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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19612/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per non avere la Corte territoriale motivato adeguatamente il diniego della sospensione condizionale della pena, con riferimento agli artt. 163 e 133 cod. pen. La difesa ha invocato le condizioni di estremo disagio sociale dell'imputata (nella prospettazione difensiva, l'essere "madre di quattro figli") come giustificativo della concessione del beneficio. La Corte d'appello aveva invece motivato il diniego richiamando la lunga durata dell'utilizzo abusivo delle utenze e il contesto illecito rappresentato dall'occupazione abusiva dell'immobile, nonché elementi che indicavano buone condizioni generali e perfetto arredo al momento dell'arrivo degli agenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico: la difesa non ha svolto un confronto critico ed effettivo con la motivazione impugnata. I giudici hanno ritenuto che il diniego della sospensione condizionale fosse adeguatamente motivato, fondato su una prognosi negativa legittima in base all'art. 164, primo comma, cod. pen., per la pervicacia dell'imputata nel persistere nella condotta illecita. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha considerato la questione ma ha ritenuto la richiesta difensiva generica e priva di elementi fattuali idonei a imporre l'accoglimento del beneficio.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come criterio per la determinazione della pena; la Corte ha valutato che il diniego non è ancorato a un singolo criterio ma a una prognosi negativa complessiva.

  • art. 164, primo comma, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto legittimo basare il diniego della sospensione condizionale sulla prognosi sfavorevole derivante dalla pervicacia dell'imputata nel persistere nella condotta illecita.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; ha regolato la produzione delle conclusioni nel procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Una richiesta generica di sospensione condizionale della pena (o altri benefici) è insufficiente: la difesa deve indicare elementi di fatto concreti e specifici che giustifichino l'accoglimento.
  • Il giudice è obbligato a motivare l'accoglimento o il diniego dei benefici di legge, ma può legittimamente negare la sospensione condizionale sulla base di una prognosi negativa fondata sulla durata e la pervicacia della condotta illecita.
  • La mera invocazione di difficoltà sociali (es. essere "madre di più figli") senza riscontri fattuali e senza confronto critico con la motivazione contraria non è di per sé idonea a ribaltare il giudizio di non concessione del beneficio.
  • Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se è generico, aspecifico o elude il necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a pagare somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di tali oneri prima di proporre ricorso generico.

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