Direttiva 2021/647
Direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2021/647 aggiorna l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo una nuova esenzione per l’uso di specifici composti di piombo e di cromo esavalente negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale). L’esenzione è giustificata dall’assenza di alternative tecnicamente e scientificamente praticabili e viene concessa per 5 anni, fino al 20 aprile 2026. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 ottobre 2021 e applicarla dal 1° novembre 2021.
Adegua al progresso scientifico e tecnico l’allegato III della direttiva 2011/65/UE, introducendo un’esenzione per specifici composti di piombo e cromo esavalente impiegati negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale).
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 11 della direttiva 2011/65/UE, limitatamente all’esenzione relativa agli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale). L’esenzione riguarda l’uso di determinati composti di piombo e del cromato di bario nelle applicazioni descritte nell’allegato III, nuovo punto 45. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento nazionale entro il termine fissato; non disciplina direttamente gli operatori economici oltre l’effetto derivato dall’adeguamento dell’allegato di esenzione.
Direttiva delegata (UE) 2021/647: esenzione RoHS per specifici composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi civili
La direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione modifica la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, adeguando l’allegato III al progresso scientifico e tecnico. L’intervento introduce una nuova esenzione per alcune sostanze impiegate in componenti essenziali degli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale), sulla base dell’assenza di alternative tecnicamente praticabili e della compatibilità con il quadro REACH.
Finalità e presupposti della modifica
La Commissione richiama il principio generale della direttiva 2011/65/UE: le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non devono contenere le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le esenzioni dell’allegato III. Nel caso di specie, la domanda di esenzione presentata il 19 gennaio 2018 ha portato a una valutazione comprensiva di consultazioni con i portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
Ragioni tecniche dell’esenzione
Secondo i considerando, alcuni composti di piombo e di cromo esavalente sono contenuti in parti essenziali degli iniziatori elettrici ed elettronici, tra cui testine elettriche, cariche esplosive primarie e cariche ritardanti pirotecniche. La Commissione rileva che non esistono, allo stato, alternative sul mercato che soddisfino tutti i requisiti essenziali per garantire il funzionamento sicuro degli iniziatori elettrici ed elettronici. Per questo motivo, la sostituzione o l’eliminazione di tali sostanze è ritenuta impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico in alcuni componenti.
Ambito dell’esenzione inserita nell’allegato III
L’allegato della direttiva aggiunge all’allegato III della direttiva 2011/65/UE il punto 45. L’esenzione riguarda:
- l’azoturo di piombo;
- lo stifnato di piombo;
- il dipicramato di piombo;
- il minio arancione (tetrossido di piombo);
- il biossido di piombo presenti negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale);
- il cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli iniziatori elettrici ed elettronici degli esplosivi per uso civile (professionale).
L’esenzione si applica alla categoria 11 delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’allegato I della direttiva 2011/65/UE.
Durata e scadenza
La direttiva stabilisce che l’esenzione è concessa per 5 anni a decorrere dal 20 aprile 2021, in linea con l’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Ne deriva che la scadenza è fissata al 20 aprile 2026. La Commissione osserva che, alla luce delle iniziative in corso per individuare una sostituzione affidabile, la durata non dovrebbe incidere negativamente sull’innovazione.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 1° novembre 2021;
- inserire un riferimento alla direttiva nei testi nazionali oppure accompagnarli con tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Si tratta di una tipica direttiva di armonizzazione tecnica: vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando loro la scelta di forma e mezzi per il recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rapporti con altre fonti del diritto UE
La direttiva richiama la direttiva 2011/65/UE come base normativa principale e il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) come quadro coerente di tutela della salute e dell’ambiente. La Commissione sottolinea che l’esenzione non indebolisce la protezione offerta da REACH.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva delegata, con l’inserimento del nuovo punto 45 relativo all’esenzione.
Contenuto dell’esenzione tecnica
Il nuovo punto 45 esenta l’uso di azoturo di piombo, stifnato di piombo, dipicramato di piombo, minio arancione (tetrossido di piombo), biossido di piombo negli iniziatori elettrici ed elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) e del cromato di bario nelle cariche a lungo ritardo degli iniziatori elettrici ed elettronici degli esplosivi per uso civile (professionale). L’esenzione si applica alla categoria 11.
Durata dell’esenzione
L’esenzione decorre dal 20 aprile 2021 e scade il 20 aprile 2026, per una durata complessiva di 5 anni, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° novembre 2021. È richiesto un riferimento alla direttiva negli atti nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure di recepimento e trasmettere il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 21 dic 2020Direttiva 2021/1226
- direttiva · 16 dic 2020Direttiva 2020/2184
- direttiva · 16 feb 2021Direttiva 2021/338
- direttiva · 11 dic 2020Direttiva 2020/2088
- direttiva · 11 dic 2020Direttiva 2020/2089
- direttiva · 7 dic 2020Direttiva 2020/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →