Direttiva 2021/338
Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce un pacchetto mirato di modifiche alla MiFID II e ad atti prudenziali collegati per ridurre gli oneri amministrativi e sostenere la ripresa economica post-COVID-19. Interviene soprattutto su informazioni precontrattuali e periodiche, governance del prodotto, ricerca finanziaria, classificazione dei clienti e limiti di posizione sui derivati su merci. Prevede inoltre ritocchi tecnici alla disciplina delle imprese di investimento nel quadro prudenziale, con termini di recepimento e applicazione differenziati.
Modifica la direttiva MiFID II e le direttive prudenziali correlate per alleggerire oneri informativi e regolatori, ricalibrare la governance del prodotto e i limiti di posizione, e favorire la ripresa dei mercati dei capitali dopo la crisi COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica principalmente alle imprese di investimento, ai clienti al dettaglio, ai clienti professionali e alle controparti qualificate, nonché alle sedi di negoziazione, ai gestori del mercato, agli internalizzatori sistematici, agli emittenti di strumenti finanziari e agli operatori sui mercati dei derivati su merci e quote di emissioni. Incide inoltre, in via coordinata, sugli istituti di credito e sulle imprese di investimento ai fini delle modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878. Rileva per le attività svolte nell’Unione e, per alcuni profili, anche per i contratti OTC economicamente equivalenti e per gli scambi di quote di emissioni nei paesi terzi. Sono previste esclusioni e regimi speciali per controparti qualificate, per clienti professionali che non esercitino opt-in, per obbligazioni con sola clausola make-whole, per taluni derivati su merci agricoli e per i derivati cartolarizzati.
Direttiva (UE) 2021/338: ripresa dei mercati dei capitali e alleggerimento selettivo degli oneri MiFID II
La direttiva interviene in modo mirato sulla disciplina dei mercati finanziari dell’Unione per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. L’idea di fondo è ridurre oneri burocratici non essenziali, mantenendo elevato il livello di tutela degli investitori e rinviando al riesame generale della MiFID II le scelte più strutturali.
Obiettivi e contesto
La direttiva si colloca nel cosiddetto "Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali". Dai considerando emerge che il legislatore UE ha ritenuto necessario un intervento rapido e limitato per favorire liquidità, accesso ai finanziamenti, emissione di obbligazioni e funzionalità dei mercati, evitando però di aumentare gli oneri amministrativi per il settore.
Ambito soggettivo e materiale
La riforma riguarda in via principale la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e, in coordinamento, le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878. I destinatari operativi sono soprattutto:
- imprese di investimento;
- clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate;
- sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici e altri soggetti del mercato;
- operatori su derivati su merci e quote di emissioni;
- enti creditizi e, per alcune misure, succursali di imprese di paesi terzi.
Talune misure si applicano anche a strumenti e posizioni OTC economicamente equivalenti, nonché a derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione. Restano rilevanti esclusioni e regimi differenziati per controparti qualificate, per alcune categorie di clienti professionali, per le obbligazioni con sola clausola make-whole e per specifici strumenti derivati.
Esenzioni da governance del prodotto
La direttiva modifica l’articolo 16 della MiFID II introducendo una esenzione dai requisiti di governance del prodotto per due ipotesi:
- servizi di investimento relativi a obbligazioni che non incorporano derivati diversi da una clausola make-whole;
- strumenti finanziari commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.
Sul piano sostanziale, il considerando spiega che le obbligazioni con clausola make-whole sono considerate prodotti semplici e sicuri, poiché in caso di rimborso anticipato proteggono l’investitore dal danno economico assicurando il pagamento del valore attuale netto delle cedole residue e del valore nominale.
Informativa su costi, oneri e formato elettronico
L’articolo 24 viene modificato per ridurre gli obblighi informativi in relazione a clienti professionali e controparti qualificate. In particolare, gli obblighi su costi e oneri non si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, salvo per consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio.
Per le vendite concluse a distanza, se il mezzo di comunicazione impedisce la previa trasmissione delle informazioni sui costi e sugli oneri, l’impresa può comunicarle subito dopo la conclusione dell’operazione, in formato elettronico o su carta, purché:
- il cliente abbia accettato di riceverle senza indebito ritardo dopo l’operazione;
- l’impresa abbia offerto la possibilità di rinviare la conclusione fino alla ricezione delle informazioni;
- al cliente sia stata offerta anche la possibilità di ricevere le informazioni per telefono prima dell’operazione.
Più in generale, le informazioni richieste dalla MiFID II devono essere fornite in formato elettronico, salvo che il cliente o potenziale cliente al dettaglio abbia chiesto la carta; in tal caso la carta è gratuita. Gli intermediari devono informare i clienti al dettaglio della possibilità di ricevere informazioni su carta. Per i clienti al dettaglio già in rapporto che oggi ricevono informazioni cartacee, il passaggio all’elettronico richiede un preavviso di almeno otto settimane; il cliente può chiedere di continuare a ricevere la carta, altrimenti il passaggio avviene automaticamente.
Ricerca finanziaria e pagamenti congiunti
La direttiva introduce una disciplina favorevole al pagamento congiunto di ricerca ed esecuzione per sostenere la research su emittenti di piccola e media capitalizzazione. Gli Stati membri devono considerare adempiuti gli obblighi della MiFID II quando:
- prima della fornitura dei servizi, impresa e prestatore di ricerca hanno concluso un accordo che identifica la quota imputabile alla ricerca nei pagamenti congiunti;
- l’impresa informa i clienti dei pagamenti congiunti effettuati al terzo prestatore di ricerca;
- la ricerca riguarda emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato 1 miliardo di EUR nei 36 mesi precedenti, calcolata sulle quotazioni di fine anno, oppure sul capitale proprio per gli emittenti non quotati.
Ai fini normativi, la direttiva definisce anche il contenuto della nozione di "ricerca", includendo analisi, materiali e servizi che formulano raccomandazioni o contengono analisi originali utili alle decisioni di investimento.
Cambiamenti di strumenti finanziari: analisi costi-benefici
Quando la consulenza o la gestione di portafoglio comporta un cambiamento di strumenti finanziari, l’impresa di investimento deve:
- ottenere le informazioni necessarie sull’investimento del cliente;
- analizzare costi e benefici del cambiamento;
- in sede di consulenza, comunicare se i benefici del cambiamento sono superiori o inferiori ai costi.
Si tratta di una precisazione importante per il giudizio di appropriatezza economica del consiglio di investimento.
Relazioni periodiche e riesame della Commissione
L’obbligo di comunicazione periodica al pubblico dell’articolo 27, paragrafo 3, non si applica fino al 28 febbraio 2023. In parallelo, la Commissione deve riesaminare l’adeguatezza degli obblighi di comunicazione e di informazione periodica e presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2022.
Trattamento dei clienti professionali e delle controparti qualificate
Per i clienti professionali, la direttiva amplia il ricorso all’opt-in. Gli obblighi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 25, paragrafo 6, non si applicano salvo che il cliente comunichi, in formato elettronico o su carta, la volontà di beneficiarne. Gli Stati membri devono imporre alle imprese di investimento di conservare un registro di tali comunicazioni.
Per le controparti qualificate, le imprese autorizzate a eseguire ordini, negoziare per conto proprio o ricevere e trasmettere ordini possono concludere operazioni senza dover rispettare una serie di obblighi MiFID II, con esclusione espressa dell’articolo 24, paragrafo 5 bis.
Limiti di posizione sui derivati su merci
La riforma dell’articolo 57 è uno degli interventi più tecnici e rilevanti. I limiti di posizione si applicano ai derivati su merci agricoli e ai derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi di negoziazione, nonché agli EEOTC. Un derivato è considerato critico o significativo quando la somma delle posizioni nette dei detentori finali raggiunge almeno 300 000 lotti in media su un anno.
I limiti devono servire a:
- prevenire abusi di mercato;
- favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e del regolamento;
- evitare posizioni che producano distorsioni di mercato;
- garantire la convergenza tra prezzi dei derivati nel mese di consegna e prezzi a pronti, fermo il mercato sottostante.
Sono previste esclusioni per:
- posizioni di copertura di entità non finanziarie, quando oggettivamente misurabili rispetto ai rischi dell’attività commerciale;
- posizioni di copertura di entità finanziarie appartenenti a gruppi prevalentemente commerciali, alle stesse condizioni;
- posizioni derivanti da obblighi di liquidità verso una sede di negoziazione;
- altri valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), riferiti a una merce o a un sottostante dell’allegato I, sezione C, punto 10.
L’ESMA deve elaborare:
- un elenco dei derivati critici o significativi;
- progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia di calcolo dei limiti nei mesi di scadenza e negli altri mesi;
- progetti di norme tecniche sulla procedura per le esenzioni di copertura e per le esenzioni connesse all’obbligo di fornire liquidità.
Le scadenze per la trasmissione dei progetti alla Commissione sono fissate al 28 novembre 2021. La Commissione è delegata ad adottare le RTS secondo gli articoli 10-14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Derivati agricoli, posizioni multi-giurisdizionali e controlli di gestione delle posizioni
Se derivati su merci agricoli o derivati critici/significativi con lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche sono negoziati in più giurisdizioni, l’autorità competente della sede con il maggiore volume negoziato diventa autorità competente centrale e fissa un limite unico applicabile a tutte le negoziazioni. Sono previsti consultazione tra autorità, obblighi di cooperazione e risoluzione delle controversie da parte dell’ESMA.
Inoltre, le sedi di negoziazione devono disporre di controlli di gestione delle posizioni che consentano di:
- monitorare le posizioni aperte;
- ottenere informazioni complete su entità, finalità, titolari effettivi, posizioni collegate e attività correlate;
- imporre la riduzione o la chiusura della posizione, anche unilateralmente se necessario;
- richiedere la reimmissione temporanea di liquidità per attenuare gli effetti di una posizione elevata o dominante.
L’ESMA deve precisare, mediante norme tecniche, il contenuto di tali controlli.
Derivati cartolarizzati e segnalazione delle posizioni
La direttiva esclude i derivati cartolarizzati dal regime dei limiti di posizione e dai requisiti di segnalazione. Il legislatore sottolinea che questi strumenti hanno caratteristiche diverse dai derivati su merci: sono valori mobiliari, hanno emissioni multiple registrate presso un depositario centrale e la loro dimensione è definita ex ante, rendendo non adeguato il meccanismo dei limiti di posizione.
La segnalazione della posizione è inoltre esclusa per gli altri valori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), riferiti a una merce o a un sottostante dell’allegato I, sezione C, punto 10.
Whistleblowing
L’articolo 73 viene rafforzato imponendo a imprese di investimento, gestori del mercato, APA, ARM, enti creditizi in relazione ai servizi e alle attività di investimento, nonché a succursali di imprese di paesi terzi, di predisporre procedure adeguate che consentano ai dipendenti di segnalare violazioni potenziali o effettive tramite un canale specifico, indipendente e autonomo.
Modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878
La direttiva coordina il trattamento prudenziale delle imprese di investimento. L’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/878 viene modificato per distinguere tra misure applicabili agli istituti di credito e misure applicabili alle imprese di investimento. Per queste ultime, gli Stati membri devono adottare, pubblicare e applicare le misure necessarie entro il 26 giugno 2021, salvo eccezioni specifiche richiamate nel testo.
Inoltre, l’articolo 94 della direttiva 2013/36/UE viene modificato quanto ai criteri tecnici per individuare il personale rilevante ai fini della remunerazione, con continuità del potere normativo tecnico fino al 26 giugno 2021 per le imprese di investimento.
Riesame dell’esenzione per le quote di emissioni
Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione deve riesaminare l’impatto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), con riguardo alle quote di emissioni e ai relativi derivati, valutando anche gli scambi nell’Unione e nei paesi terzi, la tutela degli investitori, l’integrità e la trasparenza del mercato e l’opportunità di misure specifiche per la negoziazione nei paesi terzi. Se necessario, la Commissione dovrà accompagnare il riesame con una proposta legislativa.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Il termine generale di recepimento è il 28 novembre 2021, con applicazione delle disposizioni nazionali dal 28 febbraio 2022. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e le disposizioni principali di diritto interno adottate.
Sono però previste deroghe temporali importanti:
- le modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 si applicano dal 28 dicembre 2020;
- per alcune disposizioni collegate alla direttiva 2013/36/UE valgono date specifiche diverse, come il 28 giugno 2021 e il 1° gennaio 2022, richiamate nel testo modificativo della direttiva (UE) 2019/878;
- la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Valutazione complessiva per l’operatore
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per tre profili: semplificazione degli obblighi MiFID II verso clienti professionali e controparti qualificate; nuovo assetto dei limiti di posizione e delle esenzioni sui derivati su merci; coordinamento con la disciplina prudenziale delle imprese di investimento. Sul piano operativo, risultano centrali gli adempimenti su informative, opt-in dei clienti professionali, documentazione delle esenzioni, governance di prodotto, reporting, e adeguamento delle procedure interne di whistleblowing e market conduct.
Disposizioni principali
Finalità e logica del pacchetto di ripresa
La direttiva è concepita come intervento mirato e limitato per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19, riducendo oneri burocratici non necessari senza rinviare al recepimento ordinario le questioni più complesse. Il legislatore privilegia misure calibrate che migliorino il funzionamento dei mercati dei capitali e riducano i costi di conformità.
Esenzioni da governance del prodotto e obblighi informativi
Vengono introdotte esenzioni dalla governance del prodotto per obbligazioni prive di derivati incorporati diversi dalla clausola make-whole e per strumenti commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. Per clienti professionali e controparti qualificate sono ridotti gli obblighi di informazione su costi e oneri, con eccezione per consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio. È inoltre previsto che, in determinati casi di vendita a distanza, le informazioni su costi e oneri possano essere fornite dopo la conclusione dell’operazione, e che l’informativa sia normalmente resa in formato elettronico, salvo richiesta del cliente al dettaglio di riceverla su carta.
Ricerca finanziaria e pagamento congiunto execution/research
Gli Stati membri devono consentire il pagamento congiunto dei servizi di ricerca e di esecuzione in favore delle imprese di investimento che prestano gestione di portafoglio o altri servizi di investimento/accessori, a condizione che esista un accordo che attribuisca la quota della ricerca e che il cliente sia informato dei pagamenti congiunti. La misura si applica alla ricerca su emittenti con capitalizzazione non superiore a 1 miliardo di EUR, calcolata secondo le quotazioni di fine anno per i 36 mesi precedenti, o in base al capitale proprio per gli emittenti non quotati.
Consulenza/gestione di portafoglio e cambiamento di strumenti finanziari
Quando la consulenza o la gestione di portafoglio comporta un cambiamento di strumenti finanziari, l’impresa deve ottenere le informazioni necessarie sul cliente, valutare costi e benefici del cambio e, in caso di consulenza, comunicare se i benefici del cambiamento sono superiori o inferiori ai relativi costi.
Relazioni periodiche al pubblico e riesame della Commissione
L’obbligo di comunicazione periodica al pubblico previsto dall’articolo 27, paragrafo 3, è sospeso fino al 28 febbraio 2023. La Commissione deve riesaminare l’adeguatezza degli obblighi di comunicazione e di informazione periodica e presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2022.
Servizi resi a clienti professionali e controparti qualificate
Per i clienti professionali, diversi dai servizi di consulenza e gestione di portafoglio, alcuni obblighi informativi e di adeguatezza non si applicano salvo opt-in del cliente. Per le controparti qualificate, le imprese di investimento possono concludere operazioni senza essere soggette a varie disposizioni informative e di protezione, salvo il mantenimento dell’articolo 24, paragrafo 5 bis. Gli Stati membri devono inoltre imporre alle imprese di conservare un registro delle comunicazioni di opt-in dei clienti professionali.
Derivati su merci, limiti di posizione ed esenzioni
Il regime dei limiti di posizione è riformato: si applica ai derivati su merci agricoli e ai derivati critici o significativi, individuati sulla base di una posizione aperta media di almeno 300 000 lotti in un anno. Sono introdotte o chiarite esenzioni per posizioni di copertura, per posizioni legate all’obbligo di fornire liquidità e per taluni strumenti cartolarizzati, mentre i mercati di merci nascenti e i derivati cartolarizzati escono dal regime dei limiti e dalla segnalazione correlata. L’ESMA elabora metodologie, elenchi e progetti di norme tecniche, con scadenze fissate al 28 novembre 2021 e poteri delegati alla Commissione.
Whistleblowing
Gli Stati membri devono garantire che imprese di investimento, gestori del mercato, APA, ARM, enti creditizi per i servizi e le attività di investimento e succursali di imprese di paesi terzi dispongano di procedure adeguate per la segnalazione interna, tramite canale specifico, indipendente e autonomo, delle violazioni potenziali o effettive.
Modifiche prudenziali e calendario di recepimento
Le modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 sono coordinate con il nuovo quadro per le imprese di investimento e, per evitare vuoti normativi, si applicano retroattivamente dal 28 dicembre 2020. Per le imprese di investimento, le misure di recepimento devono essere adottate e applicate entro il 26 giugno 2021; per il resto della direttiva il termine generale di recepimento è il 28 novembre 2021, con applicazione dal 28 febbraio 2022.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 5 mar 2021Direttiva 2021/1047
- direttiva · 8 mar 2021Direttiva 2021/884
- direttiva · 8 mar 2021Direttiva 2021/415
- direttiva · 12 mar 2021Direttiva 2021/802
- direttiva · 15 gen 2021Direttiva 2021/647
- direttiva · 22 mar 2021Direttiva 2021/514
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →