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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13795/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 12/06/2023 (che in sede di rinvio aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche riducendo la pena da 5 anni a 3 anni e 4 mesi per il delitto previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 286/1998). Deducevano: (a) vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. (contributo di minima importanza), sostenendo che fosse connessa al punto devoluto in sede di rinvio; (b) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla "riforma Cartabia" e per la mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022, della facoltà di accedere a una pena sostitutiva una volta che la pena risultava determinata entro il limite dei quattro anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivi: 1) Il rilievo sulla mancata applicazione dell'art. 114 c.p. è inammissibile/infondato perché la questione non era stata devoluta alla Corte d'appello in sede di rinvio e costituisce un "punto" autonomo della decisione non connesso essenzialmente al rilievo sulle generiche, per cui la Corte di appello era vincolata al giudicato parziale e non poteva riesaminare quel punto. 2) Quanto alle pene sostitutive, la Corte ha richiamato l'operatività dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022 e dell'art. 545-bis c.p.p., ma ha ricordato che l'obbligo del giudice di pronunciarsi o di dare l'avviso è condizionato anche alla richiesta dell'imputato: in appello la richiesta deve essere formulata al più tardi in udienza di discussione (o, nel processo cartolare, con le conclusioni scritte), e nel caso di specie non risulta che tale richiesta sia stata mai avanzata; pertanto non è lamentabile l'assenza dell'avviso o della pronuncia sulla sostituzione. P.Q.M.: rigetto dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 286/1998

    Norma che disciplina il reato per il quale gli imputati sono stati condannati (illecito in materia di immigrazione) citata come titolo di reato

  • art. 114 cod. pen.

    Prevede la circostanza attenuante per "contributo di minima importanza"; la Corte ha ritenuto che la decisione su tale circostanza costituisca un punto autonomo della decisione e non fosse devoluta al giudice del rinvio

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    "Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti."

    Stabilisce l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti circa la possibilità di applicare pene sostitutive quando la pena è non superiore a quattro anni; la Corte ne interpreta la struttura come "bifasica" e soggetta all'iniziativa/deman- da dell'imputato entro termini processuali idonei

  • art. 95 d.lgs. n.150/2022

    Norma transitoria che estende l'applicabilità delle novità introdotte dalla riforma Cartabia (comprese le pene sostitutive) ai processi in corso al momento della sua entrata in vigore; tuttavia, l'effetto pratico richiede la richiesta dell'imputato nei termini indicati per ottenere la pronuncia sulle sostituzioni

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Contiene l'elenco delle pene sostitutive richiamate dall'art. 545-bis; serve come riferimento alle misure alternative eventualmente applicabili

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla con rinvio solo su un punto specifico della decisione (es. riconoscibilità delle generiche), il giudice a quo è vincolato al giudicato parziale e non può riesaminare autonomamente altri "punti" della decisione non devoluti.
  • Ogni circostanza aggravante o attenuante è un "punto" autonomo della decisione: per ottenerne il riesame in sede di rinvio occorre che sia stata oggetto del motivo di annullamento o sia essenzialmente connessa al punto devoluto.
  • La disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022) rende applicabili le nuove norme sulle pene sostitutive anche ai processi in corso, ma l'effettiva pronuncia del giudice sulle sostituzioni in appello richiede che l'imputato/formulazione difensiva chieda tale applicazione nei termini processuali (in udienza di discussione o, nel processo cartolare, con le conclusioni scritte).
  • Il mancato sollecito da parte del difensore, nelle conclusioni o subito dopo la lettura del dispositivo, dell'esercizio dei poteri di sostituzione ex art. 545-bis impedisce successivamente di lamentare l'assenza dell'avviso o della pronuncia sulle pene sostitutive.
  • Prassi difensiva consigliata in casi analoghi: 1) specificare tempestivamente in atto di appello o in udienza la richiesta di applicazione delle pene sostitutive quando la pena possa rientrare nel limite di quattro anni; 2) se si ritiene sussistere un contributo di minima importanza ex art.114 c.p., assicurarsi che tale questione sia dedotta e devoluta al giudice appellante affinché possa poi formare oggetto del rinvio in cassazione se necessario.

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