Ordinanza n. 2904/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 11/9/2019 n. 4479.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4479/2019 quanto al pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge, degli interessi legali e delle spese di notificazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero della Giustizia non aveva integralmente eseguito la sentenza del TAR Campania n. 4479 dell'11 settembre 2019, omettendo il pagamento delle spese di lite liquidate, dei relativi accessori di legge, degli interessi legali e delle spese di notificazione. Il TAR ha rilevato che, nella sentenza della cui esecuzione si discute, era stato nominato un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., in sostituzione dell'amministrazione per l'ipotesi di mancata ottemperanza. Ha quindi considerato che le questioni relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione successivamente insorte devono essere proposte al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo contro l'attività o l'omissione del commissario, ai sensi dell'art. 114, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione imputabile al commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, riservando ogni valutazione sui profili processuali, sul merito e sulle spese. Ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta escluda la possibilità di imputare direttamente all'amministrazione la successiva omissione esecutiva e che il ricorso possa essere conservato mediante la sua qualificazione come reclamo contro l'omessa esecuzione del commissario. Ha inoltre applicato l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, della l. n. 207/2024, ritenendo che la sospensione automatica prevista per i giudizi di ottemperanza riguardi anche le fasi incidentali relative a questioni di omessa, incompleta o non corretta esecuzione. Il giudizio è stato pertanto sospeso sino alla scadenza del biennio decorrente dal termine previsto dalla disposizione, con onere di eventuale riassunzione a carico della parte più diligente. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa di pagamento né sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'ottemperanza può essere attivata quando l'amministrazione non dà attuazione alla sentenza, per silenzio o per comportamento sostanzialmente elusivo, ma la condotta censurabile deve essere imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione.
art. 21 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Gli atti del commissario ad acta possono essere contestati dalle parti del giudizio mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza entro sessanta giorni; i terzi estranei al giudicato li impugnano con il rito ordinario.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Le questioni relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione da parte del commissario sono trattate come fase interna del medesimo giudizio di ottemperanza.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Consente la sospensione del giudizio nei casi previsti da disposizioni normative, qui in combinato disposto con l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
Introduce una sospensione automatica, per il periodo previsto dalla legge, dei giudizi di ottemperanza in corso, comprendendo anche le fasi incidentali relative alla mancata o inesatta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito di una sentenza da eseguire, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive omissioni o inesattezze nell'esecuzione devono essere imputate al commissario e contestate mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, anziché attraverso una nuova azione fondata sull'inadempimento dell'amministrazione.
- Il ricorso erroneamente qualificato come nuovo giudizio di ottemperanza può essere interpretato come reclamo contro l'attività o l'omissione del commissario ad acta in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, quando dal suo contenuto emerga la contestazione della mancata esecuzione del giudicato.
- La sospensione automatica prevista dalla disciplina speciale per i giudizi di ottemperanza si estende anche alle fasi incidentali dello stesso giudizio concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione della decisione.
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