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Sentenza

Sentenza n. 15990/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6302/2025, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023-2024 e condannava il Ministero ad attribuire il beneficio di €500,00, oltre alle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Roma n. 6302/2025, notificata ai fini esecutivi il 29 ottobre 2025 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023-2024, con attribuzione del beneficio economico di €500,00, e poneva a carico dell’Amministrazione anche le spese del giudizio ordinario. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato; il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato che la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge e che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni. Ha ritenuto provato l’inadempimento, anche perché il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione; il diritto riconosciuto dal titolo e i relativi presupposti non sono nuovamente sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni per provvedere. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in ragione della persistente inerzia amministrativa e dei conseguenti giudizi esecutivi. Ha condannato il Ministero a €800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per l’anno scolastico 2023-2024, della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015; per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di €500,00;

    La disposizione fonda il diritto della docente alla Carta elettronica per l’anno scolastico 2023-2024 e al beneficio economico di €500,00, come accertato dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione devono risultare la notificazione del titolo nelle forme prescritte e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.

    La disposizione individua la competenza del TAR a conoscere della domanda di ottemperanza proposta nel caso.

  • art. 114 c.p.a.

    Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, notificata ai fini esecutivi il 29.10.2025 e passata in giudicato come da attestazione prodotta

    La domanda è trattata come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., diretto a ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione nelle forme prescritte e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento dell’Amministrazione, la persistente mancata esecuzione consente di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale; l’Amministrazione è tenuta a realizzare la pretesa così come accertata.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, la mancata produzione da parte dell’Amministrazione di chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del titolo può giustificare l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di infruttuosa scadenza del termine, previa richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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