Cassazione Penale, Sentenza n. 30258/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza diretta al riconoscimento della continuazione tra i delitti accertati in cinque sentenze di condanna; la Difesa sosteneva che lo stato di tossicodipendenza del condannato costituisse elemento unificante del "medesimo disegno criminoso".
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la distanza temporale tra i fatti (commessi rispettivamente il 04/10/2019; 30/09/2020; 15/10/2016; 19/03/2019 e 20-22/01/2021) e l'assenza di altri indici significativi rendono improbabile una preventiva e unitaria programmazione dei reati. Lo stato di tossicodipendenza è stato ritenuto non sufficiente, da solo, a provare la continuità del disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuità richiede un "medesimo disegno criminoso" concepito in forma preventiva e unitaria; non è soddisfatta dall'abitualità o dall'appartenenza a una condizione personale come la tossicodipendenza se mancano altri indici.
art. 671 cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione, alla luce della modifica operata dalla L. n. 49/2006, deve valutare lo stato di tossicodipendenza come elemento rilevante solo se integrato da altri indicatori (distanza cronologica, modalità della condotta, sistematicità, tipologia dei reati, ecc.) per accertare una preventiva programmazione unitaria.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle doglianze del ricorrente su presunta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiesta di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, per tutela della privacy.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014)
La giurisprudenza richiede indicatori esterni (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità, programmazione preventiva) per fondare il riconoscimento della continuazione; lo stato di tossicodipendenza può concorrere ma non sostituire la preventiva unità di ideazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare una preventiva e unitaria programmazione dei reati, presente nella mente del reo già al momento del primo fatto.
- Lo stato di tossicodipendenza, da solo, non basta a provare la continuità: deve essere accompagnato da altri indici (breve lasso temporale, stessa tipologia di reati, analogia del modus operandi, contesto unitario, partecipazione costante di soggetti).
- La distanza cronologica significativa tra episodi è un elemento rilevante che può indicare programmazioni separate e dunque ostare al riconoscimento della continuazione, salvo altri elementi probatori contrari.
- In sede di esecuzione valgono gli stessi criteri sostanziali applicati nel giudizio di cognizione: il giudice deve compiere una valutazione fattuale degli indicatori e la Corte di cassazione non può rivedere liberamente tali valutazioni se sono ragionevoli.
- Chi impugna per continuità deve produrre o indicare elementi concreti e specifici che dimostrino la preventiva unità di disegno criminoso; la mera convergenza di finalità generiche (es. reperire denaro per droga) senza prova di programmazione non è sufficiente.
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