esaminato le giustificazioni e ritenuto sostenibili le offerte, valorizzando le economie di scala, i costi della manodopera e la logistica; non sono emersi errori macroscopici, travisamenti o valutazioni abnormi. La doglianza sui punteggi premiali è stata respinta perché la ricorrente aveva confuso i criteri di valutazione dell'offerta con i requisiti di partecipazione dell'operatore economico: la certificazione richiesta riguardava la qualità del prodotto offerto e costituiva elemento premiale, non requisito di qualificazione dell'impresa. Infine, il TAR ha escluso l'appiattimento della valutazione tecnica, ritenendo che i giudizi della commissione, pur formulati con espressioni analoghe, fossero articolati in relazione ai criteri e sub-criteri della lex specialis e non stereotipati; l'identità dei punteggi non è di per sé illegittima quando gli operatori siano altamente specializzati e il servizio sia standardizzato. È stata respinta anche la richiesta di verificazione o CTU. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    La dichiarazione dell'operatore economico sull'applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante e la verifica dell'equivalenza delle tutele costituiscono adempimenti rilevanti; nel caso concreto risultavano rispettati.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle tutele lavoristiche e ai criteri ambientali minimi, senza che il TAR ne ravvisasse la violazione.

  • art. 70, comma 4, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alle cause di esclusione e alla contestata inaffidabilità delle offerte; il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti espulsivi.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Disciplina i limiti e i presupposti della valutazione del grave illecito professionale; la qualificazione della precedente vicenda compete alla stazione appaltante secondo una valutazione discrezionale.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai requisiti dell'operatore e alla distinzione tra requisiti di partecipazione e caratteristiche premiali dell'offerta.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti e alle caratteristiche dell'offerta, senza accertamento di violazioni nel caso concreto.

  • art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla verifica delle offerte e alla procedura di gara; il TAR ha ritenuto legittime le valutazioni svolte.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il TAR ha escluso che la valutazione tecnica fosse illegittimamente appiattita.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e deve riguardare l'affidabilità complessiva dell'offerta; il sindacato giudiziale è estrinseco e limitato ai vizi macroscopici.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

    Il principio della fiducia valorizza l'autonomia decisionale della stazione appaltante nelle valutazioni sull'affidabilità dell'operatore e sull'esecuzione delle prestazioni.

  • art. 4 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato e il principio della fiducia operano come criteri interpretativi delle disposizioni del Codice dei contratti.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, domande rimaste prive di accoglimento a seguito del rigetto dell'impugnazione.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per il subentro nel contratto, non riconosciuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Richiamato per la riserva di successiva domanda risarcitoria, non esaminata per il rigetto della domanda principale.

Massime di principio

  • L'annotazione di una vicenda nella sezione B del Casellario ANAC ha funzione di pubblicità-notizia e non determina automaticamente l'esclusione dell'operatore economico; spetta alla stazione appaltante valutare in concreto la gravità del fatto e la sua incidenza sull'affidabilità professionale.
  • La valutazione della stazione appaltante sulla rilevanza di una precedente risoluzione contrattuale quale grave illecito professionale è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità, irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria.
  • Quando la stazione appaltante ritiene non rilevante una precedente vicenda professionale e ammette l'operatore alla gara, non è necessariamente tenuta a fornire una motivazione analitica sull'ammissione; l'onere motivazionale particolarmente intenso riguarda invece il provvedimento di esclusione fondato sulla perdita di affidabilità.
  • La verifica dell'equivalenza delle tutele offerte da un CCNL diverso da quello indicato dalla lex specialis e la verifica di anomalia dell'offerta costituiscono valutazioni tecnico-discrezionali, da compiere in modo globale e sintetico e non mediante un esame atomistico delle singole voci; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante in assenza di vizi macroscopici.
  • La certificazione richiesta dalla lex specialis come elemento per ottenere un punteggio premiale può riguardare la qualità del prodotto offerto e non il possesso di un requisito di qualificazione dell'operatore economico; non è quindi corretto sovrapporre i criteri di valutazione dell'offerta ai requisiti di partecipazione.
  • L'attribuzione di giudizi o punteggi uguali a più concorrenti non rende di per sé illegittima la valutazione tecnica, quando i giudizi siano riferiti ai criteri e sub-criteri della lex specialis e la coincidenza sia compatibile con l'elevata specializzazione degli operatori e con la standardizzazione del servizio.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieGrave illecito professionaleCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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