Sentenza n. 5212/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 – “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 – verbale di riesame); - ove occorre possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 – precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 – verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 – verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 – verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 – determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 – verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 – verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 – verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 – verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 – chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 – bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 – istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 11\2\2025 : per l’annullamento relativamente al lotto 4 in contestazione, quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 – “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 – verbale di riesame); - ove occorre possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 – precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 – verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 – verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 – verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 – determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 – verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 – verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 – verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 – verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 – chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 – bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 – istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa - quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - della deliberazione del commissario straordinario dell’ASL Roma 1 n. 1688 del 27/12/2024 avente ad oggetto il “recepimento dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Recepimento dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per il servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G16074 del 21.12.2021. Importo complessivo 48 mesi di € 22.775.021,36 i.e. ... nella parte in cui ha determinato di aderire alle Determinazioni della Regione Lazio nn. G11932 del 12.09.2022 e G15744 del 25/11/2024 relative all’aggiudicazione della gara di cui alla determinazione di indizione n. G16074 del 21.12.2021 Lotto 4, disponendo, per l’effetto, l’affidamento del servizio in oggetto all’ RTI CNS Soc. Coop. – SDS S.r.l., relativamente al Lotto 4, per un periodo di 48 mesi, al prezzo unitario orario pari a € 20,93 i.e. (22%), per un importo complessivo pari a € 27.785.526,05 (22.775.021,36 + 5.010.504,69) i.c. (22%); di autorizzare la sottoscrizione del contratto di fornitura tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lazio, per la parte di propria competenza (doc. 23 – Deliberazione del commissario straordinario dell’ASL Roma 1 n. 1688 del 27/12/2024) - ove occorrer possa della nota 4114 del 10/1/2025 dell’ASL Roma 1 (doc. 24 - nota 4114 del 10/1/2025 dell’ASL Roma 1); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 15\4\2025 : per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame); - ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 25 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CNS che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 26 - comunicazione efficacia aggiudicazione); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 9\12\2025 : per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame); - ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa quanto al primo atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - della deliberazione del commissario straordinario dell’ASL Roma 1 n. 1688 del 27/12/2024 avente ad oggetto il “recepimento dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Recepimento dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per il servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G16074 del 21.12.2021. Importo complessivo 48 mesi di € 22.775.021,36 i.e. ... nella parte in cui ha determinato di aderire alle Determinazioni della Regione Lazio nn. G11932 del 12.09.2022 e G15744 del 25/11/2024 relative all’aggiudicazione della gara di cui alla determinazione di indizione n. G16074 del 21.12.2021 Lotto 4, disponendo, per l’effetto, l’affidamento del servizio in oggetto all’ RTI CNS Soc. Coop. – SDS S.r.l., relativamente al Lotto 4, per un periodo di 48 mesi, al prezzo unitario orario pari a € 20,93 i.e. (22%), per un importo complessivo pari a € 27.785.526,05 (22.775.021,36 + 5.010.504,69) i.c. (22%); di autorizzare la sottoscrizione del contratto di fornitura tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lazio, per la parte di propria competenza (doc. 23 – Deliberazione del commissario straordinario dell’ASL Roma 1 n. 1688 del 27/12/2024) - ove occorrer possa della nota 4114 del 10/1/2025 dell’ASL Roma 1 (doc. 24 - nota 4114 del 10/1/2025 dell’ASL Roma 1); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché - per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché - per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara quanto al secondo atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 25 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CNS che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 26 - comunicazione efficacia aggiudicazione); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - della pec del 29/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 29/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025” (doc. 27 - nota 29.10.25); - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento (doc. 28 - nota 30.10.25); - di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuova aggiudicazione del lotto 4 della gara centralizzata regionale per il servizio CUP, conseguente rivalutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, nonché gli atti di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario e gli atti di recepimento dell’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nuova aggiudicazione disposta dalla Regione Lazio in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la precedente aggiudicazione limitatamente all’attribuzione del punteggio relativo al criterio premiale del responsabile di commessa, disponendo la rivalutazione dell’offerta dell’RTI CNS-SDS. Sono stati dedotti: il mancato possesso, da parte della consorziata esecutrice Socioculturale, dei requisiti di regolarità contributiva e la conseguente violazione dell’art. 80, commi 4 e 5, del d.lgs. 50/2016; il difetto di istruttoria per avere il RUP fondato la verifica sui DURC senza considerare un accertamento INPS relativo a pregresse omissioni contributive; la mancata o tardiva verifica dei requisiti generali dell’aggiudicatario; la sussistenza, in capo alla mandataria CNS, di gravi illeciti professionali connessi a una rilevante penale contrattuale e a vicende penali riguardanti una consorziata esecutrice; l’omessa dichiarazione di tali circostanze; infine, l’illegittimità della rivalutazione del criterio relativo al responsabile di commessa, ritenuta irragionevole sia nell’an sia nel quantum del punteggio attribuito. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati anche il verbale del RUP del 26 febbraio 2025, recante esito positivo delle verifiche sui requisiti, e gli atti conosciuti a seguito dell’ostensione documentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha anzitutto ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ASL Roma 1, precisando che la notificazione agli enti destinati a utilizzare i risultati di una gara aggregata è ammissibile quale litis denuntiatio, pur non essendo necessaria ai fini dell’instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione che ha adottato l’atto di gara. La censura relativa alla regolarità contributiva della consorziata Socioculturale, proposta nel ricorso introduttivo, è stata dichiarata inammissibile perché coperta dal giudicato formatosi sui precedenti giudizi, nei quali la questione era già stata esaminata e definita. La medesima censura, riproposta con i motivi aggiunti contro le verifiche del RUP, è stata ritenuta infondata: i DURC positivi, quali atti di certificazione aventi natura di dichiarazioni di scienza e forza probatoria fino a querela di falso, si impongono alla stazione appaltante e la esonerano da ulteriori accertamenti, anche rispetto all’accertamento INPS riguardante i medesimi fatti già esaminati nei precedenti giudizi. Il motivo sulla mancata nuova verifica dei requisiti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la verifica era stata effettuata nel corso del giudizio. La censura sui gravi illeciti professionali della mandataria CNS è stata dichiarata inammissibile nella formulazione originaria, perché riferita a un potere amministrativo non ancora esercitato, e infondata nella formulazione proposta con i motivi aggiunti. Il TAR ha ritenuto non manifestamente illogica o irragionevole la valutazione discrezionale del RUP, che aveva considerato non preclusive una penale relativa a un contratto di diverso oggetto e una vicenda riferita a una consorziata esecutrice sottoposta a procedura concorsuale, tenendo conto anche della pendenza del contenzioso e delle misure correttive adottate. Non è stata ravvisata neppure una causa automatica di esclusione per omessa dichiarazione, alla luce dei principi dell’Adunanza plenaria n. 16/2020: l’omissione o la reticenza impongono una valutazione discrezionale della stazione appaltante, mentre la causa automatica relativa alle dichiarazioni false riguarda solo falsità obiettive e non opinabili. Infine, è stata respinta la censura relativa alla rivalutazione del responsabile di commessa. La Commissione si è conformata alla sentenza del Consiglio di Stato, che aveva imposto una nuova valutazione e non l’automatica eliminazione del punteggio. Il criterio era unitario e riguardava esperienza e competenze, valutabili alternativamente o cumulativamente; non era quindi necessario che fossero presenti e specificamente esplicitate entrambe per ottenere il punteggio massimo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore della Regione Lazio e del CNS, liquidate in euro 3.000,00 ciascuno, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
La regolarità contributiva rilevante ai fini dell’esclusione è stata valutata alla luce dei DURC positivi e del giudicato formatosi sui precedenti giudizi.
art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016
Le violazioni contributive e lavoristiche rilevano quale causa di esclusione solo se debitamente accertate secondo i presupposti normativi; nel caso concreto i DURC positivi escludevano ulteriori valutazioni autonome della stazione appaltante.
art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016
La valutazione dei gravi illeciti professionali è rimessa alla stazione appaltante e il giudice verifica soltanto che essa non sia manifestamente illogica, abnorme o contraddittoria.
art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016
L’omissione o la reticenza informativa non determina automaticamente l’esclusione, ma richiede una valutazione della rilevanza delle informazioni e dell’affidabilità dell’operatore.
art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016
La disposizione ha carattere residuale e si applica alle dichiarazioni obiettivamente false, non alle mere omissioni o dichiarazioni reticenti riconducibili alla disciplina dei gravi illeciti professionali.
art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016
Gli obblighi sociali e contributivi assumono rilievo espulsivo nei limiti delle violazioni gravi e debitamente accertate previste dalla disciplina dei contratti pubblici.
art. 2 l. 241/1990
La censura relativa alla mancata verifica dei requisiti è divenuta improcedibile dopo che l’amministrazione ha effettuato la verifica nel corso del giudizio.
art. 114, comma 4, c.p.a.
Il precedente giudizio di ottemperanza, conclusosi con il rigetto, non ha impedito la proposizione dell’azione di annullamento, ma ha confermato l’assenza di violazione o elusione del giudicato.
Massime di principio
- Quando una questione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione è stata già definitivamente esaminata tra le medesime parti nell’ambito della precedente aggiudicazione, la sua riproposizione contro la nuova aggiudicazione, se non collegata a fatti nuovi autonomamente rilevanti, è preclusa dal giudicato.
- Il DURC positivo, quale certificazione proveniente dall’autorità competente e assistita da efficacia probatoria privilegiata, vincola la stazione appaltante quanto alla regolarità contributiva e la esonera da ulteriori autonome verifiche sui medesimi periodi e fatti, salvo specifiche ragioni giuridicamente idonee a metterne in discussione l’efficacia.
- La verifica dei gravi illeciti professionali costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa: il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante, ma deve limitarsi a verificare l’assenza di manifesta illogicità, abnormità, contraddittorietà o violazione di norme imperative.
- L’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti come gravi illeciti professionali non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico; la stazione appaltante deve valutarne la rilevanza ai fini dell’integrità e affidabilità. La causa automatica relativa alle dichiarazioni false opera solo in presenza di falsità obiettive, non opinabili e non meramente reticenti.
- Quando una sentenza di annullamento impone la rivalutazione di un criterio tecnico-discrezionale, la stazione appaltante deve rinnovare la valutazione senza procedere automaticamente alla decurtazione integrale del punteggio, attenendosi ai limiti conformativi stabiliti dal giudicato.
- Un criterio di valutazione formulato unitariamente in relazione a esperienza e competenze può essere applicato considerando tali elementi in modo alternativo o cumulativo, se la lex specialis non prevede una loro separata ponderazione.
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